Contabilità

Le quote di Srl sono prodotti finanziari solo quando sono oggetto di offerta al pubblico

di Marco Piazza e Roberto Torre

La risposta a interpello 96/2019 delle Entrate ( clicca qui per consultarla ) offre lo spunto per qualche riflessione sull’inquadramento delle quote di Srl nel novero degli strumenti finanziari, importante, anche per le conseguenze di carattere fiscale. Il quesito è posto da una fiduciaria che intende investire la propria liquidità in strumenti finanziari partecipativi (Sfp) convertibili in quote di Srl, nella fattispecie, start-up innovative e che intende ricevere mandati, da propri clienti persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, per l’istituzione, amministrazione e la gestione di Piani individuali di risparmio (di seguito, «Pir») nei quali sarebbero inclusi, come investimenti «qualificati» quote di Pmi costituite nella forma giuridica di Srl, comprese le start-up innovative.

L’agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che nel novero degli «strumenti finanziari» sono compresi i «valori mobiliari» ricorda che, nel Testo unico della finanza, questi sono definiti come quelle «categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali». La negoziabilità consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario; circolazione che non dev’essere occasionale e limitata ad un ristretto numero di operatori, né subordinata a vincoli così restrittivi da renderla di fatto pressoché impossibile. La negoziabilità, inoltre, dipende da caratteristiche proprie dello strumento, quali la standardizzazione e la divisibilità. L’Agenzia, da un lato ricorda che l’articolo 2468, comma 1, del Codice civile stabilisce che le quote di Srl non possono costituire oggetto di offerta al pubblico (articolo 2468, comma 1, del Codice civile) e che non sono scambiabili nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione; dall’altro sottolinea che, in deroga alla regola generale, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali per effetto dell’articolo 100-ter, comma 1-bis), del Tuf. Questa disposizione, pur non avendo ricondotto le predette quote di partecipazione nel novero degli strumenti finanziari, ha previsto che le Pmi costituite sotto forma di società a responsabilità limitata, possano raccogliere capitale di rischio tramite piattaforme on line (equity crowdfunding) operanti nei limiti previsti dalla normativa Tuf.

In sostanza, conclude l’Agenzia, le quote di Srl sono prodotti finanziari solo quando sono oggetto di offerta al pubblico, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali nei limiti dell’articolo 100-ter, comma 1-bis) del Testo unico della finanza- Limitatamente a questa fattispecie, rientrando in un concetto allargato di strumenti finanziari, possono essere oggetto di deposito nell’ambito di un piano di risparmio a lungo periodo.

La risposta dell’Agenzia non sembra quindi aprire ad altre soluzioni operative per gli intermediari. Sulla questione, Consob già nel 2012 aveva definito le quote di Srl come «prodotti finanziari», c nella comunicazione DIN/12079227 del 4 ottobre 2012, non incidendo peraltro sulla interpretazione – unanimemente condivisa – che non abbiano le caratteristiche per essere assoggettate all’imposta sul valore delle attività estere (Ivafe), nel caso in cui una persona fisica residente detenga quote si società a responsabilità limitate residenti all’estero o all’imposta di bollo dovuta dalle fiduciarie italiane se la persona fisica le detenga per mezzo di una fiduciaria italiana. Si veda, per tutti, le circolari Assofiduciaria, COM_2013_004, pag. 3; COM_L._EUROPEA 2013BIS_COM_2014_BIS (che cita, a favore dell’interpretazione, l’opinione della Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione EU Pilot 5095/12/Taxud, riportata nella scheda di lettura del servizio studi della Camera n. 99 dell’11 dicembre 2013) e soprattutto l’ampio approfondimento contenuto in SOC.ESTERE_S.R.L.ITA_COM_2015_084.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 96/2019

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