Controlli e liti

La Svizzera sblocca la lista di correntisti chiesta dalle Entrate

di Paolo Bernasconi e Alessandro Galimberti


Potenziali evasori avvisati via “pubblici proclami” che il loro nome sta per partire in direzione Italia. L’amministrazione fiscale svizzera ha compiuto un ulteriore passo per dar corso alla richiesta di assistenza arrivata lo scorso anno da Roma, obiettivo le migliaia di correntisti italiani che all’epoca non avevano firmato alla banca la dichiarazione di compliance fiscale richiesta dai nuovi accordi tra i due governi.

Il Fisco svizzero ha infatti usato il Foglio federale (la Gazzetta Ufficiale elvetica) per avvisare i sospetti evasori clienti di Bsi.Ovviamente nel “pubblico proclama” non compaiono i nomi, che però già erano stati comunicati dall’istituto bancario all’amministrazione federale - che a sua volta si prepara ora a trasmetterli all’agenzia delle Entrate.

Nonostante le polemiche, mai sopite in Svizzera, sullo stravolgimento delle regole del segreto bancario (una simile iniziativa sarebbe stata impensabile solo 5 anni fa), la spallata alla privacy degli ex “neristi” italiani ha tutti i crismi di legalità. Il Tribunale federale svizzero, con una storica sentenza di tre anni orsono che aveva accolto la prima “fishing expedition” del Fisco olandese,ha già collaudato le cosiddette “domande raggruppate:non è più necessario per l’amministrazione estera indicare nome e cognome del contribuente ma è sufficiente chiedere il nome di tutti coloro che hanno tenuto un comportamento ben determinato e circoscritto. 

Bsi aveva inviato ai suoi clienti residenti in Italia una lettera invitandoli a dimostrare che avevano dichiarato al fisco nazionale i propri depositi presso la banca medesima.Ora l’Agenzia chiede semplicemente di conoscere il nome di coloro che non risposero o che risposero in modo non soddisfacente. Non lo può ottenere direttamente da Bsi e perciò usa i trattati internazionali tramite il Fisco federale svizzero. Questi ha girato la richiesta alla Bsi,che ha effettuato la cernita.Qui sta il punto: è ammissibile delegare questa cernita a un ente privato,e per di più in potenziale conflitto di interessi? Gli interessati per questo motivo hanno diritto di richiedere una verifica da parte dell’autorità fiscale, decisione a sua volta impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale. Taf che di solito è meno generoso verso il fisco estero,e spesso annulla le decisioni del fisco federale innescando un nuovo ricorso al Tribunale federale,ultima istanza.

Il Tribunale federale tra l’altro ha recentemente motivato la sentenza con cui autorizza la trasmissione a favore del Fisco francese dei dati di oltre quarantamila clienti di Ubs, altra pietra miliare del nuovo corso nelle relazioni internazionali di Berna.

Sullo sfondo resta operativo lo scambio automatico di info fiscali, partito però solo a settembre del 2018. Per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2016 la procedura delle rogatorie di gruppo resta aperta e percorribile. Non è detto che non arrivino altre sorprese.

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