Imposte

Digital tax per cassa sui corrispettivi riscossi e con nuovi obblighi contabili

Le Entrate mettono in consultazione fino al 31 dicembre lo schema di provvedimento attuativo

immagine non disponibile

di Giacomo Albano

L’imposta sui servizi digitali colpisce i ricavi derivanti dai servizi digitali fruiti da utenti mediante l’utilizzo di un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato. L’imposta è pari al 3% dei ricavi imponibili realizzati nel corso dell’anno solare dal soggetto passivo, ed è determinata per “cassa”, sulla base dei corrispettivi riscossi nel periodo.

Con lo schema di provvedimento sull’imposta sui servizi digitali, in consultazione pubblica fino al 31 dicembre (pareri e proposte andranno segnalati alla casella e-mail: div.contr.internazionale@agenziaentrate.it) , l’Agenzia delinea le regole operative dall’imposta sui servizi digitali (Isd) introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 145/2018) e successivamente modificata dalla legge di Bilancio 2020.

La digital tax italiana è in vigore dal 1° gennaio 2020 e, in base alla norma primaria, va versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo (anno solare, a prescindere dal periodo d’imposta) a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili, con obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il successivo 31 marzo. Lo schema di provvedimento conferma tali scadenze, nonostante ad oggi non siano stati ancora approvati i modelli di dichiarazione.

La bozza di provvedimento ricalca la norma primaria e definisce, in dieci articoli, le modalità operative del nuovo tributo.

L’ambito oggettivo

L’imposta si applica sui servizi digitali, definiti come segue:

1)veicolazione su un’interfaccia digitale (qualsiasi software, sito web o app) di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

2)messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale (software, sito web o app attraverso cui gli utenti possono caricare e condividere contenuti digitali) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

3)trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Il provvedimento poi conferma tutte le esclusioni già previste dalla norma primaria, tra cui:

• la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;

• la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

• la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

• la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire servizi finanziari e di trading.

I soggetti passivi

I soggetti passivi sono le imprese che, nel corso dell’anno solare precedente (2019 per la prima applicazione) hanno realizzato ovunque nel mondo, anche a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi (anche derivanti da servizi “non digitali”) non inferiori a 750 milioni di euro e hanno realizzato in Italia un ammontare di ricavi da servizi esclusivamente digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro.

La base imponibile

La base imponibile è pari ai ricavi imponibili realizzati nel corso dell’anno. A tal finer ilevano i corrispettivi riscossi (la norma primaria fa riferimento ai ricavi realizzati) nel corso dell’anno da ciascun soggetto passivo, senza considerare i ricavi infragruppo.

I corrispettivi imponibili in Italia sono determinati come prodotto tra il totale dei ricavi per servizi digitali conseguiti dall’impresa (ovunque nel mondo) per la percentuale dei servizi collegata al territorio dello Stato.

Tale percentuale è determinata con modalità diverse a seconda del servizio digitale:

• per la pubblicità mirata è pari al rapporto dei messaggi pubblicitari apparsi, nell’anno solare, su un’interfaccia digitale localizzata i Italia e il totale dei messaggi pubblicitari mirati apparsi nel medesimo periodo ovunque nel mondo;

• per la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, è pari al rapporto tra le operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali almeno uno degli utenti dell’interfaccia digitale è localizzato in Italia ed il totale delle operazioni di consegna beni o prestazioni di servizi ovunque realizzati.

• per la trasmissione di dati è pari al rapporto tra gli utenti i cui dati, venduti e trasmessi nell’anno solare, sono stati raccolti durante la consultazione di un’interfaccia localizzata in Italia e gli utenti complessivi.

Il ricavo è imponibile quando il servizio digitale è fruito da utenti mediante l’utilizzo di un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato al momento della fruizione del servizio; a tal fine il dispositivo si considera localizzato nel territorio italiano sulla base dell’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o, in mancanza, facendo ricorso ad altro metodo di geolocalizzazione.

La bozza poi disciplina gli obblighi di versamento e dichiarativi e gli obblighi strumentali, da parte dei soggetti residenti e non residenti (questi ultimi devono richiedere l’attribuzione di un codice fiscale all’Agenzia delle entrate).

Gli obblighi contabili

Vengono disciplinati gli obblighi contabili degli interessati che sono tenuti a un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili e gli elementi quantitativi mensili utilizzati per il calcolo della base imponibile. Tali informazioni devono essere indicati in un apposito prospetto allegato alla bozza del provvedimento («Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta»), e illustrati in una relazione denominata «Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta» da redigere annualmente.

La responsabilità solidale

Infine, viene definita la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti facenti parte del medesimo gruppo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©