Controlli e liti

Sui costi black list giustificazione senza «confine»

di Emanuele Rossi

In materia di deducibilità dei costi black list, in sede di verifica la Gdf spesso nega la dimostrazione dell'esimente relativa alla convenienza economica, nel momento in cui il contribuente non dimostri l'esistenza della stessa tramite comparazione oggettiva delle transazioni oggetto di controllo, con analoghe condizioni economiche in concreto realizzate da un fornitore di beni o prestatore di servizi della medesima natura e qualità individuato in area geografica limitrofa. Un atteggiamento che non trova riscontro in alcun dato normativo e che risulta peraltro in contrasto con la prassi diffusa dalla stessa agenzia delle Entrate.
In base ai commi 10 e 11 dell'articolo 110 del Tuir, a fronte di una presunzione relativa di indeducibilità dei costi black list, sono previste due esimenti (alternative) che, se dimostrate dal contribuente, determinano l'inapplicabilità della norma antiabuso. Si tratta, in particolare, per i contribuenti residenti in Italia, di fornire la prova che: le imprese non residenti svolgono, in maniera prevalente, un'attività commerciale effettiva; le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.
Lo scopo di queste previsioni risiede nella necessità di consentire al contribuente di dimostrare che l'uso dell'impresa residente in un Paese a fiscalità privilegiata non è strumentale rispetto all'ottenimento di risparmi d'imposta, ma è giustificata da ragioni effettive di carattere economico e, comunque, ha ad oggetto operazioni reali. Poiché la prima esimente attiene a dati sensibili, difficilmente reperibili presso il fornitore, il più delle volte il contribuente sceglie la via della dimostrazione della convenienza economica.
Tuttavia, a dispetto di quanto previsto nella risoluzione 46/E del 16 marzo 2004, dove l'agenzia delle Entrate ha concesso la disapplicazione della normativa sui costi black list, avendo il contribuente dimostrato la sussistenza dell'esimente riguardante la convenienza economica dell'operazione sulla base del raffronto dei prezzi praticati da analoghi fornitori italiani, in sede di verifica viene richiesto il raffronto con fornitori residenti in paesi limitrofi, rispetto a quello del fornitore paradisiaco oggetto del controllo.
La giurisprudenza (Ctr Lombardia del 22 marzo 2013, n. 33/22/13) ritiene provato l'effettivo interesse economico sulla base del confronto dei prezzi operato dal soggetto destinatario dell'accertamento, evidenziando come la comparazione dei prezzi tra imprese black list e fornitori, italiani e stranieri, sia un'idonea dimostrazione della convenienza economica degli acquisti. Sempre la giurisprudenza (Ctr Ancona del 22 giugno 2010, n. 5/3/10) ritiene, sulla scia di quanto affermato dalla stessa agenzia delle Entrate (risoluzione 127/2003), che la convenienza non verta solo aspetti di carattere quantitativo (prezzo), ma anche qualitativo, ritenendo convenienti da un punto di vista economico le operazioni anche alla luce dei parametri di tempestività, qualità, prezzo e condizioni di pagamento della fornitura effettuata.

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