Adempimenti

Per la Ctp Milano il transfer pricing non rileva ai fini Irap per i periodi 2008-2013

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di Angelo Conte

La disciplina del transfer pricing non rileva ai fini Irap per i periodi d’imposta 2008-2013. È quanto emerge dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 25/2019. Con tale sentenza, i contribuenti segnano, quindi, un punto a proprio favore su una tematica in cui la giurisprudenza risulta essere tuttora divisa.

La vicenda trae origine da una contestazione dell’Ufficio inerente la mancata applicazione di un margine di profitto su taluni riaddebiti di costi operati da una società italiana nei confronti di una propria controllata residente. Tale circostanza aveva indotto l’agenzia delle Entrate ad emettere un avviso di accertamento, ai fini Irap, per il periodo d’imposta 2012.
Conseguentemente, il contribuente aveva presentato ricorso che è stato accolto dalla Ctp di Milano per una pluralità di ragioni. Innanzitutto, l’articolo 110, comma 7, del Tuir è applicabile unicamente ad operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo e residenti in paesi diversi. Inoltre, secondo i giudici milanesi, la disciplina dei prezzi di trasferimento non può avere rilevanza per il periodo d’imposta 2012 ai fini del tributo regionale.

In effetti, l’articolo 1, comma 51, della Legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007), aveva previsto per le società di capitali, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, lo sganciamento della base imponibile Irap da quella Ires. In particolare, non veniva più riproposto nell’ambito del Dlgs 446/1997 il richiamo alla disposizione del Tuir disciplinante i “prezzi di trasferimento”.
Solo con la Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 281 della legge 147/2013) il legislatore ha disposto che la disciplina dei prezzi di trasferimento risulti avere rilevanza anche ai fini Irap. Ad opinione della Ctp di Milano, tuttavia, la suddetta rilevanza non può intendersi valida anche per i periodi d’imposta 2008-2013, avendo la disposizione normativa in esame efficacia solo per il futuro.

Peraltro, nella sentenza in commento, viene evidenziato che la legge 244/2007 aveva abrogato l’articolo 11 bis del Dlgs 446/1997 e tale abrogazione corrispondeva alla precisa volontà del legislatore, dichiarata nella relazione governativa al provvedimento, di semplificare la base imponibile Irap, ancorandola il più possibile ai dati di conto economico e circoscrivendo gli scostamenti a poche ben individuate casistiche.
A fondamento della propria decisione, i giudici milanesi valorizzano, nello specifico, il divieto di retroattività delle norme che in campo tributario è contenuto nello Statuto del Contribuente. Particolarmente significativo è poi il passaggio in cui viene affermato che la disposizione contenuta nella legge 147/2013 «non può certamente considerarsi norma di interpretazione autentica, difettando di una norma originaria da interpretare autenticamente».

A fronte di questa sentenza giova ricordare che altra parte della giurisprudenza risulta essere a favore dell’Amministrazione finanziaria (tra le altre, Ctr Lombardia n. 2473/2018). Tale giurisprudenza sostiene che l’articolo 1, comma 281, della legge 147/2013 si limita a fornire un’interpretazione di norme preesistenti e pone tale motivazione a sostegno della tesi della rilevanza del transfer pricing, ai fini Irap, anche per i periodi d’imposta 2008-2013. Stante la divisione all’interno della giurisprudenza di merito, andrà atteso che sulla questione si pronunci la Cassazione per mettere un punto fermo su questa complessa vicenda.

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