Adempimenti

Le modifiche al 770 correggono gli errori

di Marco Piazza e Antonella Scagliarini

Con il provvedimento dell’11 maggio 2015 sono stati aggiornati modello, istruzioni e specifiche tecniche relative al 770/2015 (Semplificato e Ordinario). Correzioni necessarie per correggere alcuni errori materiali.
Una di queste modifiche ha riguardato il nuovo rigo SX46 dedicato alla movimentazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del Dl n. 133 del 2013. Tale acconto deve essere versato con codice tributo 1140 (d’ora in avanti, indicato come “codice tributo 1140”), mentre l’imposta sostitutiva viene versata mensilmente con il codice tributo 1102 (d’ora in avanti indicata solo come “codice tributo 1102”).
Nella sezione III del quadro ST del modello 770/2015 Ordinario sono confermate le modalità di rappresentazione già tenute dagli operatori finanziari nella precedente dichiarazione (770/2014) circa:
•l’acconto in commento (codice tributo 1140);
•il relativo scomputo dai versamenti dell’imposta sostitutiva sui medesimi redditi di cui all’articolo 6 del Dlgs n. 461 del 1997 (codice tributo 1102).
Confermate anche le modalità di compilazione del campo SX1, colonna 4 e del campo SX4, colonne 4, 5 e 6.
Accanto alle conferme, le novità che riguardano:
•l’istituzione di apposita causale Y (campo 10 “Nota”) per indicare gli scomputi dell’acconto (1140) dai versamenti del 1102;
•la creazione del rigo SX46 finalizzato a fornire la movimentazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva in commento relativa ai redditi 2013 (parte residua) e 2014.
Più in dettaglio: per l’esposizione nel quadro ST, sezione III, dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato - acconto versato entro il 16 dicembre 2014 - gli operatori finanziari dovranno, in analogia con quanto già fatto nella precedente dichiarazione, compilare i soli punti 1 (“mese di riferimento”), indicando 12/2014, 7 (“importo versato”), 11 (“Codice tributo”), indicando 1140 e 14 (“Data di versamento”). Nulla dovrà essere indicato in corrispondenza dei punti 2 (“Ammontare plusvalenze a altri proventi”) e 3 (“Imposta applicata”) in quanto, trattandosi di un acconto, i proventi non sono stati ancora realizzati e conseguentemente le relative imposte sostitutive non sono state ancora applicate.
Per l’esposizione nel quadro ST, sezione III, dello scomputo dell’acconto in commento, si ricorda preliminarmente che la norma che ha introdotto l’acconto ne ha anche limitato lo scomputo che può essere effettuato solo dai versamenti della stessa imposta con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo (quindi solo sul codice tributo 1102). Si tratta, dunque, di uno scomputo dai versamenti delle imposte sostitutive relative a plusvalenze realizzate dai clienti a partire dal mese di novembre dell’anno precedente, da versare entro il 16 gennaio (secondo mese successivo a quello in cui l’imposta è stata applicata). L’eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d’acconto rispetto all’imposta sostitutiva dovuta nell’anno successivo, è scomputabile dal versamento dell’acconto da eseguire nel medesimo periodo (risoluzione 91/E del 2013).
Il meccanismo di compensazione del codice tributo 1140 con il codice tributo 1102 è previsto da una norma speciale ( il citato articolo 2, comma 5, del Dl n. 133 del 2013), ulteriore rispetto al Dpr n. 445 del 1997 (“compensazioni interne”) e all’articolo 17 del Dlgs 241 del 1997 (“compensazioni orizzontali”). Pertanto non è soggetto ai vincoli previsti per queste ultime tipologie di compensazioni (obbligo di esposizione nel modello F24 di cui all’articolo 15 del Dlgs n. 175 del 2014; limiti d’importo; visto di conformità, ecc.). Comunque, come chiarisce la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, il nuovo obbligo di esposizione delle “compensazioni interne” nel modello F24 non riguarda le compensazioni con debiti d’imposta riferibili al 2014.
Gli intermediari finanziari, quindi, hanno iniziato (e continueranno), già a partire dai versamenti di competenza novembre 2014 (da effettuarsi a gennaio 2015) e dicembre 2014 (da effettuarsi a febbraio 2015), a compensare l’imposta sostitutiva prelevata con l’acconto versato a dicembre 2014 senza particolari procedure. Di fatto, essendo l’ammontare dell’acconto ben superiore alle competenze mensili, per diversi mesi il codice tributo 1102 non troverà più esposizione nel modello di versamento F24.
Questa interpretazione è confermata dall’introduzione del modello 770 SX del nuovo rigo SX46 in cui si da evidenza della compensazione del codice tributo 1140 con il codice tributo 1102.
Pertanto è ora chiaro che:
•nel quadro ST, sezione III del modello 770/2015 si indicheranno le imposte sostitutive (codice 1102) “applicate” nel corso dell’anno 2014 nei righi da ST27 a ST37, compilando il punto 1 (“Periodo di riferimento”), il punto 2 (“Ammontare plusvalenze a altri proventi”), il punto 3 (“Imposta applicata”) e il punto 5 (“Utilizzo di versamenti in eccesso”) per indicare che le imposte prelevate non sono state versate, perché compensate. Ovviamente fino al mese di ottobre si utilizza in compensazione l’acconto versato a dicembre 2013; a partire dalle imposte sostitutive operate a novembre si può utilizzare l’acconto di dicembre 2014. Il dettaglio dei crediti spettanti dall’anno precedente, di quelli maturati nell’anno e dei relativi utilizzi è evidenziato nel rigo SX46 (si veda questo articolo);
• nel punto 10 di ciascun rigo del quadro ST, sezione III in cui è avvenuto lo scomputo (“Note”) si dovrà indicare il nuovo codice Y nell’ipotesi che l’acconto sia stato utilizzato a scomputo non solo del codice tributo 1102, ma anche dell’imposta calcolata a seguito dell’affrancamento effettuato ai sensi dell’art. 3, co. 15 e 16, del D.L. n. 661 del 2014, codice tributo 1135). Nulla dovrà essere indicato al punto 14 (“Data di versamento”) se, per effetto dello scomputo dell’acconto, il punto 7 (“Importo versato”) sia a zero.

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