Adempimenti

LE PAROLE DEL NO PROFIT/Terzo settore, iter semplificato per la personalità guridica

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Procedura semplificata per l’acquisto della personalità giuridica nel Terzo settore e nuove regole per gli enti già riconosciuti da prefetture/regioni. Queste le novità che dovrebbero scattare con la messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), prevista per i prossimi mesi.
Come si legge nella bozza di decreto, il procedimento di iscrizione e gli effetti variano a seconda che l’ente abbia già ottenuto il riconoscimento in base alla procedura ordinaria (dpr 361/2000) o la richieda in base al nuovo articolo 22 del Dlgs 117/2017. Per i secondi spetterà al notaio che ha ricevuto l’atto verificare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della personalità giuridica e, in caso positivo, chiedere l’iscrizione al Runts. Una volta ricevuta la documentazione, l’ufficio competente ne valuterà la regolarità formale e procederà all’iscrizione, a seguito della quale l’ente acquista automaticamente la personalità giuridica.
In parte diversa, almeno per quanto riguarda gli effetti, la situazione degli enti già riconosciuti in base alla vecchia normativa, la quale resta comunque in vigore per le associazioni e fondazioni che resteranno fuori dal Terzo settore.
Anche in questo caso competerà al notaio in occasione dell’adeguamento statutario degli enti alle nuove disposizioni verificare la sussistenza delle condizioni del citato articolo 22 e richiedere l’iscrizione al Runts. A decorrere da quest’ultima si sospende l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al Dpr 361/2000, con conseguente inapplicabilità delle relative disposizioni, ivi incluse quelle riguardanti l’individuazione delle autorità competenti ai fini dei controlli e della tenuta del registro.
Un aspetto interessante che emerge dalla bozza di decreto è che anche gli enti già riconosciuti dovranno rispettare le condizioni del nuovo articolo 22 del Dlgs 117/2017. Questo significa, in primis, mantenimento del patrimonio minimo (30 mila euro per le fondazioni e 15 mila euro per le associazioni) per tutta durata dell’ente: in caso di diminuzione di oltre un terzo in conseguenza di perdite, infatti, l’ente dovrà deliberare la ricostituzione del patrimonio o, in alternativa, la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma non riconosciuta (per le associazioni), la fusione o lo scioglimento.
Anche per la cancellazione dal Runts ci sono alcune differenze tra gli enti a seconda del tipo di riconoscimento. Per quelli che hanno ottenuto la personalità giuridica con l’accesso al Terzo settore, se vorranno mantenerla anche in caso di cancellazione dal Runts dovranno fare domanda di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche competente (secondo la procedura e alle condizioni di cui al Dpr 361/2000). In questo caso, quasi certamente sarà necessario dotarsi di un patrimonio più elevato rispetto a quello richiesto dall’articolo 22, la cui misura varia a seconda della forma giuridica (associazione o fondazione) e dalla regione in cui opera l’ente (ogni regione prevede requisiti patrimoniali diversi).
Per gli enti che avevano già ottenuto il riconoscimento in base alle vecchie regole, invece, con la cancellazione dal Runts rivive la vecchia iscrizione nel Registro delle persone giuridiche. A tali fine gli uffici del Runts dovranno comunicare il provvedimento di cancellazione alla prefettura o alla regione/provincia autonoma competente.

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