Contabilità

Dall'Ocse indicazioni più chiare per la deducibilità delle management fees

di Luca Bosco e Lorenzo Marchetto

In relazione al punto 10 previsto dall'Action Plan Beps, il 3 novembre scorso l’Ocse ha pubblicato la proposta di modifica al capitolo VII delle linee guida in materia di prezzi di trasferimento, relativo ai servizi infragruppo. Il documento, sebbene ancora in stadio di discussion draft, contiene diversi spunti operativi che saranno verosimilmente recepiti nella prossima edizione delle linee guida.
L'innovazione principale consiste nella previsione di un approccio semplificato cui il contribuente potrà fare riferimento per la “gestione” delle tematiche in materia di prezzi di trasferimento relative ai servizi infragruppo “low value-adding”. Tale approccio, peraltro, recepirebbe in buona parte i suggerimenti interpretativi forniti dall'analogo rapporto pubblicato dal Joint Transfer Pricing Forum della Commissione Europea, pur con alcune differenze.
Secondo l'Ocse rientrano nella categoria dei low value-adding services quei servizi che, contestualmente:
• rivestono carattere puramente ausiliario,
• non formano parte del core business del Gruppo,
• non impiegano e non comportano la creazione di intangibles unici e di valore,
• non comportano né l'assunzione né il controllo di rischi d'impresa sostanziali.

In buona sostanza, la categoria parrebbe attagliarsi a quei servizi che implicano la corresponsione di management fees, ambito molto spesso oggetto di contestazioni in sede di verifica fiscale.
L'Ocse fornisce chiarimenti sia avuto riguardo alla quantificazione del corrispettivo di libera concorrenza, sia in relazione agli oneri documentali richiesti al contribuente per supportarne la deducibilità. Per quanto riguarda la quantificazione delle management fees, prevedibilmente, il draft indica che essa debba avvenire sulla scorta di un metodo basato sui costi, nella sostanza riconducibile al metodo del costo maggiorato (a meno che il caso di specie consenta l'applicazione del metodo del confronto di prezzo interno). In coerenza con l'impostazione suggerita è altresì richiesto che la “base costo” rilevante sia determinata in modo oggettivo e trasparente, nonché ripartita fra i vari beneficiari mediante l'impiego di chiavi di allocazione omogenee e basate su logiche economiche ragionevoli.

Un'ulteriore semplificazione riguarda la previsione di un range di mark-up, compreso fra il 2% e il 5% dei costi rilevanti, ritenuto convenzionalmente congruo. Tale previsione appare peraltro innovativa in ragione della “storica” avversione mostrata dall'Ocse nei confronti dei safe harbours.
Anche per quanto concerne il benefit test, ossia il prerequisito per la deducibilità dei servizi infragruppo, verificato in quanto si possa dimostrare che detti servizi siano di effettiva utilità per i beneficiari, il documento ammette un approccio semplificato, volto a limitare l'onere amministrativo in carico ai contribuenti. Secondo l'Ocse il benefit test può considerarsi superato se:
• il contribuente fornisce la documentazione prevista nella sezione D del Draft (vedi infra);
• è possibile fornire evidenza “a campione” del fatto che le varie tipologie di attività oggetto dei servizi infragruppo siano state effettivamente rese.
Tali indicazioni si pongono in un ambito integrativo e ulteriore rispetto ai principi di certezza e inerenza previsti dall'articolo 109 del Tuir, riconducibile al disposto di cui al comma 7 dell'art 110 del Tuir in materia di transfer pricing.

Infine, avuto riguardo alla documentazione da esibire in caso di verifica, il Draft prevede che la stessa, oltre che i contratti scritti relativi ai servizi, debba recare:
•una descrizione delle tipologie di servizi erogati e le motivazioni per cui possono considerarsi “a basso valore aggiunto”;
•una descrizione dei benefici, anche attesi, associati ad ogni tipologia di servizio;
•una descrizione delle chiavi di allocazione utilizzate e le motivazioni per cui esse portano a risultati ragionevoli;
•un prospetto analitico riguardante la composizione della base costo rilevante, i dettagli di calcolo delle chiavi di allocazione prescelte ed evidenza del mark-up applicato.

Le raccomandazioni in materia di documentazione appaiono peraltro sostanzialmente coerenti con i principi elaborati in materia di “costi di regia” e di Cost Contribution Agreement dalla prassi e giurisprudenza italiane, pur risultato meno onerosi e astratti. Di conseguenza, un adeguamento da parte dell'Amministrazione ai nuovi principi Ocse dovrebbe auspicabilmente ridurre l'incertezza normativa e il numero di contestazioni in materia di management fees.

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