Imposte

Conferimenti di quote: chance da sbloccare

di Federico Innocenti, Francesco Nobili e Andrea Spinzi

I conferimenti di partecipazioni che non consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo trovano una nuova disciplina nel comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir. Disposizione introdotta dalla legge di conversione del decreto crescita (legge 58/2019, articolo 11-bis, comma 1). In analogia a quanto già previsto dal comma 2 per i conferimenti di partecipazioni di controllo, è introdotto il principio del “realizzo controllato” anche per i conferimenti di partecipazioni che rappresentano, complessivamente:

una percentuale di diritti di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%, se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentati;
una percentuale superiore al 20% (diritti di voto) o al 25% (capitale o patrimonio), nel caso – più frequente nella prassi – in cui si tratti di altre partecipazioni.

IL GRAFICO / Ecco i diversi regimi fiscali

Il criterio è analogo a quello previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir, per definire la soglia di qualificazione ai fini della tassazione dei capital gain realizzati da persone fisiche ed assimilati. In pratica, con il regime di realizzo controllato, non emerge alcuna plusvalenza imponibile qualora l’incremento del patrimonio netto della conferitaria risulti pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita in capo al conferente (circolare 33/E/2010 e risoluzione 43/E/2017).

Secondo la nuova norma, le partecipazioni vanno conferite in società (nuove o esistenti) interamente partecipate dal conferente. Alla lettera pare quindi che se, ad esempio, il conferimento viene effettuato da un soggetto della famiglia a favore di una società detenuta da altri soggetti della stessa, il principio del realizzo controllato di cui al comma 2-bis non sia applicabile. Peraltro, tale interpretazione letterale non sembra in linea con la ratio della norma, che è quella di consentire alla conferitaria di acquisire una partecipazione sopra soglia.

Nonostante nel testo si faccia riferimento al soggetto «conferente», sarebbe auspicabile – in via interpretativa e in coerenza con la ratio – l’estensione del nuovo regime anche ai conferimenti effettuati con un unico atto da più soggetti a favore di una società detenuta dagli stessi. Sarebbe un’impostazione analoga a quanto già avviene per il conferimento di una partecipazione complessivamente di controllo effettuata unitariamente da più soggetti (circolare 320/1997 e risposte a interpello 138, 147 e 148 del 2019).

Il comma 2-bis prevede che, per i conferimenti di partecipazioni in holding, tali percentuali (2-20% dei diritti di voto o 5-25% del capitale) si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo. Ad esempio, se viene conferita una partecipazione del 30% di una holding non quotata, questa alla lettera - dovrebbe detenere almeno il 67% di ciascuna società direttamente partecipata. In caso contrario, considerando l’effetto demoltiplicativo, la percentuale del comma 2-bis non sarebbe rispettata (30% x 67% = 20,1%).

È un’interpretazione letterale molto penalizzante nei casi di holding che detengono varie partecipazioni che rispettano i requisiti sopra illustrati e poche (o addirittura una sola) partecipazioni scarsamente rilevanti che precludono il nuovo regime. Anche in questo caso, è auspicabile uno sforzo interpretativo per consentire l’applicazione della norma, seguendo un criterio sostanziale o di prevalenza economica, coerente con la ratio della norma (che riguarda casi in cui la conferitaria acquisisce partecipazioni sopra soglia in società operative).

Un’interpretazione meno letterale favorirebbe anche le operazioni di riorganizzazione finalizzate al passaggio generazionale e a risolvere problemi di governance.

Il comma 2-bis prevede inoltre che, ai fini dell’applicazione della participation exemption (Pex), in caso di successiva cessione della partecipazione ricevuta dalla società conferitaria, quest’ultima debba ininterrottamente detenere tale partecipazione per almeno 60 mesi dal conferimento (invece degli ordinari 12 mesi di holding period).

Infine, anche per i conferimenti effettuati secondo la nuova norma si applica l’articolo 175, comma 2, del Tuir, secondo il quale il regime del realizzo controllato non si applica (e, quindi, il valore di realizzo per il conferente è determinato facendo riferimento al valore normale di cui all’articolo 9 del Tuir) ai conferimenti di partecipazioni prive dei requisiti Pex se le partecipazioni nella conferitaria ricevute dal conferente non sono anch’esse prive dei medesimi requisiti (senza considerare l’holding period).

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