Controlli e liti

Parte il processo tributario telematico. I ricorsi su carta continuano «online»

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Tra poco più di un mese, dal 1° luglio, diventa obbligatorio il processo tributario telematico. A parte la necessità di adeguarsi alle nuove regole (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 18 maggio scorso), una prima questione che i professionisti si troveranno ad affrontare riguarderà i vari ricorsi (preceduti da reclamo/mediazione) notificati in questi mesi, per i quali i 90 giorni necessari per la costituzione in giudizio in Commissione tributaria provinciale scadono dopo il 1° luglio 2019.

Potrebbe infatti verificarsi, in molte ipotesi, che il difensore abbia predisposto il ricorso/reclamo e curato la successiva notifica osservando le modalità cartacee (attualmente in vigore) e non quelle telematiche. Al riguardo si ricorda che il proceso telematico impone adempimenti preliminari (procura alle liti su file separato dal ricorso, notifica via posta elettronica certificata eccetera) differenti rispetto al processo cartaceo.

Si tratta quindi di comprendere se la successiva costituzione in giudizio (che scade dopo il 1° luglio 2019) possa essere eseguita ancora in modalità cartacea ovvero richieda il deposito telematico nonostante la procura, la notifica eccetera siano avvenute non rispettando le regole del processo telematico, ma di quello cartaceo.

Le norme non prevedono espressamente questa casistica. Da un lato impongono dal 1° luglio la notifica e il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, dall’altro che (prima della medesima data) le parti hanno la facoltà di utilizzare il processo telematico indipendentemente dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Da tali disposizioni sembrerebbe quindi prevalente l’obbligo di eseguire la costituzione in giudizio dal 1° luglio con modalità telematiche nonostante il ricorso o il reclamo introduttivo abbia osservato le differenti modalità cartacee. Stante tuttavia la particolarità della casistica che interesserà tra qualche giorno molti contribuenti e loro difensori sarebbero opportuni sul punto dei chiarimenti da parte di vertici della giustizia tributaria.

Va detto, poi, che in questi ultimi mesi sono state assunte varie iniziative che hanno reso certamente più agevole l’utilizzo del processo telematico tributario che, inizialmente, presentava vari problemi di ordine pratico.

Sottoscrizione degli allegati

Restano ancora alcune questioni operative che, se risolte, contribuirebbero ulteriormente ad una più agevole fruibilità del nuovo strumento. Si segnala anzitutto la sottoscrizione con firma digitale degli allegati.

Per ciascun documento depositato (ricorso, controdeduzione, appello, procura, ricevuta contributo unificato, documenti vari eccetera), occorre innanzitutto operare la trasformazione nel formato pdf/A e, successivamente sottoscriverlo digitalmente. Va da sé che in caso di deposito di numerosi documenti si tratta di un’attività particolarmente onerosa in termini di tempo.

Non si comprende la necessità di questa sottoscrizione né l’utilità, dal momento che mai è stata richiesta in occasione del deposito in formato cartaceo dei documenti. Da notare che nel processo civile telematico non è richiesta né la conversione dei file nello specifico formato pdf/A, né la firma digitale per ogni allegato.

Consultazione pendenze

Per quanto concerne invece la consultazione dei procedimenti pendenti occorre segnalare che nelle ipotesi in cui il procedimento sia stato promosso dalla parte pubblica (è il caso ad esempio degli appelli presentati dagli uffici) nella elencazione dei processi, cui è interessato il difensore che effettua l’interrogazione, compare soltanto il nominativo dell’ente appellante (ad esempio «Ag. Ent. Direzione Provinciale Roma 1») senza alcuna indicazione del contribuente.

Ciò comporta che non si ha l’immediata visibilità della controversia che si intende consultare non potendosi individuare il nominativo del proprio assistito (essendo visibile solo l’ufficio dell’agenzia delle Entrate). Occorre così accedere materialmente in tutte le controversie patrocinate per ricercare quella di interesse ovvero recuperare dal proprio fascicolo cartaceo il numero di Rga per ricercare la posizione. L’indicazione anche del nome del contribuente nella schermata iniziale renderebbe la consultazione dei procedimenti decisamente più immediata e agevole.

Obblighi e calendario

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©