Adempimenti

Ricezione di fattura irregolare: così il cliente procede per la correzione

In caso di anomalia si avvisa il fornitore anche per evitare doppi interventi e pagamenti

ADOBESTOCK

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Quando si ritiene di aver ricevuto una fattura irregolare, i principi di correttezza e buona fede impongono di dialogare con la controparte. Lo afferma la norma di comportamento 209 dell’Associazione dottori commercialisti (Aidc) e lo giudica opportuno anche l’agenzia delle Entrate (risposta 133/2020). Ma, soprattutto, potrebbe essere conveniente.

In primo luogo, perché dal confronto può risultare che non v’è alcun errore, e poi perché, in assenza di un adeguato coordinamento fra fornitore e cliente, se entrambi i soggetti decidono di regolarizzare la violazione, si rischia di pagare due volte.

La procedura

Partiamo dalla procedura azionabile se il fornitore non rettifica l’operazione. La norma è l’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97 che, oltre al caso della mancata ricezione della fattura (lettera a), prevede l’ipotesi del ricevimento di una fattura irregolare (lettera b). Il destinatario può regolarizzare nei 30 giorni dalla registrazione con un documento integrativo (codice TD20, se elettronico). Quindi, se è vero che il termine è “stretto”, è anche vero che la decorrenza non scatta dalla ricezione della fattura, ma dalla registrazione (per le fatture in reverse charge, il comma 9 bis dello stesso articolo 6 si riferisce al «trentesimo giorno successivo», ma senza specificare da quale evento).

In caso di dubbi e quando è possibile (in molte realtà, la registrazione “viaggia” infatti spedita e i controlli si fanno in un secondo momento), basterebbe quindi ritardare la registrazione per allungare il tempo a disposizione per chiarirsi con il fornitore.

Gli errori sanabili

V’è poi da capire quali errori sono sistemabili. Intanto, si regolarizza ciò che ha titolo per essere registrato. L’Aidc correttamente avverte che se l’operazione è inesistente (oggettivamente o soggettivamente) la fattura non va registrata. Né rileva che, essendo elettronica, essa sia veicolata dal sistema d’interscambio. Lo Sdi, infatti, non impone la registrazione del documento, limitandosi a recapitarlo. In generale, gli errori rilevanti sono quelli relativi agli elementi obbligatori della fattura, sostanziali e formali, così come individuati dall’articolo 21, Dpr 633/72. Alcuni di essi incidono sull’imponibile e/o sull’imposta. È il caso, fra l’altro, di un’operazione fatturata come esente, ma che in realtà è imponibile, o di una cessione/prestazione cui è stata applicata un’aliquota ridotta non spettante.

In queste situazioni, si regolarizza versando anche l’imposta. Ma vi sono anche errori “formali” che, se non sistemati, comportano l’applicazione delle sanzioni (fisse), pur restando intatto il diritto di detrazione. Può trattarsi, in ipotesi, di una carente descrizione dell’operazione (che non ponga però dubbi sulla sua esistenza) oppure di errori su elementi della fattura elettronica che traducono indicazioni normativamente previste, come avviene per il codice natura che individua il regime dell’operazione (non imponibilità, esenzione, inversione contabile, eccetera).

Reverse charge e Iva in più

Anche per le operazioni in reverse charge si può regolarizzare la fattura errata per evitare le sanzioni fisse di cui all’articolo 6, commi 9 bis, bis1 e bis2, Dlgs 471/97. Lo ammette la circolare n. 16/E/2017, secondo la quale le parti hanno sempre la possibilità di regolarizzare l’operazione per non incorrere in sanzioni. Resta semmai da vedere se, per esempio, avendo ricevuto la fattura in inversione contabile anziché con applicazione del tributo, sia più conveniente “correggere” la fattura versando l’imposta che si ritiene dovuta o rischiare invece la solidarietà per la sanzione fissa applicabile qualora si assecondi l’errore dell’emittente attuando l’inversione contabile.

Anche la fattura con Iva «in misura superiore a quella effettiva” è regolarizzabile, rinunciando alla detrazione della maggior imposta ed emettendo autofattura che evidenzi il minor tributo. L’alternativa è detrarre tutta l’Iva ed esporsi alla sanzione fissa ai sensi dell’articolo 6, comma 6, Dlgs 471/97. L’operatività di questa norma potrebbe però essere confinata ai casi di errata applicazione di un’aliquota più elevata o quando è stato addebitato il tributo per un’operazione non imponibile o esente (guardia di Finanza circolare n. 114153/2018), ma non quando è stata applicata l’Iva a un’operazione fuori campo.

ESEMPI FREQUENTI

1 - Fattura al soggetto sbagliato
Il caso
Mario Rossi, idraulico, ha eseguito una riparazione presso l’abitazione di uno dei soci della Alfa Srl, anch’essa cliente dell’artigiano.Per errore, viene emessa fattura nei confronti
della società, nonostante il committente sia la persona fisica

La soluzione
L’artigiano deve emettere nota di variazione e riemettere la fattura nei confronti del committente corretto. La società che si accorga dell’errore dovrebbe astenersi dal registrare la fattura ricevuta e dalla detrazione della relativa imposta.

2 - Fattura per operazione inesistente
Il caso

La Beta Srl emette una fattura nei confronti della Gamma Snc per la cessione di beni che non sono mai stati ordinati, nè consegnati. Come ci si deve comportare se il fornitore non è rintracciabile o non intende emettere nota di credito?

La soluzione
Gamma non deve registrare la fattura ricevuta, ancorché transitata attraverso lo Sdi,
in quanto riferita a un’operazione inesistente. L’eventuale registrazione del documento e relativa detrazione dell’Iva rappresenterebbero un comportamento sanzionabile

3 - L’errore «formale»
Il caso
Teta Sas esegue un trasporto di merci dall’Italia alla Francia. Il committente è il soggetto passivo francese destinatario dei beni. Viene emessa facoltativamente fattura elettronica fuori campo ex articolo 7-ter. In fattura viene però riportato il codice natura «N1». L’errore è sanzionabile? Come rimediare?

La soluzione
La violazione comporta l’applicazione della sanzione fissa (250 euro). Per rimediare all’errore ed evitare la sanzione è possibile emettere nota di variazione a storno integrale della fattura sbagliata e riemettere il documento con le indicazioni corrette.

4 - Iva addebitata in eccesso
Il caso
Marco Bianchi ha effettuato una prestazione nei confronti della Eta Spa addebitando l’Iva al 22%. Posto che l’aliquota corretta è il 10%, ma il prestatore non è d’accordo, cosa deve fare la società per evitare le sanzioni?

La soluzione
Eta può rinunciare alla detrazione integrale dell’Iva e regolarizzare l’operazione mediante emissione di autofattura con Iva corretta e a questo punto detrarla. Se invece detrae l’Iva in eccesso, purché al di fuori di un contesto di frode, si esporrebbe alla sanzione fissa (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/97).

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