Come fare perAdempimenti

Crediti Iva del primo trimestre: cambia il modello TR

di Michele Brusaterra

  • Quando 30 aprile/30 giugno

  • Cosa scade Presentazione dell’istanza per la richiesta a rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale

  • Per chi Titolari di partita Iva che, a seguito della liquidazione periodica, dispongono di un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro; soggetti stabili in Italia che hanno assolto l’imposta in un altro Stato membro; soggetti stabiliti in uno Stato Ue o non Ue che hanno assolto l’imposta nello Stato italiano

  • Come adempiere Presentazione esclusivamente in via telematica tramite intermediari abilitati

1L’adempimento in sintesi


Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare il contribuente può presentare il modello Iva TR attraverso il quale richiedere il rimborso ovvero la compensazione del credito maturato nel trimestre di riferimento, in base a quanto disposto dall’articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972.
Per il primo trimestre 2020, la scadenza del 30 aprile è stata prorogata dall’art. 62 del decreto Cura Italia al 30 giugno 2020. Ciononostante, l’agenzia delle Entrate ha chiarito, con circolare 6/E del 23 febbraio 2020 e con circolare 8/E del 3 aprile 2020, che «la sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffici». Pertanto, gli uffici dell’agenzia delle Entrate continueranno a svolgere, a favore dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, «compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente».
Alla luce di ciò, anche l’istanza per il rimborso o la compensazione dell’Iva a credito trimestrale può essere predisposta e spedita, in via telematica, all’Agenzia, nei consueti termini previsti dalla norma.
L’oggetto della richiesta presentata attraverso il modello Iva TR approvato con il Provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 26 marzo 2020 è unicamente l’eccedenza detraibile maturata nel trimestre, con l’esclusione dell’eventuale credito riportato dal periodo precedente.
Il termine è perentorio, per cui non si tiene conto delle istanze presentate oltre i termini indicati sopra.

2Soggetti interessati


Sono interessati a tale adempimento i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel primo trimestre solare 2020. La richiesta a rimborso può essere effettuata solamente se l’importo è superiore a 2.582,28 euro. Il rimborso della somma inferiore a 2.582,28 euro può avvenire, comunque, in caso di cessazione di attività o di richiesta di rimborso annuale della minore eccedenza del triennio.
I contribuenti rientranti in determinate categorie, individuati con decreto Mef, sono ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla richiesta. Si tratta dei:
contribuenti che hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia (codice 1 nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972);
contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 37.10.1, cioè quelle di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 2 nel frontespizio della richiesta);
contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.43.0, cioè che producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice 3 nel frontespizio della richiesta);
contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.42.0, cioè che producono alluminio e semilavorati (codice 4 nel frontespizio della richiesta).
Per fruire della procedura di rimborso prioritaria i soggetti devono:
barrare la casella «erogazione prioritaria»;
indicare il presupposto «aliquota media»;
esercitare l’attività da almeno tre anni;
avere un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore a 3000 euro;
possedere un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti nel trimestre cui si riferisce il rimborso.

3Modalità e termini di adempimento


Per legittimare la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione, si deve disporre di un credito Iva trimestrale di importo superiore a 2.582,28 euro, verificando la sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:
aliquota mediamente applicata sugli acquisti maggiore di quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%;
effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/ 1972, effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
acquisto o/e importazione di beni ammortizzabili nonché acquisto di beni e servizi per studi e ricerche;
effettuazione di operazioni non soggette all’imposta per effetto dell’art. 7, 7bis e 7septies relative a prestazioni di lavorazione di beni mobili, di trasporto e relative intermediazioni, di servizi accessori ai trasporti e relative intermediazioni o prestazioni di servizi ex art. 19, comma 3, lett. a-bis del Dpr 633 del 1972, per una percentuale superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate;
presenza di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del Dpr n. 633 del 1972 o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale in Italia.
In quanto alla compensazione del credito Iva, la soglia individuata dalla norma oltre la quale è richiesta l’apposizione del visto di conformità, è fissata, invece, ad euro 5.000, innalzata ad euro 50.000 per le start up innovative, come stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del Dlgs 78/2009. Oltre questa soglia il contribuente ha l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sull’istanza e il credito può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza trimestrale.
Il codice tributo da utilizzare sul modello F24 per il credito Iva maturato nel 1° trimestre è il 6036.


Rimborso per crediti sopra i 30.000 euro
Il decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, ha fissato a 30.000 euro la soglia al di sotto della quale i rimborsi vengono effettuati a seguito della sola presentazione dell’istanza trimestrale. Qualora, invece, la richiesta di rimborso riguardi un credito di importo superiore a 30.000 euro, il rimborso è eseguibile senza garanzia solo qualora il soggetto non rientri nelle fattispecie indicate di seguito:
soggetti che esercitano attività di impresa da meno di due anni (ad eccezione delle start-up innovative);
contribuenti ai quali nei due anni precedenti la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati superiore al 10% dei dichiarati se questi non superano 150.000 euro, al 5% degli importi dichiarati, se compresi tra 150.000 e 1.500.000 euro, all’1% degli importi dichiarati (o comunque a 150.000 euro), se questi superano 1.500.000 euro;
soggetti che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile che risulta all’atto della cessazione dell’attività.
Nei casi in cui non si debba presentare la garanzia, il contribuente deve apporre all’istanza trimestrale il visto di conformità di cui all’art. 35 del Dlgs 241/1997 o la sottoscrizione di cui all’art. 10, co. 7 del Dl78/2009, e presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti:
che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%;
che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
che la stessa attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle risultanze contabili.
Se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, dalla dichiarazione deve inoltre risultare che non sono state cedute nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50%del capitale sociale. Infine, la dichiarazione deve attestare la corretta esecuzione dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

4Novità del modello 2020


Per richiedere il rimborso e/o la compensazione dell’eccedenza di imposta si deve presentare in via telematica il nuovo modello Iva TR, approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento dell’agenzia delle Entrate 26 marzo 2020, in sostituzione di quello approvato con il Provvedimento 19 marzo 2019.

Il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2020.
Il modello Iva TR è stato adeguato, in particolare, per tenere conto delle disposizioni contenute nel decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 27 agosto 2019, con il quale sono state elevate le percentuali di compensazione in agricoltura (articolo 34 del Dpr 633/1972) per alcuni prodotti o gruppi di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, Dpr 633/1972;
Le principali novità presenti nel modello in commento sono le seguenti:
nel frontespizio trova collocazione la nuova casella «Situazioni particolari», che va utilizzata, si legge nelle istruzioni, solo se l’agenzia delle Entrate comunica, ad esempio con circolare, risoluzione, comunicato stampa, uno specifico codice, che andrà quindi inserito in questa casella, per indicare situazioni particolari;
nei quadri TA, «Operazioni attive», e TB, «Operazioni passive», è inserita la nuova percentuale di compensazione del 6%;
il quadro TC viene unito al quadro TD, che prende ora il nome di «Quadri TC – TD - Determinazione del credito – presupposti rimborso e/o compensazione – altri dati», staccandosi, pur non variando, dai quadri TA e TB.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice