Adempimenti

Guida alle procedure per tre casi di fattura errata

La norma 209 Aidc: nessuna annotazione nei registri se la partita Iva è di un soggetto estraneo

Il soggetto che riceve una fattura errata è tenuto a segnalarlo all’emittente affinché quest'ultimo possa sanare l'errore, previa emissione di una nota di credito. Se l’emittente non aderisce alla richiesta, il destinatario è tenuto all’adozione di comportamenti diversi, a seconda dell’errore riscontrato. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge dalla lettura della norma di comportamento n. 209 di Aidc. I motivi per i quali la fattura è errata sono i più diversi.

Per fornire dei criteri di comportamento, la norma n. 209 di Aidc formula tre diverse ipotesi.

1 ) Il primo caso è quello in cui la fattura è emessa per un’operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente: il destinatario della fattura non deve annotarla nei registri Iva, essendo assente il rapporto giuridico sottostante (questa ipotesi si può verificare anche quando, in fattura, sia stata indicata la partita Iva di un soggetto estraneo all’operazione per mero errore compilativo).

2 ) Vi sono poi casi di errori che incidono sul regime impositivo e sull’imposta. In tali casi, il cessionario/committente deve attivare la procedura di regolarizzazione se l’imposta applicata è inferiore a quella dovuta (come errata qualificazione in regime di non imponibilità o aliquota Iva inferiore).

Diverso è il caso dell'omessa applicazione del regime del “reverse charge” che non richiede la correzione della fattura (si veda la circolare 16/E/17, paragrafo 3).

3 ) Una terza ipotesi, quella più variegata e difficile da disciplinare, riguarda gli errori in fattura che non rilevano ai fini della determinazione dell’imponibile e dell’imposta, ma che riguardano il contenuto descrittivo prescritto dall’articolo 21, Dpr 633/72, ovvero aspetti meramente formali. Anche in questa ipotesi, vi sono circostanze in cui è opportuno che il cliente si adoperi per la correzione del documento. Si pensi, ad esempio, all'errata indicazione del codice di esclusione da Iva. Peraltro, secondo Aidc, in tale ipotesi, anche quando il cliente non regolarizzi la fattura ricevuta, resta legittimato alla detrazione, nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta.

Da ultimo, la norma ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’onere di controllo imposto al cliente è circoscritto alla sola verifica degli elementi essenziali e formali della fattura, disposti dall’articolo 21 del Dpr 633/72 (si vedano Cassazione 26183/2014, 19743/2013, 7299/ 2012 e 19624/2009). In termini più espliciti, la Cassazione esclude che sussista un obbligo in capo al cessionario/committente, di sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall’emittente della fattura.

«Questo non esime il destinatario del documento dall'onere di effettuare un’attenta analisi del contenuto della fattura, anche in ragione del fatto che l’agenzia delle Entrate è solita considerare il cliente corresponsabile per gli errori relativi alla corretta applicazione del regime Iva, sulla base del dato letterale della norma sanzionatoria (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97).

LA SCHEDA

1. La massima

Il principio di correttezza e buona fede induce il cessionario/committente che riceve una fattura errata o irregolare, a segnalarlo all’emittente affinché quest'ultimo possa emettere una nota di credito per eliminare o correggere la fattura. Ove le parti non trovino una soluzione condivisa, si possono ipotizzare tre situazioni. Quando la fattura si riferisce a operazioni inesistenti (soggettivamente o oggettivamente) o, più in generale, non corrisponde a un rapporto contrattuale sottostante, il cessionario/committente non deve registrare la fattura ricevuta. Nel caso in cui la fattura esponga l'addebito di un'imposta inferiore a quella dovuta, il cessionario /committente è tenuto a regolarizzare la fattura entro 30 giorni dalla sua registrazione in ossequio a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera b), Dlgs 471/97. Quando le irregolarità non determinano l'insufficiente determinazione dell'imposta, il cessionario /committente deve contabilizzare la fattura ed è legittimato alla detrazione dell'imposta, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta

2. La commissione

Componenti: Annalisa Donesana (presidente), Filippo Jacobacci (segretario), Nino Clerici, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell'Apa, Alberto Di Vita, Francesco Gerla, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Paola Piantedosi, Luca Rossi, Massimiliano Sironi, Andrea Vasapolli, Norberto Villa, Marco Clementi (consigliere Aidc)

Esperti: Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Pietro Bonazza, Giulio Boselli, Angelo Contrino, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Joseph Holzmiller, Maurizio Logozzo, Guido Marzorati, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Ambrogio Picolli, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Giuseppe Verna, Edoardo Ginevra (Presidente Aidc – Sezione di Milano)

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