Società tra avvocati fuori dal perimetro Isa per il 2018
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La natura del reddito delle società tra avvocati dell’articolo 4-bis, legge 247/12 (nuovo ordinamento forense) non è più professionale, con il criterio di cassa, ma è d’impresa, con il principio di competenza, a seguito dei chiarimenti della risoluzione delle Entrate 35/E/2018 la quale ha ribaltato l’interpretazione della risoluzione 118/e/2003 data sulle società tra avvocati disciplinate dal Dlgs 96/2001.
Per il 2018, pertanto, le nuove società tra avvocati sono escluse dagli Isa (codice di esclusione 6), come tutte le altre società tra professionisti.
Tra le cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da indicare nella colonna 2 dei righi RF1 (se in contabilità ordinaria) o RG1 (se in contabilità semplificata) dei modelli Redditi SP o SC 2019, infatti, vi è ancora, come lo scorso anno per gli studi di settore, la causa relativa alla «classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel Modello Isa approvato per l’attività esercitata». L’unica differenza rispetto allo scorso anno è che il codice da utilizzare non è più il 10, ma il 6.
La conferma di questa esclusione è contenuta nella risposta delle Entrate all’evento del 24 luglio 2019 organizzato da rete imprese Italia, la quale ha ricordato che nelle istruzioni della parte generale dei modelli Isa, alla lettera g) del paragrafo 2.3, è stato precisato che sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità, tra l’altro, i contribuenti che svolgono un’attività dalla quale conseguono redditi appartenenti ad una categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’Isa.
E questa esclusione riguarda proprio le società tra avvocati, in quanto il codice della loro attività è quello degli studi legali, ma l’Isa AK04U per le attività degli studi legali è impostato solo per i soggetti che hanno un reddito di lavoro autonomo e non per quelli che dichiarano il reddito d’impresa, come invece le nuove società tra avvocati (a seguito della risoluzione 35/E/2018).
Dal 29 agosto 2017, l’articolo 4-bis della legge 247/12 (nuovo ordinamento forense) disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria (si veda la scheda in pagina)
Anche nelle società tra avvocati (Sta), resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale e l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
Secondo la risoluzione dell’agenzia delle Entrate 35/2018, il reddito complessivo delle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, ai sensi dell’articolo 4-bis della legge 247/12, è considerato reddito d’impresa (in quanto si applicano gli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir).
In particolare, considerando che le società tra avvocati possono essere costituite come società di persone, di capitali o cooperative, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal Codice civile, seguendone integralmente le regole. Conseguentemente, in assenza di un’esplicita normativa fiscale di riferimento, secondo l’agenzia delle Entrate (risoluzione 35/2018) l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria, piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale (interpretazione confermata anche dalla nota della direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze 43619/17, secondo la quale sembra difficile valorizzare l’elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell’elemento soggettivo dello schermo societario).
Queste società tra avvocati dell’articolo 4-bis della legge 247/12, peraltro, si discostano dalle precedenti società tra avvocati, disciplinate dal Dlgs 96/2001 e assoggettate ad una autonoma disciplina, i cui aspetti di maggior rilievo riguardavano l’oggetto dell’attività, gli obblighi di registrazione, il regime di responsabilità e i rapporti con i clienti. Per queste società, secondo la risoluzione 118/E/2003, il rinvio effettuato dalla norma alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, operava ai soli fini civilistici, in quanto consentiva di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorreva dare risalto al reale contenuto professionale dell’attività svolta.