Imposte

Iva per tutta la formazione specialistica: niente retroattività per le autoscuole

di Maurizio Caprino e Benedetto Santacroce

Le autoscuole eviteranno l’Iva retroattiva, ma dovranno uscire dal regime semplificato di certificazione dei corrispettivi. E, soprattutto, l’Iva dovrebbe colpire tutte le attività di formazione specialistica. È questo l’orientamento del Governo - contenuto nell’articolo 33 dell’ultima bozza del decreto fiscale - per chiudere la delicata partita aperta dalla Corte di giustizia Ue il 14 marzo, con la sentenza (causa C-449/17) che aveva dichiarato illegittimo il regime di esenzione Iva finora previsto in Italia per i corsi di scuola guida.

Rischio Iva per tutti i corsi specialistici
Nella relazione illustrativa al provvedimento, il Governo esplicita che l’assoggettamento a Iva dovrebbe riguardare tutti i corsi di contenuto specialistico che, alla luce dei criteri restrittivi delineati dalla Corte Ue, non si possono definire né scolastici né universitari. E infatti l’articolo 33 riportato nella bozza modifica innanzitutto l’articolo 1, comma 1, numero 20 del Dpr 633/1972: tra le attività esenti non dovrebbero esserci più quelle «didattiche di ogni genere», ma solo «le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario».

In futuro, si tratterà di esaminare tutte le attività didattiche e la varie modalità con cui vengono svolte (per esempio, le eventuali differenze tra corsi per bambini e giovani e il resto delle lezioni) per capire se potranno rientrare ancora nel perimetro dell’esenzione.

L’Iva per le autoscuole
Tornando al caso che ha originato l’articolo 33, quello delle autoscuole, l’orientamento governativo da un lato scongiura il pericolo maggiore (quello di dover pagare anche gli arretrati degli ultimi cinque anni), ma dall’altro non esaudisce le richieste della categoria per ottenere un regime agevolato.

La retroattività della sentenza per i periodi d’imposta ancora accertabili (dal 2014 al 2018) era stata affermata dall’agenzia delle Entrate il 4 settembre (risoluzione 79/E). E la stessa Agenzia aveva subito avviato un’azione di recupero per le annualità dal 2014 al 2017. Un’azione che a questo punto, alla luce del decreto fiscale, appare affrettata e foriera di complicazioni.

D’altra parte, nell’affermare la retroattività, la risoluzione 79/E era in linea con i princìpi generali. Ma è ragionevole attendersi che dalla Commissione Ue non arriveranno rilievi sull’articolo 33. Anche perché la norma non si spinge oltre nell’agevolare le autoscuole: non prevede né aliquote ridotte né riformula la definizione della loro attività per farla tornare a essere esente.

Eppure la risposta fornita la settimana scorsa dal commissario uscente della Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, aveva di fatto lasciato aperta una porta alla possibilità di considerare esente almeno i corsi per le patenti superiori (C e D), in quanto assimilabile alla formazione professionale (per gli autisti di mezzi pesanti).

Primo colpo alla semplificazione
Non solo: l’articolo 33 della bozza sembra penalizzare le autoscuole dal punto di vista degli adempimenti: prevede che dal 1° gennaio 2020 la categoria rientri nel regime di certificazione dei corrispettivi (che prevede la loro memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate). Fino al 30 giugno 2020 sarà però possibile documentare i corrispettivi con ricevuta fiscale o scontrino.

Ma anche la portata di questa disposizione potrebbe essere ben più ampia rispetto all’ambito delle sole autoscuole. Infatti, il Dm 10 maggio 2019 stabilisce l’esenzione dalla certificazione dei corrispettivi per tutta una serie di attività (elencate fondamentalmente nell’articolo 2 del Dpr 696/1996), comprese le scuole guida, ma anticipando che in futuro anche tali attività potrebbero divenire soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Dunque, il caso delle scuole guida potrebbe essere il primo di questa serie.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©