Imposte

Superbonus per imprese e professionisti, ma solo se in condomìni «residenziali»

Sono limitati i casi in cui secondo l’Agenzia il bonus può spettare su immobili strumentali o beni merce

Parziale diritto al superbonus del 110% per gli interventi effettuati dagli imprenditori e dai professionisti sugli immobili ricompresi in condomini e utilizzati quali beni merce o strumentali per lo svolgimento delle rispettive attività. L’articolo 119, comma 9, del decreto Rilancio (Dl 34/2020) prevede che possono beneficiare della detrazione del 110%, tra gli altri, i seguenti soggetti:
1) i condomini;
2) le persone fisiche.

Relativamente alle persone fisiche l’agevolazione si applica su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Inoltre spetta limitatamente alle unità immobiliari utilizzate al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Immobili d’impresa e opere sulle parti comuni
Per gli imprenditori e i professionisti il Dl Rilancio, quindi, vieta espressamente che ci si possa avvalere della detrazione del 110% nel caso di interventi effettuati su immobili utilizzati in regime di impresa o di lavoro autonomo. E questo sia che si tratti di immobili strumentali, di immobili merce o di immobili patrimonio.

La norma, tuttavia, stabilisce che tale limitazione riguardi esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari» senza, quindi, ricomprendervi anche gli interventi effettuati sulle parti comuni nel caso in cui l’appartamento, ad esempio utilizzato quale studio professionale, sia parte di un condominio. Il che significa che gli imprenditori e i professionisti potranno usufruire del superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio.

In questo modo la detrazione spetterà in relazione agli interventi che riguardano le parti comuni e a prescindere dal fatto che gli immobili siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale.

Il limite dell’edificio residenziale
Tuttavia, secondo le Entrate, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio le spese si possono considerare ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nel suo complesso.

Perciò, se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio è superiore al 50%, sarà possibile ammettere alla detrazione anche il professionista o l’imprenditore proprietari o detentori di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori delle unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (circolare delle Entrate 24/E dell’8 agosto 2020).

Peraltro, si può notare che la limitazione appena vista è contenuta solo nella circolare 24/E, mentre non emerge chiaramente dall’articolo 119 del decreto Rilancio, che parla genericamente di “condomìni”.

Ovviamente qualora le spese sostenute da persone fisiche imprenditori o professionisti abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico e, dunque, diversi da quelli strumentali, merce o patrimonio la detrazione spetta senza alcuna limitazione.


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