Buoni postali esenti dalla sostitutiva del 12,5% con la residenza white list
Link utili
Holding, test delle percentuali minime sull’intera catena partecipativa - di Paolo Scarioni e Antonio Fiorentino Martino
Convenzioni contro le doppie imposizioni non ancora operative: ritenute a rischio - di Valentino Tamburro

I buoni postali emessi dal 1° gennaio 1997 e riscossi da soggetti non residenti fiscalmente in Italia sono esenti dall’imposta sostitutiva del 12,5% solo se il risparmiatore dimostra di aver posseduto i requisiti per l’esenzione (articolo 6 del Dlgs 239 /1996) per tutto il periodo di detenzione del buono. I requisiti richiesti sono che gli investitori siano soggetti residenti in Paesi white list.
La risposta a interpello 109/2021 del 15 febbraio delle Entrate ha affrontato la tematica della tassazione...