L'esperto rispondeImposte

Quando è possibile scontare fiscalmente le spese mediche per l’invalido al 100%

Dalla deduzione integrale alla detrazione del 19 per cento

di Giuseppe Merlino

La domanda

Mia mamma è invalida al 100% e ha bisogno di assistenza continua a domicilio. Ci siamo rivolti ad una «impresa sociale ente del terzo settore» che ci emette fattura mensilmente per le prestazioni giornaliere a domicilio (fatture assoggettate ad Iva 5%, per cura e assistenza alla persona). Le fatture sono intestate a mio padre che ha sufficiente capienza, mentre mia mamma non ne avrebbe. Queste spese sono fiscalmente detraibili o deducibili dal reddito?
B. V. – Alessandria

Qualora si trattasse di spese mediche generiche o di assistenza specifica (prestata per assistenza infermieristica e riabilitativa, da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; da personale con la qualifica di educatore professionale; da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale) il coniuge potrebbe fruire della deduzione integrale dal reddito complessivo prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, riconosciuta nei casi di grave invalidità o menomazione, sia ai soggetti certificati “disabili” ex legge 104/1992, sia a quelli “invalidi” ritenuti tali da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. L’agenzia delle Entrate (confronta, risoluzione 79/E/2016; circolare 55/E/2011) ha chiarito che nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Inoltre, ritiene che la gravità dell’invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento. Altra agevolazione fiscale fruibile dal padre del lettore (anche se la moglie non è fiscalmente a suo carico) potrebbe essere quella dettata dall’articolo 15, comma 1, lettera 1-septies del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti che consiste nella detrazione del 19% su un massimo di spesa pari a 2.100 euro. La detrazione spetta alle seguenti condizioni: la “non autosufficienza” (lo è se ricollegabile all’esistenza di patologie) deve risultare da certificazione medica; il contribuente deve avere un reddito complessivo non superiore a 40mila euro. Le spese devono risultare da idonea documentazione dove deve essere specificata la natura del servizio reso e deve, altresì, contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo (confronta guida «Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità» scaricabile dal portale dell’agenzia delle Entrate all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it).

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©