I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 10 al 19 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021, n. 105
Gas metano utilizzato per la produzione di elettricità: applicazione dell'Iva agevolata
L'aliquota Iva applicabile alle forniture di gas metano acquistato da un'azienda, nella sua veste imprenditoriale, è fissata dalla Tabella A, Parte III, numero 103), allegata al Dpr 633/1972 (forniture di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica). In particolare, le forniture di gas metano necessarie ad alimentare gli impianti di cogenerazione con motore endotermico, finalizzati alla produzione di energia elettrica, possono scontare l'Iva nella misura del 10%, a nulla rilevando la circostanza che una parte della fornitura sia assoggettata ad accisa agevolata piuttosto che a quella ridotta.
Ai fini dell'applicazione della disposizione, risulta dirimente il fatto che le forniture del gas siano effettuate nei confronti di un'impresa che le utilizza nella produzione di energia elettrica.

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021, n. 107
Raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei Comuni
Il Comune può detrarre l'Iva addebitata dalla società affidataria per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili in quanto relativa ad operazioni di acquisto rientranti nell'ambito dell'attività commerciale di cessione dei rifiuti a favore di Consorzi che si occupano del riciclaggio dei rifiuti raccolti.
Infatti, in attuazione della normativa vigente in materia ambientale, i rifiuti riciclabili raccolti (la carta, il vetro, la plastica e il legno) sono conferiti ai Consorzi di lavorazione dei materiali allo scopo di procedere con il riciclaggio degli stessi. A fronte del pagamento, il Comune emette fatture ai Consorzi in regime di imponibilità agli effetti Iva, con l'applicazione dell'aliquota del 10%.
Secondo l'agenzia, l'ente locale può detrarre una quota dell'Iva addebitata dalla società appaltatrice del servizio di raccolta differenziata e relativa a quei rifiuti urbani oggetto dell'attività commerciale (articolo 19-ter, Dpr 633/1972), in quanto parte dei rifiuti ricevuti dal Comune (es. vetro, legno, plastica e carta) – seppure derivanti dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici – diviene oggetto di successivo conferimento che realizza un'operazione commerciale, soggetta ad Iva. La distinzione fra acquisti commerciali, acquisti istituzionali e acquisti promiscui deve avvenire sulla base del criterio di effettiva afferenza e utilità dei vari costi per la realizzazione di attività produttive di beni e servizi.

Iva/Territorialità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 febbraio 2021, n. 110
Servizio di assistenza durante il controllo scanner in dogana
Ai fini della territorialità Iva delle prestazioni di servizi generiche, l'imposta è dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente se soggetto passivo d'imposta o il prestatore, laddove il committente non sia soggetto passivo (articolo 7-ter, comma 1, lettere a) e b), Dpr 633/1972). Nel caso di prestazioni rilevanti in Italia occorre poi stabilire se ricorrono gli estremi per l'applicazione del regime di non imponibilità: sono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili a Iva, tra gli altri, i servizi relativi alle operazioni doganali (articolo 9, comma 1, numero 4), Dpr 633/1972). Rientrano in tale ambito applicativo, quindi, i controlli scanner e i controlli merce fisici sui contenitori in import/export/trasbordo, effettuati nelle aree portuali o presso il luogo designato per le verifiche doganali.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 febbraio 2021, n. 112
Attività di sostegno alle donne vittime di violenza: esenzione per i servizi globali
All'attività di sostegno e assistenza a donne vittime di violenza si applica il regime di esenzione Iva, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 21), Dpr 633/1972 (prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili). La disposizione riveste natura oggettiva nel senso che si prescinde sia dal soggetto che effettua la prestazione che dai soggetti beneficiari dell'esenzione, i quali devono rientrare nella tipologia di soggetti disagiati degni di protezione sociale. Inoltre, in considerazione della circostanza che la suddetta disposizione fa riferimento alle case di riposo e simili, l'elencazione delle strutture non risulta tassativa nel senso che possono rientrarvi strutture diverse da quelle espressamente richiamate dalla norma ma che presentano le medesime caratteristiche. Le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente in combinazione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura, come, per quanto di interesse, le donne vittime di violenza.
Diversamente, al caso di specie non si può applicare la disposizione prevista dall'articolo 10, comma 1, numero 27-ter), Dpr 633/1972 (prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41, legge 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale), contenente una elencazione tassativa dei soggetti beneficiari tra i quali non sono indicate le donne vittime di violenza.

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 febbraio 2021, n. 119
Fornitura di energia non pagata con risoluzione dei contratti
Il documento individua i criteri e i tempi di emissione delle note di variazione in diminuzione dell'Iva (articolo 26, commi 2, 3 e 9, Dpr 633/1972), che la società istante, fornitrice di energia elettrica e gas, intende effettuare in conseguenza di diverse situazioni di inadempienza sui pagamenti, da parte di alcuni clienti, non dipendenti da accordi tra le parti e che hanno portato alla risoluzione dei contratti, con interruzione del servizio: sia nel caso in cui questi abbiano cambiato fornitore (switching) che in quello di semplice recesso. Con l'occasione, individua anche la natura dell'eventuale indennizzo (C-mor, dovuto dai clienti morosi), forfettario e calcolato su stime di consumo, a favore del fornitore uscente.
Nel caso prospettato non opera il limite temporale di un anno (comma 3 del citato articolo 26), in quanto i mancati pagamenti non dipendono da un sopravvenuto accordo fra le parti.
Quanto ai termini di emissione, l'agenzia richiama la Cm 1/E/2018, nella quale ha precisato che «per effetto del combinato disposto dell'articolo 26 e dell'articolo 19 del medesimo decreto, detta procedura deve realizzarsi (e, dunque, la nota di variazione deve essere emessa) entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19».
In particolare, tenendo conto della nuova formulazione dell'articolo 19 «la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione».
Poiché il presupposto per operare la variazione in diminuzione coincide, nel caso in esame, con la materiale interruzione del rapporto contrattuale e della fornitura, oggetto di successiva comunicazione al cliente inadempiente (la risoluzione contrattuale è la conseguenza dell'inadempimento del cliente) ne discende che l'istante può operare la variazione per tutte le fatture insolute emesse prima della stessa risoluzione. E ciò, indipendentemente dalla circostanza che il recesso (switching) del cliente sia intervenuto prima o dopo il mancato pagamento della fattura.
Ne consegue che, una volta emessa la fattura e assolto l'obbligo di versamento dell'imposta, l'istante può emettere senza limiti di tempo la nota di variazione «in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemente alla risoluzione», che in questo caso è integrata, come detto, dalla materiale interruzione della fornitura.
Al fine di poter detrarre l'imposta relativa alla fattura insoluta è, comunque, necessario che la nota di variazione in diminuzione sia emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificata l'interruzione della fornitura.
Quindi, se la fornitura è stata interrotta nel 2019, la nota di variazione in diminuzione doveva essere emessa entro il 30 giugno 2020, termine ordinario di presentazione della dichiarazione.
Emessa tempestivamente la nota, l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento (ossia, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d'imposta 2020 (risposta a interpello 24 giugno 2020, n. 192).
La nota di variazione può essere emessa senza limiti di tempo anche nel caso in cui l'emissione delle fatture avvenga dopo lo switching (ossia anche nell'anno successivo), come indicato nell'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, ma nel rispetto del citato articolo 19.
Riguardo alla natura del C-mor, il documento di prassi ricorda che secondo la Rm 106/E/2011, tale somma deriva «dalla condizione di morosità del cliente nei confronti del venditore uscente, evidenziata dalla richiesta di indennizzo presentata da quest'ultimo per l'importo fatturato e non riscosso. Il C-mor difetta, quindi, di un nesso sinallagmatico diretto rispetto alla fornitura di energia elettrica effettuata dal venditore entrante». Di conseguenza, l'addebito trasferito dal vecchio al nuovo fornitore e poi al cliente non può essere considerato corrispettivo secondo i criteri fissati dall'articolo 13, Dpr 633/1972, ma soltanto una modalità per recuperare il debito dell'utente.


Irap/Aliquota

Rm Economia e Finanze 17 febbraio 2021, n. 1/DF
Amministrazioni pubbliche: aliquota applicabile
Il documento fornisce chiarimenti sulla misura dell'aliquota Irap stabilita per le Amministrazioni pubbliche, che rimane fissa all'8,5% (articolo 16, comma 2, Dlgs 446/1997) anche nel caso in cui si realizzino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali che comportano l' applicazione nella misura massima prevista dalle norme. L'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 3,9% (articolo 16, comma 1, Dlgs 446/1997; il comma 1-bis stabilisce diverse aliquote per alcune fattispecie particolari).
Infatti, la manovrabilità in aumento delle aliquote è disciplinata dal comma 3 dello stesso articolo 16, che consente alle Regioni e alle Province autonome di variare fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali le sole aliquote di cui al comma 1 e 1-bis, eventualmente differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Il chiaro tenore letterale dell'articolo 16, comma 3 rende evidente che agli enti impositori non è consentito incrementare l'aliquota «speciale» di cui al comma 2 stabilita per le Amministrazioni pubbliche, che, quindi, a differenza delle altre aliquote, non può essere soggetta a variazioni. Anche le maggiorazioni dettate dagli squilibri economici consuntivati nel settore sanitario (articolo 5, comma 4, Dlgs 68/2011) operano in relazione a quelle aliquote che possono essere maggiorate ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 16 (articolo 1, comma 174, legge 30 dicembre 2004, n. 311 che prevede l'applicazione delle imposte «nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive»), e non quella applicabile alle Amministrazioni pubbliche.


Successioni e donazioni/Trust

Risposta interpello, agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021, n. 106
Revoca del trust: nessuna imposta di donazione se disponente e beneficiario coincidono
L'agenzia fornisce chiarimenti sul trattamento impositivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 2, Dl 262/2006) gravante sulle attribuzioni al beneficiario di beni vincolati in un trust estero revocabile, a seguito della revoca dello stesso trust.
In un trust dove il soggetto disponente coincide con il soggetto beneficiario, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che manca un trasferimento di ricchezza (articolo 1, Dlgs 346/1990).
Nel caso di specie, il trust è stato costituito al fine di interporre uno schermo tra l'istante e i propri asset che impedisse di far conoscere al Fisco la reale portata del patrimonio. A seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, l'istante ha esercitato il proprio potere di revoca integrale del trust, in relazione alla totalità dei beni costituenti il fondo del trust, al fine di ottenere la completa reintestazione dei beni.
Tale reintestazione comporta l'identità soggettiva tra il formale disponente e il beneficiario nella persona dell'istante, circostanza che preclude l'applicazione dell'imposta di donazione. La conclusione dell'Amministrazione finanziaria trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza» (Corte di Cassazione 29 maggio 2020, n. 10256).


Agevolazioni/Start-up

Dm Sviluppo economico 28 dicembre 2020, GU 15 febbraio 2021, n. 38
Investimenti in start-up e PMI innovative: regole attuative degli incentivi fiscali in regime de minimis
L'agevolazione prevista dall'articolo 38, commi 7 e 8, Dl 34/2020 consiste in una detrazione d'imposta del 50% sul reddito delle persone fisiche che investono nel capitale sociale di start-up (iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento) o PMI innovative. Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative e PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.
La fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.
Le agevolazioni fiscali in commento sono concesse ai sensi del Regolamento Ue 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Tfue agli aiuti de minimis.
Il decreto attuativo in commento definisce le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis stabilendo in particolare quanto segue.
L'investimento massimo in una o più start-up innovative, per il quale l'investitore può fruire della detrazione, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100.000 euro (detrazione massima, quindi, pari a 50.000 euro). Questa detrazione è alternativa a quella prevista dal Dm 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.
L'investimento massimo in una o più PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 300.000 euro (detrazione massima, quindi, pari a 150.000 euro).
In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000 euro, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza nei limiti concessi per investimenti agevolati ai sensi del citato Regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti de minimis fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo de minimis a una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La detrazione spetta prioritariamente a quella prevista dal Dm 7 maggio 2019 di cui sopra. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29, Dl 179/2012 nei limiti del regolamento de minimis.
Qualora le detrazioni in commento siano di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
L'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.
Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spettano le citate detrazioni è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Prima dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza telematica (resa nella forma di dichiarazione sostitutiva).
L'agevolazione fiscale è indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento nell'impresa beneficiaria.
La detrazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile.
Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Agevolazioni/Contributi

Cm Sviluppo economico 10 febbraio 2021, n. 434
«Nuova Sabatini»: contributo erogato in unica soluzione
Il Mise ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 95 e 96, legge 178/2020) alla modalità di fruizione della «Nuova Sabatini» (articolo 2, comma 4, Dl 69/2013). In particolare, è previsto che l'erogazione del contributo sia effettuata dal Mise in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese a banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2021.
L'erogazione del contributo in un'unica soluzione è confermata anche per le domande presentate dalle imprese a banche e intermediari finanziari dal: 1° maggio 2019 al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato non superiore a 100.000 euro; 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato non superiore a 200.000 euro.
Quanto alle domande trasmesse dalle imprese a banche e intermediari finanziari prima del 1° gennaio 2021 e che non presentano i requisiti normativi, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dall'ultimazione dell'investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio disponibili in base alle autorizzazioni di spesa.

Agevolazioni/Bonus locazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 febbraio 2021, n. 102
Imprese del commercio al dettaglio: attività di commercio secondaria rispetto a quella di produzione
L'articolo 28, D 34/2020 ha previsto due crediti d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo: quello previsto nella ordinaria misura del 60% (per i contratti di locazione) o del 30% (nei contratti di affitto d'azienda, misura innalzata al 50% per le strutture turistico-ricettive; cfr. comma 2); quello previsto in misura ridotta (comma 3-bis) in favore delle imprese al dettaglio aventi ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro (20% del canone nei casi di locazione e 10% per gli affitti di azienda).
Quanto a quest'ultimo, si prende il caso di un'impresa che non esercita solo l'attività di commercio al dettaglio, bensì anche altra attività, rispetto alla quale l'attività di commercio al dettaglio risulta secondaria dal punto di vista del volume di ricavi.
Tenendo conto della ratio agevolativa della norma, l'agenzia conferma che l'impresa che svolga come attività secondaria quella di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro, può accedere al credito d'imposta, nella misura del 20% del canone di locazione corrisposto, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020, per la locazione non solo dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva le attività di commercio al dettaglio ma anche dei locali in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e di produzione.
Invece, la società istante non potrà usufruire del credito d'imposta al 20% con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.
Pertanto, ai fini dell'applicazione del credito in misura ridotta, si definisce «impresa al dettaglio» anche quella che svolge tale attività in forma secondaria, purché abbia realizzato, specificatamente dalle attività di commercio al dettaglio, ricavi superiori a 5 milioni di euro. Diversamente, per integrare la nozione di «struttura turistico-recettiva», che consente l'accesso al credito nella misura maggiorata del 50% sull'affitto d'azienda, in occasione di Telefisco 2021 è stato affermato che l'attività turistico-recettiva dev'essere svolta in maniera prevalente (in termini di ricavi) rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 febbraio 2021, n. 104
Contributo a fondo perduto e indennità di 600 euro: cumulabilità
Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori (Dl 137/2020, come modificato dal Dl 149/2020) a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per fronteggiare la pandemia (Dpcm 24 ottobre 2020) è cumulabile con le indennità pari a 600 euro (indennità prevista per i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata) previste dal decreto Cura Italia in relazione al mese di marzo 2020 (articolo 27, Dl 18/2020).
L'agenzia osserva che la disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, Dl 28 ottobre 2020, n. 137, fa espresso rinvio all'applicazione, in quanto compatibili, delle sole disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, Dl 34/2020, in cui non è richiamato alcun divieto di cumulo; inoltre il medesimo articolo 1 del decreto Ristori non prevede alcun espresso divieto di cumulo.

Agevolazioni/Bonus locazioni

Provvedimento agenzia delle Entrate 12 febbraio 2021
Nuovo modello di comunicazione di cessione del credito
È stato approvato un nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti di cui all'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), Dl 19 maggio 2020, n. 34.
Si ricorda che, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il beneficiario dei suddetti crediti, invece di utilizzarli, può cederli (in tutto o in parte) ad altri soggetti compresi: locatore o concedente (in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone), banche e altri intermediari finanziari.
Il nuovo modello è da utilizzare per comunicare la cessione del credito d'imposta per locazione, leasing e simili, maturato per i canoni corrisposti nel 2020 o, per le strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, anche per i mesi fino al 30 aprile 2021.
Il restyling si è reso necessario a seguito dell'estensione della validità, ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021, del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, in favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Il nuovo modello va utilizzato anche per le imprese che hanno pagato il canone di locazione botteghe e negozi per il mese di marzo 2020 e non l'hanno ancora ceduto.

Agevolazioni/Campione d'Italia

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021
Riduzione forfetaria del cambio per il 2020 da applicare ai redditi prodotti in franchi svizzeri
È fissata la riduzione forfetaria del cambio - pari al 33,77% per l'anno 2020 - da applicare a: redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia; redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera; redditi d'impresa realizzati da imprese individuali, società di persone, soggetti Ires, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa o un'unità locale nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri in questo Comune.
Il calcolo della percentuale di cui sopra ha come base (e indicatore minimo) quella del 30% prevista dall'articolo 188-bis, commi 1 e 2 del Tuir, successivamente maggiorata o ridotta in base allo scostamento percentuale medio annuo registrato tra franco svizzero ed euro.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d'Italia, sono: per il 2019 pari a 1,1124; per il 2020 pari a 1,0705.
La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2020 ha registrato una riduzione dello 0,0419 rispetto al 2019 (riduzione forfettaria pari al 33,69%), che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a -3,77%.

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 febbraio 2021, n. 117
Bonus ricapitalizzazione: ricavi della conferente
Ai fini del bonus ricapitalizzazione (credito d''imposta del 20% ai soci conferenti a titolo di aumento di capitale di cui all'articolo 26, comma 4, Dl 34/2020), una società che è stata costituita nel 2020 a seguito del conferimento di una ditta individuale e che ha deliberato ed eseguito un aumento di capitale entro il 31 dicembre 2020, dovrà considerare i ricavi 2019 realizzati dalla ditta individuale acquisita sia per la determinazione della soglia, sia per il confronto riferito ai due periodi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 per determinare la riduzione del fatturato.
La società istante, quindi, per valutare la spettanza del bonus per l'aumento di capitale nel caso prospettato, dovrà considerare i valori riferibili alla ditta individuale acquisita tramite il conferimento in relazione ai ricavi complessivi realizzati nel 2019 e i valori della ditta individuale trasferita, per quanto riguarda il confronto mensile (marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019).


Immobili/Catasto

Provvedimento agenzia delle Entrate 11 febbraio 2021
Planimetrie catastali: consultazione telematica
Vengono implementate le modalità di accesso al servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, allargando l'ambito di operatività ad ogni atto o attività per cui si è ricevuto apposito incarico (pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e professionisti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale ) e prevedendo la possibilità, per i medesimi soggetti abilitati, di abilitare a loro volta propri collaboratori ad effettuare e sottoscrivere in proprio la richiesta di consultazione nell'interesse dei soggetti medesimi al fine dell'espletamento dell'incarico.
Nel caso di servizio effettuato per il tramite di collaboratori, la consultazione telematica della planimetria avviene previa sottoscrizione da parte del collaboratore delegato, con firma digitale, di apposita richiesta attraverso l'accesso al sistema telematico dell'agenzia delle Entrate (Sister).
Il collaboratore richiedente dichiara di essere a diretta conoscenza del fatto che il proprio delegante è un: professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato - da parte di uno dei soggetti legittimati - della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano o di altri atti e attività concernenti l'immobile, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l'immobile, nonché dall'autorità giudiziaria; notaio o altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l'immobile.

Immobili/Sisma bonus acquisti

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 11 febbraio 2021, nn. 97 e 103
Detrazione anche con aumento di volumetria
L'agenzia ha ribadito che, in tema di acquisto di case antisismiche, la ricostruzione dell'edificio può determinare un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso per interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione (interpello 97/2020).
Né rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente (interpello 103/2020). Affinché l'acquirente dell'unità immobiliare possa beneficiare della detrazione (articolo 16, comma 1-septies, Dl 4 giugno 2013, n. 63), è necessario che l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione (31 dicembre 2021). Inoltre la detrazione per l'acquisto di case antisismiche spetta nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Immobili/Registro e ipo-catastali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 febbraio 2021, n. 111
Acquisto di immobili da parte dello Stato: si applica l'imposta di registro e non le ipo-catastali
Il trasferimento dell'immobile acquistato dallo Stato non è soggetto al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali (articolo 1, Dlgs 347/1990); l'atto di compravendita relativo all'immobile acquistato dallo Stato, però, è soggetto al pagamento dell'imposta di registro. Con riferimento ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, si prevede che nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente (articolo 57, comma 7, Dpr 131/1986).

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 febbraio 2021, n. 114
Associazione sportiva che utilizza un immobile comunale adibito a spogliatoi
Nell'ambito soggettivo del Superbonus rientrano anche gli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito dal Coni, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (articolo 119, comma 9, lettera e), Dl 19 maggio 2020, n. 34). È necessario che il soggetto, che sostiene la spesa, sia un ente sopra descritto e sia proprietario (oppure titolare di un diritto reale di godimento, come usufrutto o uso, sull'immobile) ovvero mero detentore dell'immobile in virtù in un titolo idoneo (un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. È inoltre necessaria la destinazione dell'immobile a spogliatoio per lo svolgimento della propria attività.
Nel caso di specie la convenzione con il Comune per la gestione del palazzetto dello sport (di cui il Comune è proprietario), può costituire titolo idoneo a consentire all'associazione istante l'applicazione del Superbonus. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l'associazione abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo da data antecedente al sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 16 febbraio 2021, nn. 115 e 116
Abitazione funzionalmente indipendente: installazioni e manufatti in comproprietà
L'unità abitativa può ritenersi «funzionalmente indipendente» - ai sensi dell'articolo 119, comma 1-bis, Dl 34/2020 - quando è dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Spetta il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) alla persona comproprietaria di un'abitazione, che costituisce porzione di un più ampio immobile suddiviso in più alloggi residenziali, dotata di accesso autonomo e in via esclusiva di un serbatoio di gas, di un impianto di riscaldamento, di un impianto elettrico, nonché in via non esclusiva di un impianto idrico appartenente ad un'utenza comune, con contatore esclusivo di ripartizione e contabilizzazione, e di impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili esclusivi solo finché non sono convogliati verso un depuratore comune (interpello 116/2020).
Il bonus spetta anche al proprietario dell'unità immobiliare autonoma che condivide, con un'altra unità immobiliare, il solo scarico di fogna nera. Su tale immobile, l'istante intende eseguire interventi finalizzati all'efficientamento energetico (interpello 115/2020).


Redditi di impresa/Plusvalenze

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 11 febbraio 2021, n. 101 e 15 febbraio 2021, n. 108
Cessione di azienda e cessione di beni: rateizzazione della plusvalenza ed aspetti distintivi
Con riferimento alla cessione di un'azienda, ai fini delle imposte dirette per la società cedente l'eventuale plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Tuir. Tale plusvalenza può beneficiare della rateizzazione qualora il ramo d'azienda oggetto di cessione sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni. L'agenzia ha specificato (interpello 101/2020) che la qualificazione dell'operazione come cessione di azienda o di beni implica la valutazione della sussistenza degli elementi essenziali (organizzazione, unità funzionale, destinazione all'esercizio dell'impresa).
Nel diverso caso della cessione di beni strumentali dai gestori uscenti a quello entrante (affidatario di un servizio di trasporto pubblico locale), l'operazione non si qualifica come cessione d'azienda (da assoggettare a imposta di registro) ma di cessione di beni, soggetta ad Iva. Il termine azienda dev'essere inteso in senso ampio, comprensivo anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'azienda (articolo 2555 del Codice civile). Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa (Cm 19 dicembre 1997, n. 320). Carattere essenziale del complesso dei beni è la loro organizzazione: non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di beni, in sé considerato, ma anche i legami giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 marzo 2014, n. 5087).


Redditi di capitale/Imposta sostitutiva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021, n. 109
Buoni postali fruttiferi: interessi percepiti da un soggetto non residente
Il regime di non imponibilità per interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari si applica quando la somma viene percepita da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (articolo 6, Dlgs 1 aprile 1996, n. 239), e purché sia accertata la continuità del diritto fin dall'emissione del titolo.
Nel caso esaminato, l'istante, residente nel Regno Unito dal 2016, ha acquistato i buoni fruttiferi postali decennali nel 2012 quando era residente fiscalmente in Italia. Di conseguenza, non ha diritto all'esenzione e Poste Italiane S.p.A. applicherà l'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi derivanti dai buoni, in quanto – ai fini del riconoscimento dell'esenzione – il soggetto erogatore acquisisce l'attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario degli interessi sui buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un Paese white list. Tale attestazione deve indicare che la condizione di essere residente in un Paese white list non sia variata durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi.

Redditi di capitale/Imposta sostitutiva

Risoluzione agenzia delle Entrate 18 febbraio 2021, n. 12/E
Servizi di investimento e intermediazione finanziaria a neo residenti
Sono forniti chiarimenti sui servizi di investimento e di intermediazione finanziaria offerti ai neo residenti.
In particolare, l'agenzia ritiene che i redditi diversi di natura finanziaria – realizzati dai soggetti neo residenti – per effetto della cessione di attività finanziarie detenute nel territorio dello Stato siano imponibili in Italia.
Ne deriva che, affinché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere, ovvero di titoli non aventi natura partecipativa, da parte di neo residenti rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir, è necessario che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano.
Infine, per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, l'agenzia ritiene che restano dovute le comunicazioni da parte degli intermediari in relazione a eventuali trasferimenti, nonché le comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari.


Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Dm 3 febbraio 2021, GU 16 febbraio 2021, n. 39
Erogazioni liberali agli enti del Terzo settore: invio dei dati ai fini della precompilata
Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020, le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'agenzia delle Entrate, in via facoltativa, una comunicazione con i dati sulle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
In futuro l'adempimento, facoltativo in relazione alle erogazioni in denaro dell'anno 2020, sarà reso obbligatorio: a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2021, se dal bilancio di esercizio, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro; a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022, se dal bilancio di esercizio, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.


Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 16 febbraio 2021, n. 10/E
Controlli automatizzati: nuovi codici tributo
Al fine di consentire il versamento, con il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis, Dpr 600/1973 (comunicazioni di irregolarità), sono istituiti nuovi codici tributo, inclusi quelli per il versamento spontaneo e per le sanzioni relative a diversi crediti d'imposta (es. per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal piano nazionale Industria 4.0; il tax credit edicole; il credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri). I codici sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 17 febbraio 2021, n. 11/E
Sigarette elettroniche: codice tributo per il pagamento del contrassegno
Il documento istituisce il codice tributo 5479 per il versamento, tramite il modello «F24 Accise», delle somme dovute per la fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i PLI (prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide), ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 3-bis, Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504.
La Legge di bilancio 2021 ha reso obbligatorio – a partire dal 1° aprile 2021 – detto contrassegno da applicare sui singoli condizionamenti (questo «bollino» sarà rilasciato dall'agenzia delle Dogante e dei Monopoli), che certifica la qualità e le caratteristiche del prodotto e ne legittima la circolazione (in sua mancanza è da considerarsi illegale).


Digitalizzazione/Servizi agenzia delle Entrate

Comunicato agenzia delle Entrate 16 febbraio 2021
Accesso ai servizi delle Entrate: prosegue il percorso di digitalizzazione
L'accesso dei cittadini ai servizi dell'agenzia delle Entrate, dal 1° marzo 2021, può avvenire solo attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS). Dalla stessa data non è più possibile ottenere le credenziali di Fisconline. Dal 1° ottobre 2021, le stesse credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere con uno dei tre richiamati strumenti.
La novità rientra nel percorso di digitalizzazione tracciato dal decreto Semplificazioni (articolo 24, Dl 76/2020), il quale ha previsto che l'accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica amministrazione dovrà avvenire attraverso i tre sopra indicati metodi digitali.
Professionisti e imprese, invece, possono continuare a richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate dall'agenzia delle Entrate, anche dopo il 1° marzo 2021, sino a nuova data stabilita con apposito decreto attuativo.


Dogane/Brexit

Determinazione agenzia delle Dogane 15 febbraio 2021, n. 46832
Scambi con l'Irlanda del Nord: nuovo codice ISO
Viene modificata la tabella dei codici ISO dei Paesi Ue ai fini della compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (modelli Intrastat), alla luce del numero di identificazione Iva dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord (Direttiva Ue 20 novembre 2020, n. 1756), contraddistinto dal prefisso «XI». La modifica si applica agli elenchi riepilogativi INTRA aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2021.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto previsto dal Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'Accordo di recesso UK/UE, alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni effettuati in Irlanda del Nord continua ad applicarsi la normativa unionale in materia di Iva, al fine di evitare la creazione di una barriera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, a seguito della Brexit.