Contabilità

Corruzione, accelerazione sui reati-presupposto

di Riccardo Borsari

La responsabilità da reato dell’ente presuppone la commissione, da parte di un soggetto apicale o sottoposto facente parte dell’organizzazione dell’ente stesso, di uno o più reati fra quelli espressamente contemplati nel catalogo del Dlgs 231/2001 (cosiddetti “reati-presupposto”).

Nel corso del tempo, alle originarie fattispecie contenute negli articoli 24 e 25 del decreto, il Legislatore ne ha aggiunte molte altre, con l’effetto di estendere considerevolmente l’ambito di applicazione della disciplina; la medesima tendenza ha caratterizzato anche l’anno corrente.

La legge 3/2019 (enfaticamente denominata “spazzacorrotti”), in vigore dallo scorso 31 gennaio, nell’ambito di un più ampio intervento in chiave di contrasto alla corruzione, ha introdotto, fra i delitti-presupposto contro la Pubblica amministrazione annoverati dall’articolo 25 del Dlgs 231/2001, l’articolo 346 bis del Codice penale, rubricato “Traffico di influenze illecite”. Si tratta di una fattispecie sussidiaria, volta a perseguire condotte prodromiche alla consumazione dei delitti di corruzione. Essa punisce, infatti, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (oppure con uno dei pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali di cui all’articolo 322 bis del Codice penale), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il soggetto per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il nuovo articolo 346 bis del Codice penale sussume al proprio interno anche le condotte prima qualificabili come millantato credito (e in precedenza non rilevanti ai fini del Decreto 231): non viene punito, infatti, soltanto lo sfruttamento di relazioni esistenti, ma pure la vanteria di relazioni asserite con uno dei pubblici agenti citati. Il reato si consuma con la dazione o anche solo con la mera promessa di denaro o di un’altra utilità che può prescindere da un valore patrimoniale (ad esempio, la prestazione sessuale). Viene punito sia l’intermediario, sia il soggetto che dà o promette il denaro o l’utilità. Per esempio, il delitto è integrato nell’ipotesi in cui il professionista incaricato della gestione di una pratica edilizia si faccia dare o promettere da un d–ipendente della società committente del denaro come prezzo della propria mediazione illecita, per ottenere un trattamento di favore da parte del funzionario dell’ufficio tecnico comunale. La sanzione pecuniaria prevista per l’ente ammonta sino a 200 quote.

Il catalogo dei reati-presupposto è stato ampliato ulteriormente dalla successiva legge 39/2019, entrata in vigore il 17 maggio scorso, che ha aggiunto le fattispecie contenute nel nuovo articolo 25 quaterdecies del Dlgs 231/2001. L’intervento ha recepito la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, firmata a Magglingen il 18 settembre 2014, ed esteso la responsabilità da reato degli enti ai reati di frode in competizioni sportive (articolo 1, legge 401/1989) e di esercizio abusivo di giuoco o scommessa (articolo 4, legge 401/1989).

Il nuovo articolo 25 quaterdecies delinea un micro-sistema incentrato sulla distinzione fra responsabilità per fatti di matrice delittuosa e responsabilità per fatti di matrice contravvenzionale. Al primo gruppo appartengono la promessa, l’offerta (e la relativa accettazione) o la frode al fine di manipolare i risultati delle gare lecite (articolo 1,legge 401/1989); l’organizzazione e l’esercizio abusivo del gioco del lotto o di altri giochi riservati allo Stato e ai suoi concessionari; l’organizzazione di concorsi e pronostici (scommesse) su attività sportive autorizzate dal Coni; infine, l’organizzazione a distanza di scommesse e giochi (articolo 4, comma 1, legge 401/1989). In tali ipotesi, all’ente viene comminata la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, sussistendone i presupposti, le sanzioni interdittive stabilite dall’articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/0101. Al secondo gruppo appartengono, invece, l’organizzazione abusiva delle scommesse su competizioni non autorizzate e l’organizzazione di giochi autorizzati con modalità differenti da quelle legali da parte del concessionario (articolo 4, comma 1); la pubblicità di giochi illegali anche esteri (articolo 4, comma 2); la partecipazione a giochi illegali (articolo 4, comma 3). A queste condotte viene applicata la sanzione pecuniaria fino a 260 quote.

È da ricordare, infine, che lo scorso 6 luglio è scaduto il termine per l’attuazione della direttiva 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari della Ue (cosiddetta “direttiva Pif”). Tra i comportamenti considerati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione (“reati Pif”) si segnalano, in particolare, le frodi in materia di Iva, la cui rilevanza è però limitata ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’Iva, ovvero alle condotte illecite di carattere intenzionale che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro e siano connesse al territorio di due o più Stati membri. La normativa (articolo 6) obbliga il legislatore a introdurre, tra l’altro, la responsabilità per gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla consumazione dalle condotte delittuose ivi descritte, con sanzioni (articolo 9) che, invero, per molta parte coincidono con quelle (pecuniarie e interdittive) già previste dal Dlgs 231/2001. L’attuazione della direttiva è affidata al disegno di legge reca–––nte la “Legge di delegazione europea 2018” (Ddl n. 944), approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati lo scorso 30 luglio.

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