Partecipazioni Aim, preclusa la chance della rivalutazione
I risvolti della circolare 1/E: per le operazioni passate il presidio è il principio di affidamento
Nella circolare 1/E l'Agenzia chiude definitivamente la porta alla possibilità di rivalutare le partecipazioni quotate all'Aim, in considerazione dell'equiparazione fra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (MTf – multilateral trading facilities). Vediamone la portata e i risvolti pratici.
Al paragrafo 2.1 della circolare l'Agenzia rammenta l'equiparazione fra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, richiamando quei precedenti di prassi in tal senso (circolari 165/E/98 e 26/E/04) che a confermerebbero l’equiparazione. Che sarebbe sancita dallo stesso Testo unico della finanza laddove all'articolo 1, comma 1, lettera w-ter riporta la definizione di mercato regolamentato e l'equiparazione con i Mtf.
E dunque l'Aim, come tale, sarebbe equiparato ai mercati regolamentati e non consentirebbe la rivalutazione delle partecipazioni in società quotate su di esso.
Per comporre il puzzle delle interpretazioni dell'Agenzia occorre però inserire altri due tasselli. In primis la circolare 32/E relativa alla definizione dei mercati regolamenti ai fini della normativa in materia di imposte sui redditi, messa in pubblica consultazione a fine luglio ed emanata il 23 dicembre 2020.
In essa l'Agenzia, dopo aver trattato dei mercati regolamentati esteri, ha affrontato specificamente gli Mtf allo scopo di sostenere la loro equiparazione ai mercati regolamentati, basata in definitiva sull'esistenza di un sistema di prezzi ufficiali. In tale documento l'Agenzia non ha specificamente trattato la questione della rivalutazione delle partecipazioni negoziate all'Aim, che però è stata affrontata nella risposta ad interpello 308 del 3 settembre 2020.
In essa l'Agenzia, rispondendo a un contribuente che aveva sfruttato la rideterminazione delle partecipazioni – in una società quotata sull'Aim – per limitare il capital gain relativo alla vendita delle stesse, ha chiarito che stante l'equiparazione fra i mercati regolamentati e gli Mtf, non è consentito aderire a tale rideterminazione del costo di acquisto.
Quindi il pensiero dell'Agenzia appare nettamente individuabile. Ad esso vanno aggiunti due ulteriori aspetti, presenti nella circolare 32/E. In primo luogo la questione delle agevolazioni fiscali per le Pmi innovative. Mentre, infatti, le start up non possono essere quotate né su mercati regolamentati né su Mtf, per espressa previsione legislativa le Pmi innovative possono essere quotate su questi secondi e tale circostanza non fa venire meno le agevolazioni fiscali. È da notare che in questo caso la mancata equiparazione – avvalorata dalle Entrate – è decisamente a vantaggio del contribuente, ma non poteva essere altrimenti.
L'altro aspetto è il principio del legittimo affidamento, contenuto nell'articolo 10, comma 2 dello Statuto del contribuente (legge 212/00) che è richiamato al termine della circolare 32/E. Si noti che lo stesso non era presente nella versione posta in pubblica consultazione, per cui è stato recepito a seguito di quest'ultima, e si pone come principio di carattere generale.
Al riguardo, ci si domanda se sia applicabile anche ai casi di rideterminazione delle partecipazioni quotate all'Aim, atteso che la recente circolare 1/E non ne fa menzione. La risposta dovrebbe essere positiva, ma un'esplicita conferma nell'ambito della circolare di certo non avrebbe guastato.
Da più parti si è sostenuto che l'equiparazione fra i due segmenti sostenuta dalle Entrate abbia un connotato sostanzialistico, che potrebbe non trovare piena corrispondenza sul piano normativo.
Ora non c'è dubbio che questa equiparazione possa costituire una facilitazione a livello interpretativo, ma applicandola poi caso per caso potrà determinare effetti a favore o a sfavore del contribuente. Per il caso, poi, delle Pmi innovative l'Agenzia ha condivisibilmente introdotto un distinguo a favore del contribuente.
Circa la questione dell'applicabilità della rideterminazione per le partecipazioni quotate all'Aim il pensiero delle Entrate pare chiaro, motivo per cui se si ritiene che per ragioni storiche e di congiuntura e di differente formazione dei prezzi fra mercati regolamentati e Mtf debba consentirsi la rideterminazione del costo attraverso la sostitutiva per i sistemi multilaterali di negoziazione, sembrerebbe necessario un intervento ad hoc a livello normativo.