Imposte

Aggregazioni societarie incentivate con il tax credit da Dta su perdite e Ace

Le operazioni straordinarie devono avvenire tra imprese operative e indipendenti da almeno due anni. Va pagata una commissione del 25% (deducibile per Ires e Irap) delle imposte trasformate

di Luca Gaiani

Fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, in arrivo la trasformazione delle imposte anticipate su perdite e Ace. Il disegno di legge di bilancio consente alle società che delibereranno una aggregazione nel 2021 di monetizzare l’Ires figurativa su perdite e Ace, pagando una commissione del 25% delle Dta convertite. Il bonus, che, al netto della commissione è pari al 18% delle deduzioni inutilizzate, potrà essere sfruttato per un quarto nel 2021 e per i restanti tre quarti nel 2022.

L’articolo 39 della bozza del Ddl di Bilancio 2021 introduce una nuova ipotesi di conversione delle imposte anticipate (Dta), su perdite e deduzioni Ace, anche se non iscritte in bilancio, che segue quella prevista dall’articolo 55 del Dl 18/2020 per la cessione di crediti scaduti valida fino al prossimo 31 dicembre.

Il presupposto della nuova monetizzazione è che si realizzi un’aggregazione aziendale tra imprese operative e indipendenti da almeno due anni. L’aggregazione si può attuare con fusione, scissione o conferimento di azienda e deve essere deliberata dall’assemblea dei soci (o da altro organo competente per legge) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2021, potendo dunque essere eseguita (con stipula e iscrizione dell’atto di fusione, di scissione e di conferimento) anche nel 2022. Le perdite e l’Ace monetizzabili con il tax credit (pari al 24% delle suddette deduzioni) sono quelle in essere nell’esercizio precedente la data di efficacia della aggregazione e devono superare i test di riportabilità previsti, per la fusione e la scissione, dall’articolo 172, comma 7, del Tuir (vitalità e limite del patrimonio netto). Test che deve essere svolto, secondo regole corrispondenti, anche per il conferimento di azienda.

La conversione delle imposte anticipate teoriche (cioè anche se non iscritte in bilancio) e la conseguente compensazione del credito che ne deriva (in F24 senza limiti di importo annuale) ha effetto, per un quarto, già dalla data di efficacia giuridica della aggregazione e per i tre quarti dal 1° gennaio dell’esercizio successivo. L’importo trasformabile in crediti non può eccedere il 2% del totale dell’attivo dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, senza considerare la società che ha il totale attivo più elevato. Nel conferimento, il tetto alle Dta convertibili è pari al 2% dell’attivo conferito.

Ad esempio, si supponga che Alfa e Beta si fondano, con atto iscritto il 30 novembre 2021, e che risultino perdite riportabili pari a 2 milioni (Dta teoriche: 480mila). Il totale attivo di Beta (inferiore a quello di Alfa) è di 18 milioni, il cui 2% ammonta a 360mila che costituisce l’importo massimo convertibile: 90 mila dal 30 novembre 2021 e 270mila dal 1° gennaio 2022.

Per la trasformazione è richiesta una commissione una tantum, pari al 25% delle Dta convertite, da pagare per il 40% entro 30 giorni dalla operazione e per il restante 60% entro il 30 gennaio dell’anno seguente. Tornando all’esempio precedente, Alfa dovrà pagare 90 mila euro, di cui 36 mila entro il 30 dicembre 2021 e 54 mila a gennaio 2022. La commissione è deducibile “per cassa” ai fini Ires e Irap.

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