I temi di NT+Le parole del non profit

Terzo settore, con il Runts via libera al nuovo iter per la personalità giuridica degli enti

Il decreto attuativo del Registro unico nazionale è atteso in Gazzetta ufficiale nelle prossime settimane

immagine non disponibile

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Firmato il decreto attuativo del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Dopo il via libera della Conferenza Stato Regioni lo scorso 10 settembre, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha firmato in questi giorni uno dei provvedimenti decisivi per la piena efficacia della riforma. Molte le novità e le modifiche che si sbloccheranno col decreto – la cui pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» è attesa nelle prossime settimane – tra le quali la corsia preferenziale per l’acquisto della personalità giuridica da parte degli enti che vorranno accedere al Terzo settore.

Per il momento, come noto, fondazioni e associazioni che vogliano ottenere il riconoscimento devono passare per il vaglio di Regioni/Prefetture secondo la procedura del Dpr 361/2000. Si tratta di un iter complesso che prevede tempistiche spesso lunghe (di regola 120 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo ulteriori rinvii in caso di necessità di chiarimenti) e condizioni diverse da regione a regione. Basti pensare al patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento: il Dpr 361/2000 non fissa una soglia nazionale, per cui negli anni si sono diffuse prassi diverse per i singoli uffici, a seconda del luogo in cui è posta la sede dell’ente.

A questi inconvenienti pone rimedio la riforma del Terzo settore. L’articolo 22 del Dlgs 117/2017 infatti ha previsto un percorso semplificato che consente di acquistare la personalità giuridica contestualmente all’iscrizione al Runts affidando tutti i controlli al notaio che riceverà l’atto costitutivo o di modifica statutaria. In questa sede quest’ultimo dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste per assumere la qualifica di ente del terzo settore (svolgimento delle attività di interesse generale, divieto di distribuzioni di utili, eccetera) nonché il patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento.
Su questo aspetto il Codice fissa un limite, valevole su tutto il territorio nazionale, di 15mila euro per le associazioni e 30mila per le fondazioni, evitando così disparità di trattamento generate dalla vecchia procedura. Una novità questa non di poco conto considerate le molte realtà non profit di piccole dimensioni attualmente prive del riconoscimento proprio a causa della procedura eccessivamente onerosa per l’ottenimento.

Questo nuovo iter sarà percorribile dagli enti non profit che vorranno accedere alla Riforma a partire dalla messa in funzione del Runts prevista per la prima metà del prossimo anno. Fino ad allora sarà ancora necessario attenersi alla nuova disciplina. Analogo procedimento è previsto anche per gli enti che abbiano già ottenuto il riconoscimento in base al Dpr 361/2000 e che vogliano mantenerlo una volta confluiti nel Terzo settore: in questa ipotesi, l’Ufficio del Runts dovrà darne comunicazione al competente Registro delle persone giuridiche, ai fini della “sospensione” della relativa iscrizione.

Con l’iscrizione al Runts la “vecchia” iscrizione nei registri attualmente vigenti resta infatti “congelata” e destinata a riprendere efficacia qualora l’ente dovesse – per qualsiasi ragione (ad esempio, per scelta o per il venir meno dei requisiti a seguito degli appositi controlli) – essere cancellato dal Registro. In tal caso, sarà importante verificare nuovamente il patrimonio minimo che dovrà essere pari a quello richiesto dalla singola Regione o Prefettura di competenza in base alla sede dell’ente.

Resta ferma la possibilità per gli enti che non intendano acquisire la personalità giuridica di richiedere l’iscrizione nel Registro: in questa ipotesi sarà il rappresentante legale a presentare la domanda, corredata dalla relativa documentazione.