Imposte

Trasformabili in crediti le Dta delle perdite post decreto Cura Italia

Il nuovo regime di trasformazione delle attività per imposte differite

di Cesare Silvani

L’articolo 55 del decreto ura Italia (Dl 18/2020) ha introdotto un nuovo regime di trasformazione delle attività per imposte differite (Dta) in crediti d’imposta, riscrivendo integralmente l’articolo 44-bis del Dl 34/2019 (decreto Crescita), norma in origine volta ad agevolare le aggregazioni societarie nelle Regioni del Sud Italia. In sintesi, la nuova disciplina consente alle società che entro il 31 dicembre 2020 cedono a terzi crediti pecuniari verso debitori inadempienti (ossia scaduti da oltre 90 giorni), di trasformare le Dta (ancorché non iscritte in bilancio) relative a perdite fiscali ancora computabili in diminuzione del reddito in base all’articolo 84 del Tuir e le eccedenze Ace di cui all’articolo 1, comma 4, del Dl 201/2011, purché non ancora dedotte, né fruite tramite credito d’imposta Irap alla data della cessione. Le perdite fiscali e le eccedenze Ace convertibili non possono eccedere il 20% del valore nominale dei crediti ceduti ed è altresì previsto che, a tali fini, le cessioni di crediti rilevino fino a un importo massimo di 2 miliardi (da calcolarsi a livello aggregato di gruppo).

In assenza di limitazioni esplicite in tal senso, i crediti pecuniari oggetto di cessione possono essere di qualsiasi natura, come confermato altresì dalla relazione illustrativa, la quale menziona sia i crediti commerciali, sia quelli finanziari. Alcuni casi limite potrebbero essere la cessione di crediti tributari e la cessione di crediti cartolarizzati (ad esempio, mini-bond): i primi sembrano mal conciliarsi con il requisito dell’inadempimento, mentre la ratio dell’intervento legislativo potrebbe consentire di includere i secondi, ancorché generalmente i titoli seguano regole fiscali diverse da quelle applicabili ai crediti non cartolarizzati.

In linea con il previgente articolo 44-bis, che richiedeva aggregazioni tra società terze, il comma 6 della nuova disposizione preclude la trasformazione di Dta qualora i crediti siano ceduti a soggetti correlati. Non si ravvisano, invece, limiti in merito alla data di origine del credito, potendo quindi dare diritto alla conversione di Dta anche le cessioni di crediti sorti dopo l’entrata in vigore del cura Italia, purché scaduti da 90 giorni alla data di cessione. La norma non esclude nemmeno le cessioni di crediti da parte di soggetti diversi dall’originario creditore; pertanto, la cessione dello stesso credito nel 2020 potrebbe, in taluni casi, comportare la conversione di Dta in capo a due soggetti distinti, seppure non correlati tra loro (ad esempio, società A cede il credito verso B a C in data 30 giugno 2020 e in data 31 ottobre 2020 C cede il medesimo credito a D), salva la contestazione di pratiche abusive. Al riguardo si osserva che, per scongiurare la reiterazione del beneficio, l’originario articolo 44-bis vietava la trasformazione di Dta per le aggregazioni coinvolgenti società che già avessero preso parte ad un’altra aggregazione agevolata.

Benché la disposizione sia stata concepita per lo smobilizzo di crediti a fronte di un corrispettivo in denaro, potrebbe riconoscersi la conversione di Dta anche in altre fattispecie di trasferimento che, oltre a comportare una derecognition contabile del credito, siano assimilate a una cessione a titolo oneroso ai fini delle imposte sul reddito, come gli apporti a Oicr (ad esempio, fondi di crediti).

Il trasferimento del credito deve avvenire entro il 31 dicembre 2020 e, secondo l’interpretazione più plausibile, dopo l’entrata in vigore del cura Italia. A tal fine il momento della cessione dovrebbe individuarsi sulla base della competenza stabilita dai principi contabili applicabili (Ias/Ifrs od Oic), salvo che per i soggetti per cui non vale il principio di derivazione rafforzata (ad esempio, micro-imprese). Non dovrebbe inoltre rilevare la circostanza che il credito sia ceduto o meno a sconto. Infine, in caso di sforamento del “tetto” di 2 miliardi a livello aggregato, i gruppi dovrebbero poter essere liberi di scegliere come allocare la trasformazione delle Dta (privilegiando, ad esempio, i soggetti cedenti con un’aliquota Ires maggiore), senza essere necessariamente vincolati a criteri cronologici o proporzionali.

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