Imposte

Affitti residenziali, fondo perduto per il locatore che riduce il canone

Il nuovo contributo, previsto per il 2021, sarà pari al 50% dell’importo ridotto, fino a un massimo di 1.200 euro

di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Un aiuto ai locatori che concedono una riduzione del canone ai propri inquilini. Si presenta così il «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali», previsto dall’emendamento al Dl Ristori approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Un correttivo che si inserisce in un testo ormai “blindato”, pronto al voto di fiducia dell’aula.

Al decreto viene quindi aggiunto l’articolo 9-bis.1-bis, in base al quale, per il 2021, viene riconosciuto al locatore dell’immobile residenziale un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’importo ridotto. Ma ad alcune condizioni. Deve infatti trattarsi di un immobile situato in un Comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale dell’inquilino. La norma non richiede che il contratto sia a canone concordato, quindi saranno ammessi anche i classici “4+4” a canone di mercato. Da verificare l’ammissibilità dei contratti transitori da 1 a 18 mesi: a rigore, non dovrebbero essere esclusi se l’inquilino ne ha fatto l’abitazione principale (cioè vi ha preso l’abitazione principale).

Il contributo non potrà comunque superare i 1.200 euro a locatore. Il quale, per ricevere il bonus, dovrà comunicare in via telematica alle Entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile. La norma parla genericamente di “locatore”, quindi saranno ammesse anche le società e gli enti non commerciali, e non solo le persone fisiche.

Il Fondo – istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – avrà una dotazione di 50 milioni di euro. Le modalità applicative sono affidate a un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto.

Gli aspetti da chiarire
L’aiuto, purtroppo, non brilla per chiarezza. In particolare, bisognerà chiarire:

1) se il contributo spetta anche per le rinegoziazioni eseguite dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus, ma nel 2020 (ovviamente per i soli canoni relativi alle mensilità 2021) oppure se spetta soltanto alle riduzioni decise dall’anno prossimo; il fatto che la norma si riferisca al 2021 fa pensare a una lettura restrittiva, che però avrebbe poco senso nell’ottica per cui è pensato l’aiuto;

2) cosa accadrà se le richieste dovessero essere superiori allo stanziamento: chi arriverà tardi sarà escluso? Oppure i fondi verranno riproporzionati? Il fatto che la disposizione di legge parli di contributo pari al 50% lascia pensare che non ci sarà un taglio; piuttosto, una volta esauriti i fondi bisognerà se mai rifinanziarli.

Ricordiamo che in base alla risoluzione 60/E del 2010 la registrazione della riduzione del canone è facoltativa, per quanto consigliabile. Inoltre, in base al decreto sblocca Italia (Dl 133/2014) l’accordo con cui si dispone esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione è esente da imposta di registro e di bollo. Dallo scorso 1° settembre la registrazione degli accordi di rinegoziazione del canone può avvenire solo con il modello Rli, e non più con il modello 69.

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