Contabilità

Tutti i limiti del bonus macchinari

di Luca Gaiani

Il bonus macchinari introdotto dal Dl 91/2014 ha superato il primo semestre di applicazione, senza però trovare grande appeal tra le imprese. La norma, che ricalca quelle della precedente detassazione Tremonti-ter, presenta infatti alcune peculiarità che, unitamente alla assenza di istruzioni ufficiali, la rendono assai meno efficace nello stimolo agli investimenti.
I limiti della agevolazione, che si ripropongono anche per chi decide di avvalersi dell’incentivo da qui al prossimo 30 giugno, sono diversi: si va dal meccanismo di calcolo della media di investimenti del quinquennio precedente alla soglia minima di 10 mila euro. Per non parlare del periodo di tempo troppo lungo previsto per monetizzare il beneficio.
Il bonus – che è costituito da un credito di imposta del 15% - spetta solo per gli investimenti che eccedono il valore medio realizzato nei cinque esercizi precedenti. Il problema, più volte evidenziato, è che i termini del raffronto non sono omogenei. I nuovi acquisti sono infatti realizzati su un arco semestrale (dal 25 giugno al 31 dicembre 2014, oppure nel primo semestre 2015) mentre la media è un dato calcolato su dodici mesi. Per evitare penalizzazioni a chi “spalma” gli investimenti sui due anni solari, si dovrebbero ragguagliare al tempo gli importi (o dimezzando la media o raddoppiando l'investimento nuovo), oppure consentire di riprendere nel 2015 gli investimenti non utilizzati per il bonus 2014. Sul punto, però, nessuna conferma è per ora giunta dalle Entrate.
La soglia di 10 mila euro, apparentemente semplice da calcolare, genera invece diversi problemi in presenza (come spesso avviene) di macchinari compositi, formati da diversi apparati, alcuni di costo superiore altri inferiore al limite di legge. Occorre poi andare a recuperare i valori sotto soglia, per escluderli dal calcolo della media con evidenti difficoltà visti i numerosi anni trascorsi. A tutto questo si aggiunge la difficoltà, per taluni beni, di verificare la loro inclusione (o meno) nella voce 28 della tabella Ateco che la legge pone come condizione di spettanza dell'incentivo.
Ma il vero limite della norma è il lungo tempo di rientro del beneficio. Il credito di imposta, che andrà esposto nel quadro RU del modello Unico, potrà infatti utilizzarsi solo dal secondo anno successivo e ripartendolo in tre rate. Ad esempio, investendo in sei mesi del 2015 un milione di euro oltre la media, il credito si scalerà per 50 mila euro nel 2017, 50 mila nel 2018 e 50 mila addirittura nel 2019. Ben cinque anni dopo che gli investimenti erano stati realizzati e, soprattutto, pagati.

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