Controlli e liti

Il primo ricorso detta tempi e modalità della condotta processuale della parte resistente

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

È inammissibile l’appello “autonomo” dell’Amministrazione promosso dopo il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione del “primo” appello in ordine cronologico e già incardinato dal contribuente. Questo perché in base al Codice di procedura tributaria, dopo la proposizione dell’appello principale del contribuente l’amministrazione può presentare solo appello incidentale contestualmente alla costituzione in giudizio entro il termine perentorio di sessanta giorni. Così la Ctr Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza 2726/9/19 (Presidente Notari, Relatore Minio) (clicca qui per consultarla).


La decisione

Per i giudici del gravame va condivisa la tesi del contribuente che, dopo aver presentato il proprio appello ed al quale è stato attribuito un autonomo numero di Rga (registro generale degli appelli), si è costituito nel procedimento “autonomo” introdotto con altro Rga dall’Amministrazione finanziaria, chiedendo la riunione degli appelli perché aventi ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza, e facendo rilevare l’inammissibilità dell’appelo proposto dall’agenzia per tardività. Difatti, in base all’articolo 54 del Dlgs 546 del 1992, l’appellato, nell’atto di controdeduzioni, può proporre appello incidentale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell’impugnazione, e non può pertanto autonomamente proporre impugnazione oltre detto termine.


La vicenda

Un contribuente impugna nel luglio 2016 un’iscrizione ipotecaria fondata su due avvisi di accertamento. Evoca l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e sostiene la nullità della stessa per mancata ricezione degli atti presupposti. La Ctp accoglie il ricorso introduttivo con sentenza depositata nel luglio 2017 perché la parte resistente non ha dimostrato la notifica degli atti presupposti e compensa le spese del giudizio. Ma il contribuente insiste sulla richiesta di condanna alle spese e ricorre in appello con gravame depositato nell’ottobre 2017. In seguito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione propone un autonomo appello con gravame depositato nel marzo 2018. Il contribuente chiede e ottiene la riunione dei due procedimenti siccome proposti avverso al medesima sentenza e chiede l’inammissibilità dell’appello dell’agenzia per tardività.


Le considerazioni

Appello principale ed appello incidentale. L’appello principale è quello che viene cronologicamente presentato per primo, ed appello incidentale quello che viene presentato per secondo. Tale classificazione poggia sulla «data della presentazione».

Date di presentazione dell’appello principale. Sono diverse le “date di presentazione”:

a) Nel caso dell’utilizzo del servizio postale, essa equivale alla data di consegna all’Ufficio Postale (articolo 16, comma 5, del codice di procedura tributaria);

b) Nel caso di utilizzo del messo comunale o messo autorizzato dell’amministrazione finanziaria o dell’ufficiale giudiziario (articolo 16, comma 2 e comma 4), essa si identifica con la data di consegna (o tentativo di consegna) al contribuente finale, e non con la data di consegna a queste tre categorie di soggetti.

Data di presentazione dell’appello incidentale. Ci sono due casi:

a) Se parte appellante incidentale non ha ancora ricevuto il ricorso in appello principale, allora valgono le stesse considerazioni precedenti;

b) Se parte appellante incidentale ha già ricevuto il ricorso in appello principale, allora non può notificare direttamente l’appello alla controparte, ma deve farlo consegnando lo stesso, in tante copie quante sono le parti che hanno partecipato in giudizio, congiuntamente alla costituzione in giudizio, direttamente alla Commissione Tributaria Regionale (articolo 54, comma 2).

La massima attenzione va posta agli appelli “last minute”, vale a dire proposti all’ultimo momento, addirittura con utilizzo del mezzo del servizio postale. Spesso si incrociano. In tal caso, nel dubbio chi ha presentato per primo (si pensi se manca l’ora sulla raccomandata; ovvero alle diverse date di ricezione, etc.), conviene cautelativamente costituirsi come parte appellata e parte appellante incidentale sull’appello principale della controparte, e chiedere la riunione.

Ctr Campania, sezione di Salerno, sentenza 2726/9/19 depositata il 28 marzo 2019

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