L'esperto rispondeProfessione

Il revisore risponde per le fatture false della società se queste causano un errore significativo non segnalato

Responsabilità

di Albino Leonardi

La domanda

Nella revisione di una società, il revisore legale è responsabile qualora non abbia individuato fatture false?
R. B. – Vicenza

Per rispondere alla domanda, è necessaria una premessa di carattere generale. Il decreto legislativo 39/2010 ha innovato profondamente la disciplina della revisione, eliminando la distinzione fra controllo contabile (articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile ante riforma) e revisione contabile (articoli 155 e seguenti del Testo unico di intermediazione finanziaria, Tuif, decreto legislativo 58 del 1998). Coerentemente, il decreto legislativo 39/2010, abrogando gli articoli 2409-sexies del Codice civile e l’articolo 164 del decreto legislativo 58/1998 (“legge Draghi”), ha introdotto all’articolo 15, anche con riferimento al tema della responsabilità, una disciplina unitaria, che prescinde dalla tipologia di revisore e di società oggetto di revisione. L’articolo 15 citato, tuttavia, non ha introdotto un meccanismo volto a limitare in valore assoluto la responsabilità del revisore (cosiddetta liability cap). Se al danno hanno concorso più soggetti, questi rispondono solidalmente fra loro, valendo, solo nei rapporti interni fra condebitori, i limiti del danno effettivamente procurato da ciascuno. La relazione governativa al provvedimento, tuttavia, non fa cenno alla raccomandazione della Commissione n. 2008/473/CE, la quale invitava gli Stati membri ad istituire un massimale alla responsabilità, e ad attivare un sistema di responsabilità proporzionale al danno direttamente provocato, senza la possibilità per i revisori di essere chiamati a rispondere in solido con altri autori di illeciti. Andando nello specifico del quesito del lettore, si devono richiamare i principi di revisione, ad iniziare dai principi Isa Italia 240 e 250, rispettivamente relativi alla «responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione» ed alla «considerazione di leggi e regolamenti nella revisione». Il principio Isa Italia 240 si correla, in particolare, con il principio 315 sulla «Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi» e con il principio 330, «Risposte del revisore ai rischi identificati. Ne deriva una prima delimitazione, data dalla non sovrapponibilità della nozione giuridica di “frode”: se essa, da un punto di vista generale, rappresenta un comportamento consistente in artifici o raggiri finalizzati al conseguimento di illeciti profitti (articolo 640 del Codice penale), la sua esistenza non determina necessariamente una frode “in revisione”, poiché può accadere che una determinata frode non abbia causato un errore significativo.
In sostanza, l’emissione di falsa fatturazione non è in sé un comportamento che possa coinvolgere il revisore nell’ambito dei sui generali profili di responsabilità. Lo può essere se, da essa, si origini un errore significativo non segnalato nell’attività di revisione.

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