Controlli e liti

Il condono fiscale copre i debiti ma non gli accertamenti sui crediti

L’ordinanza 12010/2020 della Cassazione: il diritto all credito resta assoggettato al controllo dell’amministrazione

di Roberto Bianchi

Sì all’accertamento finalizzato a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguire un credito nell’ambito di una sanatoria fiscale. Il condono, infatti, elide - in tutto o in parte - il debito tributario ma non opera sui crediti che il contribuente può vantare nei confronti dell’Erario, che restano assoggettati - sia nell’ipotesi all’articolo 9, sia in quella minore all’articolo 15 della legge 289/2002, in cui l’oggetto di definizione non è il tributo, ma la lite potenziale - all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio. A tale conclusione è giunta la Cassazione con l’ordinanza 12010/2020.

I precedenti
Già in precedenza, attraverso la sentenza 16692/2017, le Sezioni Unite avevano definitivamente superato un orientamento minoritario secondo il quale il condono (articolo 9 della legge 289/2002), oltre a rendere inesigibili i debiti del contribuente nei riguardi dell’Amministrazione Finanziaria, dovesse costituire un ostacolo nei confronti del dichiarante alla formazione di qualsivoglia accertamento tributario, tra i quali quelli finalizzati al recupero dei crediti d’imposta (Cassazione, sentenza 16187/2016).
Il Collegio di legittimità ha reputato condivisibile l’orientamento prevalente e, pertanto, il condono tombale, nei giudizi attualmente pendenti, non rappresenta un insormontabile sbarramento in grado di proteggere le agevolazioni godute dalle verifiche dell’Amministrazione Finanziaria che le hanno qualificate come indebite.

Gli articoli 9 e 15 della legge 289/2002 regolamentavano le conseguenze di natura tributaria e penale della «definizione automatica per gli anni pregressi» e della «definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di contestazione» e, a fronte di ciò, le correlate conseguenze tributarie comportavano la «preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario» e l’«estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie» oltre alla definitività della liquidazione delle imposte scaturenti dalla dichiarazione in merito alla pertinenza delle deduzioni e delle agevolazioni segnalate dal contribuente o alla spettanza delle esclusioni.

Il caso esaminato
La vicenda in commento nasce dalla pronuncia della Ctr Puglia che ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’avviso di recupero del credito di imposta, in quanto forma di accertamento attinente all’illegittimità del suo utilizzo, non poteva essere emesso in pendenza del condono tombale.

I giudici di legittimità, in materia di condono tributario, non hanno ritenuto inibita l’azione di accertamento all’Agenzia delle entrate finalizzata a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguire un credito, atteso che il condono, in tutto o in parte, per sua natura, non opera sui crediti che il contribuente può vantare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio (Cassazione, sentenza 22436/2016).

Il collegio di legittimità ha rappresentato la coerenza di questa deduzione con quella pronunciata dalla Consulta, scaturente dalla individuazione della natura del condono il quale, attraverso una adesione onerosa, influisce sui debiti tributari dei contribuenti ma non sui loro crediti in ragione della definizione delle controversie e, di conseguenza, non può reputarsi un accertamento dell’imponibile (Corte costituzionale, ordinanza 340/2005) in quanto il condono definisce l’obbligazione tributaria, discostandosi dall’accertamento della stessa esclusivamente per mere finalità deflattive e di bilancio e senza che l’amministrazione finanziaria abbia la possibilità di esercitare alcun potere decisorio in quanto il condono soggiace a meccanismi di diritto pubblico «diversi dalla modificazione negoziata dell’obbligazione per via di novazione, transazione o conciliazione» (Cassazione, Sezioni Unite 1518/2016).

La liquidazione delle imposte
La Suprema corte ha affermato inoltre che il primo periodo del comma 9 dell’articolo 9, nel quale sancisce la definitività della liquidazione delle imposte scaturenti dalla dichiarazione quale conseguenza della definizione automatica, conforta la decisione abbracciata, considerata la circostanza che la definitività della liquidazione dell’imposta lorda cristallizza l’imponibile escludendolo, se interessato da condono, da qualsivoglia accertamento. In caso contrario, come rappresentato nella motivazione, l’agevolazione corrispondente al riconoscimento di un credito d’imposta non incide sulla determinazione dell’imponibile, ma opera come fattore di compensazione neutralizzando, in tutto o in parte, l’obbligo di versamento scaturente dalla liquidazione dell’imposta operata sull’imponibile indicato nella dichiarazione (Cassazione, sentenza 3948/2014).

Di conseguenza l’accertamento interviene, così come il credito che è teso a revocare, direttamente sull’imposta e non sull’imponibile (Cassazione, sentenza 17648/2014) rimanendo separato dal contesto applicativo della disposizione analizzata.

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