Controlli e liti

Accertamento induttivo in cerca di parametri certi

di Enrico Holzmiller

L'accertamento analitico-induttivo (ex articolo 39, comma 1, lettera d, Dpr 600/73) ha quale peculiare caratteristica quella di potersi discostare dalle evidenze documentali e contabili, procedendo induttivamente sulla base di presunzioni. Queste ultime, tuttavia, per permettere all'Amministrazione finanziaria di “accedere” a questa modalità di accertamento, devono essere qualificate. In altre parole, devono essere dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
In questo ambito si inserisce il comunicato ufficiale emanato dal Silb (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo) della provincia di Milano, che lo scorso 20 ottobre ha invitato gli uffici dell'Agenzia delle entrate a un tavolo di confronto in merito alle modalità di svolgimento degli accertamenti induttivi effettuati presso le discoteche, sale da ballo e similari.
In questo comunicato, il Silb lamenta in particolare due aspetti.
In primo luogo, l'attenzione verte sulle modalità di calcolo dei maggiori presunti ricavi basati sui centilitri di alcol contenuti all'interno di ogni singolo cocktail.
È noto agli addetti ai lavori, oltre che ai professionisti che si occupano di accertamenti induttivi, che una delle voci maggiormente significative in questo ambito è data dai cocktail e drink in genere. Più precisamente, le verifiche fiscali induttive, partendo dalle bottiglie di liquori alcolici e similari, dopo aver ricostruito gli ingredienti per i più rappresentativi cocktail venduti nei locali, ne stimano l'utilizzo per la relativa preparazione. Ovviamente, a parità di condizioni, al diminuire della quantità di ingrediente alcolico utilizzato in un cocktail, maggiore è il numero dei cocktail presuntivamente venduti e, conseguentemente, più elevato risulta essere il ricavo accertato in via induttiva.
In merito il Silb afferma che, ancorchè la preparazione dei cocktail non si discosti tra un locale e l'altro, sono state rilevate valorizzazioni (relative ai centilitri di alcool asseritamente utilizzati per la preparazione dei cocktail stessi) completamente differenti da un caso all'altro, senza che alla base di ciò vi fossero specifiche ragioni.
La questione appena descritta si presta ad essere valutata anche sotto l'aspetto della molteplicità di presunzioni tra loro correlate. Poiché ognuna di queste, per intrinseca natura, porta con sé un margine di errore più o meno accentuato, appare chiaro come l'utilizzo concatenato di più presunzioni, delle quali le prime influenzano le successive, rischi di condurre la verifica fiscale a risultati inaffidabili. Tornando alla somministrazione di cocktail, si pensi a quanto la relativa preparazione dipenda da molteplici fattori: la miscela di alcool ed analcolico utilizzata, la “mano” del barman nella preparazione della stessa, la dose di ghiaccio all'interno, la capienza dei bicchieri utilizzati, e così via. In casi come questo, laddove ogni fattore venga presunto, il risultato finale (reddito accertato) rischia di divenire inverosimile se non accompagnato da evidenze forti (magari raccolte durante le indagini svolte presso i locali aziendali).
L'altra questione sollevata nel Comunicato in commento attiene ai cosiddetti “free-pass”, o eventi di richiamo con ingressi riportanti più bevande al prezzo di una singola (o attrattive similari, quali ad esempio le giornate dedicate agli studenti). Tali aspetti, a detta del Silb, non vengono tenuti in debita considerazione nell'ambito degli accertamenti induttivi.

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