I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 12 al 18 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Dogane

Determinazione agenzia delle Dogane 5 giugno 2020, n. 166081/RU
Autorizzazione AEO – Procedure di rilascio e automonitoraggio
Con determinazione direttoriale sono state previste nuove regole per le attività di audit finalizzate al rilascio dell'autorizzazione AEO (acronimo che identifica l'Authorised economic operator ossia l'Operatore economico autorizzato), nonché per le procedure di riesame e automonitoraggio cui sono sottoposti gli operatori già in possesso dello status AEO. Lo status in parola è disciplinato dall'articolo 38 e seguenti, regolamento 952/2013 (Codice doganale dell'Unione, CDU).
Il provvedimento persegue l'obiettivo di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le procedure connesse al rilascio della certificazione e al suo mantenimento, sino a oggi variabili tra i differenti Uffici doganali. Si prevede, a tal fine. un modulo di automonitoraggio standard, che gli operatori economici autorizzati dovranno trasmettere alla Dogana entro il 31 luglio di ciascun anno, per confermare il possesso dei requisiti e degli standard cui è subordinata l'autorizzazione AEO.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 giugno 2020, n. 183
Acquisto di navi per il soccorso nelle acque del lago
L'acquisto di navi per l'attività di soccorso (da parte di un Comitato di emanazione territoriale della Croce Rossa Italiana) nelle acque del lago è soggetto ad Iva.
Non è possibile fruire del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8-bis, lettera a), Dpr 633/1972, in quanto detto regime opera per le navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca destinate alla navigazione in "alto mare", da intendersi quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche (Rm 12 gennaio 2017, n. 2/E).
Non si applica alle navi adibite alle operazioni di salvataggio o di assistenza effettuate nelle acque del lago o nelle costiere limitrofe.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 giugno 2020, n. 186
Attività di manutenzione di una discarica
L'aliquota Iva del 10% si applica alla costruzione e alla cessione di opere di urbanizzazione, ai sensi dei numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972. Ai fini dell'applicazione di tale minore aliquota, occorre anche che i diversi interventi (opere, costruzioni e impianti) siano inseriti all'interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità, da individuarsi ai sensi degli articoli 242 e 252, Dlgs 152/2006 (Rm 247/E/2007).
Non si applica, invece, l'aliquota ridotta ai relativi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Rm 26 maggio 1998, n. 46/E; Rm 26 luglio 1985, n. 397666; Rm 1 giugno 1983, n. 354743).
Pertanto, l'aliquota ridotta, prevista per le "opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica" ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera. g), legge 847/1964, potrà essere applicata solo se gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano in un più ampio "progetto di bonifica debitamente approvato", finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
Diversamente, ossia in mancanza del progetto di bonifica, questi interventi saranno soggetti all'aliquota Iva ordinaria.

Iva/Territorialità

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 giugno 2020
Imbarcazioni da diporto – Luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), Dpr 633/1972 – Dimostrazione della fruizione al di fuori della Ue
L'articolo 7-quater, lettera e), Dpr 633/1972, sulla base della deroga concessa dall'articolo 59-bis, lettera a), Direttiva 2006/112/Ue, prevede che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, "le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato".
Tuttavia, date le difficoltà a seguire i movimenti delle imbarcazioni da diporto, con la Cm 7 giugno 2002, n. 49/E sono state stabilite delle percentuali indicative di presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea in considerazione della lunghezza e del tipo di propulsione dell'imbarcazione utilizzata. La Commissione europea (lettera motivata del 25 luglio 2019) evidenzia che il ricorso a tali percentuali non risulta compatibile con le disposizioni unionali; pertanto, l'articolo 1, comma 725, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha imposto di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva Iva, in relazione alla tassazione dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine delle imbarcazioni da diporto, secondo quanto richiesto dalla Commissione. In pratica, in luogo delle percentuali forfetarie occorre che siano forniti adeguati mezzi di prova circa l'utilizzo delle imbarcazioni.
Con il provvedimento in commento, vengono – pertanto – individuate le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione al di fuori dell'Unione europea.
In particolare, il provvedimento prevede la definizione d'imbarcazione da diporto (richiamando a tal fine la previsione vigente ratione temporis recata dal Codice della Nautica da diporto all'articolo 3, comma 1, lettera f), Dlgs 18 luglio 2005, n. 171), di fornitore, di utilizzatore dell'imbarcazione da diporto e di mezzo di prova.
Quanto a quest'ultimo aspetto, l'effettiva utilizzazione e fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea si evince dal contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine (ossia, per un periodo non superiore a 90 giorni) anche sulla base della dichiarazione resa dall'utilizzatore dell'imbarcazione stessa, sotto la propria responsabilità.
Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova individuati dal provvedimento che devono essere idonei a comprovare l'effettivo utilizzo della imbarcazione al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea.
La prova di tale circostanza varia a seconda se l'imbarcazione da diporto sia dotata o meno di sistemi di navigazione satellitare. Infatti, per le imbarcazioni da diporto dotate di sistema satellitare di navigazione l'effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell'Unione europea potrà essere provato attraverso l'esibizione e la fornitura dei dati estraibili e/o desumibili dai sistemi di navigazione in uso. Per le imbarcazioni da diporto prive dei suddetti sistemi di navigazione satellitare l'effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell'Unione europea potrà essere provato attraverso il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine. Oltre a tale mezzo di prova, occorrerà necessariamente fornire almeno due tra gli ulteriori documenti di prova indicati in elenco (es. almeno due fotografie digitali del punto nave, idonee a dimostrare la posizione dell'imbarcazione al di fuori delle acque territoriali per il tempo di utilizzo).
Resta salva la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare fenomeni di frode o abuso in relazione ai mezzi di prova adottati per dimostrare l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione nelle acque territoriali esterne all'Unione europea.


Immobili/Recupero edilizio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2020, n. 174
Detrazione per spese di recupero edilizio – Cessione dell'immobile prima del sostenimento della spesa – Trasmissione della detrazione all'acquirente
I bonus derivanti da spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico sono trasferibili con la compravendita dell'immobile, anche per le spese sostenute prima del rogito notarile.
In particolare, si precisa che la compravendita dell'immobile oggetto di interventi edili che fruiscono della detrazione fiscale consente di trasferire all'acquirente la detrazione non utilizzata dal venditore purché le spese sostenute da quest'ultimo siano effettuate prima del rogito notarile.
Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 8, Tuir, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica.
Nel caso esaminato, il venditore ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria agevolati con la detrazione fiscale, ma ha provveduto a versare il saldo dopo il rogito notarile.
L'acquirente – che ora detiene l'immobile con un titolo idoneo – chiede se possa beneficiare della detrazione fiscale maturata in capo al venditore e dallo stesso non utilizzata (in quanto i pagamenti sono avvenuti dopo il rogito, nel quale viene fatto richiamo ai lavori eseguiti e alla fattura, allora ancora da pagare).
Nella risposta si chiarisce che la locuzione "spese sostenute" va intesa nel senso che la detrazione si applica alle spese effettivamente pagate dal contribuente e rimaste a suo carico. Con riguardo al caso in esame, poiché il venditore ha sostenuto la spesa relativa alla detrazione dopo la sottoscrizione del rogito notarile, lo stesso non aveva titolo per fruire del beneficio in quanto al momento del pagamento non era più proprietario dell'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. In conclusione, la detrazione corrispondente alle spese sostenute, oltre a non poter essere utilizzata dal venditore, non può essere trasferita all'acquirente dell'immobile, in quanto non è sorto il diritto alla detrazione.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2020, n. 175
Detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico – Cessione del credito
Il credito corrispondente alla detrazione cd. sisma bonus (articolo 16, Dl 63/2013) può essere ceduto alla società che ha fornito i beni e i servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili (Cm 11/E/2018 e Cm 17/E/2018), ancorché il contribuente sia socio e amministratore unico della società stessa.

Immobili/Art bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2020, n. 176
Detrazione per interventi di recupero del patrimonio culturale – Gestione di un complesso monumentale
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da terzi al fine specifico di sostenere il complesso monumentale di appartenenza pubblica, possono fruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1, comma 1, Dl 83/2014 (cd. art bonus), nel momento in cui il destinatario della liberalità abbia caratteristiche tali dalle quali è possibile desumerne la natura sostanzialmente pubblicistica (Cm 24/E/2014). Nel caso specifico si tratta di liberalità erogata alla fondazione che gestisce il bene pubblico.
La Rm n.136/E/2017 ha chiarito, con riguardo al requisito dell'appartenenza pubblica degli istituti e dei luoghi della cultura, che lo stesso si considera soddisfatto, in aggiunta all'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, quando ricorrono altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. Questo si verifica, per esempio, quando il soggetto preposto alla valorizzazione del bene pubblico: è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; è finanziato solo con risorse pubbliche; gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica ad esso conferito; rispetta gli obblighi di trasparenza o la normativa in materia di appalti pubblici; è assoggettato al controllo analogo di una Pa. Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato hanno natura pubblicistica e possono ricevere erogazioni liberali agevolate con il credito d'imposta.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 giugno 2020, n. 179
Restauro della facciata e interventi di riqualificazione energetica
L'azienda pubblica che restaura la facciata di alcuni dei suoi immobili e, facendolo, effettua anche la riqualificazione energetica dell'involucro degli stessi, può avvalersi di una sola delle relative agevolazioni: in considerazione della possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al "bonus facciate" e quelli di riqualificazione energetica, riguardanti l'involucro dell'edificio, oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio (agevolabili, rispettivamente, ai sensi degli articoli 14 e 16, Dl 63/2013), sarà possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 giugno 2020, n. 182
Restauro della facciata dell'immobile – Attestazione dell'equipollenza
Ai fini del "bonus facciate", gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal Dm 1444/1968.
Già nella Cm 2/E/2020 è stato precisato che l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del "bonus facciate", dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, mentre non è sufficiente una certificazione rilasciata da un professionista (ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi ordini professionali).

Immobili/Locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 giugno 2020, n. 184
Cedolare secca in sede di proroga del contratto di locazione
L'opzione per il regime della cedolare secca (articolo 3, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23) per i canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione (avvenuta nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 59, legge 145/2018), aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe), in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, deve essere esercitata – per le annualità successive – entro il termine di versamento dell'imposta di registro tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi (RLI).
L'opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca (Cm 10 aprile 2019, n. 8/E). Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile revocare l'opzione per il regime della cedolare (Cm 1 giugno 2011, n. 26/E, punto 2.1).

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 giugno 2020, n. 185
Lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi
Le spese sostenute per il rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie e per il trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato in condominio, nonché per il rifacimento dei balconi, rientrano nel cd. "bonus facciate".
In particolare, per quanto concerne gli interventi sulla facciata del condominio, si ricorda che la detrazione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi effettuati sulla parte sull'involucro esterno visibile dell'edificio restando, invece, escluse quelle sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio (superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni), fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Con riferimento, invece, alle spese per il rifacimento dei balconi, rientrano tra quelle ammesse alla detrazione anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
Anche il terrazzo a livello, data la funzione svolta analoga a quella del balcone, fruisce del bonus facciate.
L'agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che le spese sostenute per gli interventi sopra richiamati potrebbero rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione spettanti (ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir) per interventi di recupero del patrimonio edilizio o del cd. ecobonus (di cui all'articolo 14, Dl 63/2013) rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione. Al riguardo, come precisato nella Cm 2/E/2020, qualora si attuino interventi sull'involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito dell'isolamento termico dell'involucro dell'intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al "bonus facciate", sia interventi sulle facciate "interne" o di isolamento della restante parte dell'involucro quali, come nel caso prospettato dall'istante, superfici orizzontali, esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio o al cd. ecobonus – il contribuente potrà fruire delle relative agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Con riferimento, infine, alla modalità di compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle spese ai fini del "bonus facciate", viene fatto presente che è possibile utilizzare, anche per il "bonus facciate", i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per la fruizione delle altre detrazioni indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge 160/2019. L'agevolazione è riconosciuta anche in assenza di detta specifica.


Irpef/Redditi di lavoro dipendente

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2020, n. 177
Tassazione separata – Emolumenti di anni precedenti
La tassazione separata – applicabile agli emolumenti di anni precedenti – opera nel caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione.
Secondo la Cm 23/E/1997, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini di cui trattasi sono di due tipi: quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti; quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.
Qualora ricorra una delle cause giuridiche, individuate dalla norma, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo possa o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. La predetta indagine va, invece, sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (Rm 151/E/2017).
Il caso in esame riguarda la parte economica di un contratto collettivo siglato nel 2019 che prevede la corresponsione nel 2020 di arretrati ai lavoratori in forza nel 2018; sussistendo una causa giuridica, detti emolumenti potranno essere assoggettati a tassazione separata quali arretrati ai sensi dell'articolo 17 del Tuir, a prescindere da qualsiasi indagine di fatto in ordine al ritardo del pagamento.

Irpef/Spese mediche

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 giugno 2020, n. 180
Spese mediche pagate attraverso il circuito di credito commerciale
Il circuito di credito commerciale è un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell'articolo 23, Dlgs 241/1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Pertanto, l'utilizzo di tale sistema – non garantendo la tracciabilità dei pagamenti e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria – non consente di fruire della detrazione fiscale (es. del 19%) sulle spese mediche (articolo 15, Tuir ed altre disposizioni normative).


Imu/Coefficienti

Dm 10 giugno 2020
Fabbricati D non accatastati e piattaforme marine – Aggiornamento dei coefficienti Imu e Impi 2020
Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti ai fini dell'applicazione dell'Imu sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non accatastati e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - Impi (imposta immobiliare sulle piattaforme marine, introdotta dall'articolo 38, Dl 124/2019) dovute per l'anno 2020.
In relazione all'acconto 2020, i nuovi coefficienti verranno utilizzati da coloro che non intendono applicare il metodo storico di determinazione della prima rata (50% di quanto versato a titolo di Imu e di Tasi per l'anno 2019), ovvero nel caso in cui si siano verificate fattispecie che hanno comportato una riduzione dell'imposta (es. acquisto o vendita dell'immobile nel corso del corrente anno o di quello precedente) in modo da determinare la prima rata facendo riferimento alla situazione dei primi 6 mesi dell'anno, pur utilizzando l'aliquota Imu stabilita per l'anno precedente.


Agevolazioni/Neo-residenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 giugno 2020, n. 178
Regime fiscale agevolato per i neo-residenti e ritenute da parte di sostituti d'imposta
In tema di regime fiscale agevolato per i neo-residenti (ai sensi dell'articolo 24-bis, Tuir), una volta esercitata l'opzione, il soggetto che si avvale dell'imposta sostitutiva può rilasciare un'apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta.
È nella facoltà dell'intermediario l'applicazione o meno della ritenuta sui redditi di fonte estera da corrispondere al neo residente (nel caso esaminato si trattava di redditi di capitale). Tale facoltà, tuttavia, non può essere esercita dal sostituto prima dell'opzione in dichiarazione.

Agevolazioni/Oneri deducibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 giugno 2020, n. 181
Pace contributiva e deduzione dal reddito
In relazione al riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cd. "pace contributiva") – ai sensi dell'articolo 20, Dl 28 gennaio 2019, n. 4 – si precisa che la detrazione del 50% da ripartire in cinque anni spetta anche nei casi di dilazione del pagamento in 10 anni.
La deduzione dall'imposta lorda spetta nella misura del 50% sulla base di quanto corrisposto in ogni singolo periodo d'imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Agevolazioni /Contributi a fondo perduto

Circolare agenzia delle Entrate 13 giugno 2020, n. 15/E
Decreto "Rilancio" – Contributo a fondo perduto per imprese e titolari di partita Iva
Con il provvedimento 10 giugno 2020 vengono definite le procedure operative (contenuto informativo, modalità e termine di presentazione dell'istanza) per il riconoscimento del contributo a fondo perduto stabilito dall'articolo 25, Dl 34/2020.
I primi chiarimenti sono stati diffusi con la Cm 15/E/2020.
L'accesso ai fondi avverrà mediante la presentazione di un'istanza in via elettronica, da inviare all'Agenzia a partire dal 15 giugno e fino al 13 agosto 2020.
Nel caso di eredi che proseguono l'attività di contribuenti deceduti, la presentazione dovrà attendere il 25 giugno e dovrà concludersi nei 60 giorni successivi.

Agevolazioni /Contributi Ue

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 giugno 2020, n. 188
Contributi europei per l'acquisto di beni e servizi – Trattamento Iva e imposte dirette
Viene analizzata la disciplina fiscale – ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette – dei contributi ricevuti da un consorzio nell'ambito di un progetto europeo finalizzato all'acquisto, installazione e gestione di un supercalcolatore da ospitare in Italia, finanziato attraverso contributi in parte statali e in parte europei.
L'acquisto avverrà attraverso un'impresa comune (joint undertaking, di cui fanno parte un istituto e una Regione), unico soggetto legittimato all'acquisto e alla detenzione della proprietà per i primi 5 anni.
Ai fini Iva, il contributo rileva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere: vi deve essere quindi un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (Cm 21 novembre 2013, n. 34/E; Cm 11 maggio 2015, n. 20/E; Rm 16 febbraio 2005, n. 21/E; Rm 27 gennaio 2006, n. 16/E). In assenza del rapporto sinallagmatico la movimentazione di denaro esula dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972 (non sono considerate cessioni di beni "le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro").
La fruizione del contributo non rileva ai fini della detrazione Iva sugli acquisti, la quale va esercitata in conformità ai principi generali: quindi l'istante può detrarre l'Iva relativa agli acquisti di beni o servizi se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione.
Ai fini delle imposte dirette, il trattamento fiscale dei contributi ricevuti dalle imprese cambia a seconda della finalità per cui sono erogati.
In particolare in base alle loro caratteristiche si classificano come contributi: in conto esercizio, se erogati ad integrazione di ricavi o riduzione di costi e oneri di gestione (essi sono ricavi, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere g) e h) del Tuir); in conto capitale, se finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento (si tratta di sopravvenienze attive ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del Tuir); in conto impianti, se corrisposti per la realizzazione di un investimento duraturo (in questo caso rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono).
Secondo l'agenzia delle Entrate il contributo ricevuto ricade in quest'ultima categoria: ciò significa che i contributi ricevuti (in conto impianti) non assumono autonoma rilevanza ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi (Rm 22 gennaio 2010, n. 2/E).
Diversamente, la somma erogata, a fronte di costi determinati secondo calcoli che non tengono conto solo del costo per l'approntamento, ma anche del personale impiegato e del funzionamento del supercomputer, costituisce un "contributo in conto esercizio" poiché, nel caso di specie, la somma non viene erogata né genericamente per rafforzare il patrimonio del soggetto: la stessa viene erogata a fronte dei costi specifici che il consorzio sostiene per la realizzazione e gestione del supercomputer.

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 giugno 2020
Decreto "Rilancio" – Tax credit vacanze – Modalità di applicazione
Il provvedimento stabilisce le modalità di applicazione del tax credit vacanze (cd. bonus vacanze) di cui all'articolo 176, Dl 34/2020.
La richiesta può essere inoltrata dal 1° luglio 2020 mediante l'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, accessibile mediante l'identità SPID o la carta di identità elettronica.
Lo sconto è utilizzabile nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020, per i servizi offerti in Italia da imprese turistico-alberghiere, agriturismi e B&B.
Il fornitore dei servizi può recuperare tale sconto sotto forma di credito d'imposta, che è utilizzabile in compensazione o cedibile.


Accertamento delle imposte/Accertamenti esecutivi

Risoluzione Mef 15 giugno 2020, n. 6/DF
Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori – Accertamento esecutivo
Gli enti locali (ed i loro soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), Dlgs 446/1997) possono notificare gli atti di accertamento esecutivo (che racchiudono in sé l'atto di accertamento e quello esecutivo) – a norma dell'articolo 67, Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia) – anche durante la sospensione previsto dall'articolo 68, Dl 18/2020, che termina il 31 agosto 2020, dal momento che quest'ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.
Secondo il ministero, l'articolo 67 ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali. Ma tale norma non ha sospeso l'attività degli enti impositori (secondo il Mef, prevede solo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato). Il successivo articolo 68, invece, in relazione alle entrate tributarie e non tributarie, si occupa della sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Peraltro, la sospensione si applica anche alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali.
Il Mef ritiene che il nuovo atto impoesattivo (articolo 1, comma 792, legge 160/2019) possa rientrare nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 68, Dl 18/2020 solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari. Al contempo, per il contribuente viene prevista la sospensione dei versamenti.
Pertanto, gli enti locali e i soggetti affidatari sono legittimati, a norma dell'articolo 67 a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'articolo 68, che termina il 31 agosto 2020.

Accertamento delle imposte/Isa

Circolare agenzia delle Entrate 16 giugno 2020, n. 16/E
Indici sintetici di affidabilità fiscale – Periodo d'imposta 2019
L'agenzia delle Entrate fa il punto della situazione degli Isa al secondo anno di applicazione. Tra le novità si segnala la modifica del coefficiente individuale per il calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto e del criterio per confrontare i dati dichiarati con quelli presunti.
La circolare include due allegati contenenti, rispettivamente, uno schema di sintesi degli Isa interessati dalle prossime evoluzioni, con le informazioni richieste a tal fine nei modelli di quest'anno, e l'elenco degli 89 Isa evoluti con il Dm 24 dicembre 2019 per tener conto "di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali" (articolo 9-bis, comma 2, Dl 50/2017).


Contenzioso/Controversie Ue

Dlgs 10 giugno 2020, n. 49, GU 10 giugno 2020, n. 146
Risoluzione delle controversie fiscali nella Ue – Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852
Viene recepita la direttiva che intende creare un ambiente più favorevole per le imprese e per chi svolge attività transfrontaliera, riducendo costi di conformità e oneri amministrativi e, di conseguenza, promuovere gli investimenti e stimolare la crescita. Per rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale, la direttiva istituisce un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio di risoluzione delle controversie tra Stati membri che possono derivare dall'interpretazione e dall'applicazione di accordi e convenzioni per l'eliminazione della doppia imposizione, attraverso una procedura amichevole in combinazione con una fase arbitrale, con una scadenza chiaramente definita e un obbligo di risultato per tutti gli Stati membri.
La norma entra in vigore il 25 giugno 2020, ma le disposizioni si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
I soggetti interessati presentano un'istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa all'agenzia delle Entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati. L'istanza è presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. A tal fine, il soggetto interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro che ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In caso di presentazione dell'istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.
L'istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza di merito da parte della Commissione tributaria competente o una decisione del giudice a seguito di conciliazione.


Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento Agenzia Entrate 12 giugno 2020
Accertamento del cambio delle valute estere per maggio 2020
Il provvedimento accerta per il mese di maggio 2020 le medie dei cambi delle valute estere.
I cambi consentono di convertire le poste in valuta per calcolare il reddito d'impresa sulla base dei criteri fissati dall'articolo 110, comma 9, del Dpr 917/1986.


Redditi di lavoro dipendente/Tfr

Comunicato Istat del 15 giugno 2020
Indice di rivalutazione del TFR di maggio 2020
A maggio il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (articolo 2120 codice civile) è pari allo 0,625%.

Riscossione/Contributi Enasarco

Nota Enasarco 11 giugno 2020
Contribuzione sospesa al 16 settembre 2020
Con una nota la Fondazione Enasarco comunica di aderire alla proroga di versamento disposta dall'articolo 126, Dl 34/2020 (disposizione che ha previsto lo slittamento al 16 settembre 2020 dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, Dl 23/2020).
La scadenza dei contributi relativi al primo trimestre 2020 parimenti slitta, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 16 settembre 2020. In alternativa il pagamento può essere eseguito in forma rateale fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre.
I bollettini MAV per il pagamento dei contributi sospesi saranno disponibili nell'area riservata a partire dal 15 luglio 2020.