Adempimenti

Tranfer pricing e scudo anti-sanzioni, in Redditi 2020 basta barrare la casella nel rigo RS 106

La firma elettronica della documentazione con marca temporale prevista dal provvedimento 360494 delle Entrate scatta dall’anno d’imposta 2020

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di Marco Piazza e Franco Pozzi

Il provvedimento 360494/2020 delle Entrate sulla documentazione necessaria per ottenere la penalty protection (articolo 1, comma 6 e dall’articolo 2, comma 4-ter del Dlgs 471/97) in materia di transfer pricing ha effetto per la documentazione relativa al periodo di imposta in corso alla 23 novembre 2020 (si veda punto 8.2). Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare la documentazione relativa al periodo d’imposta 2019 continua quindi ad essere redatta secondo le regole del provvedimento del 22 settembre 2010. Un effetto di questa particolare decorrenza è che nella dichiarazione dei redditi in corso di presentazione si dovrà barrare la casella nel rigo RS106 e non sarà necessario firmare la documentazione elettronicamente con marca temporale, come previsto dal punto 5.1.2 del nuovo provvedimento.

Del resto, essendo le novità introdotte dal nuovo provvedimento, tutt’altro che marginali, ci vorrà un po’ di tempo prima che i contribuenti interessati riescano a recepirle. È però urgente una riflessione sul contenuto del punto 6 del nuovo provvedimento. Il paragrafo 6.1 del provvedimento dispone – come in passato – che, a regime, la comunicazione all’agenzia delle Entrate della predisposizione della documentazione venga effettuata con la dichiarazione dei redditi. Inoltre, precisa che, in caso di presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, per correggere errori derivanti dal mancato rispetto del principio di libera concorrenza e dei prezzi di trasferimento, sarà possibile integrare o modificare la documentazione sul transfer pricing con contestuale comunicazione all’agenzia delle Entrate. Il che appare ovvio perché la documentazione deve essere resa coerente con le modifiche apportate alla dichiarazione originaria.

Il paragrafo 6.2 prevede inoltre una norma transitoria, di efficacia immediata. La facoltà di presentare - entro il 31 dicembre 2020 - dichiarazioni integrative ai sensi del punto 6.1, con esclusivo riguardo ai periodi d’imposta antecedenti al 23 novembre 2020 per i quali non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Tali dichiarazioni possono essere presentate senza sanzioni e interessi nei casi in cui risulti applicabile l’articolo 10, comma 2, della legge 212/2000, ovvero qualora il contribuente «si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria». La norma non è chiarissima. Sembrerebbe costituire una sorta di «riapertura dei termini» per chi, in passato, non abbia tempestivamente comunicato all’amministrazione finanziaria la predisposizione della documentazione di transfer pricing. Una differente interpretazione – infatti – risulterebbe priva di applicazione pratica. Infatti, il contribuente che abbia già predisposto la documentazione dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi, può già beneficiare della penalty protection.

Non avrebbe quindi alcun interesse a “regolarizzare” i periodi d’imposta ancora suscettibili di accertamento. Data la prossimità della scadenza del 31 dicembre, sarebbe necessario un tempestivo chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria.

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