I temi di NT+Immobili

Le case Iacp sono edilizia sociale, non pagano Imu

La pronuncia arriva dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia

immagine non disponibile

di Saverio Fossati

Gli ex Iacp possiedono «alloggi sociali» e quindi le abitazioni affittate come principali sono esenti da Imu. È con questa pronuncia dagli effetti dirompenti che Commissione tributaria provinciale di Foggia, con la sentenza 143-05-21 depositata il 10 febbraio e segnalata dal Sunia, ha sposato una tesi che gli Iacp (ora regionalizzati con diverse denominazioni) portano avanti dal 2014.

Attualmente, per gli alloggi assegnati da Iacp o in Erp è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella (se minore, anche azzerata) deliberata dal Comune. Le case, infatti, non sono equiparate all’abitazione principale, come del resto confermato dalla Cassazione (sentenza 20135/2019).

Invece, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Dm 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale, è prevista l’assimilazione ad abitazione principale. Quindi, sono esenti Imu.

La differenza è sottile ma sostanziale, perché, contrariamente al sentimento comune, quelli di Iacp ed Erp non sono alloggi sociali ma di edilizia popolare. Anche se, di fatto, con il passare dei decenni, la crisi abitativa e l’impoverimento della popolazione, anche questi ultimi hanno spesso finito con l’assumere la funzione prima ridotta ai casi estremi di famiglie in povertà, casi risolti, appunto, dagli «alloggi sociali».

Proprio facendo leva su questo principio la Ctp Foggia ha riconosciuto che gli alloggi Arca (ex Iacp di Foggia, che aveva ricevuto un accertamento dal Comune per mancato pagamento dell’Imu) sono esenti dall’Imu rientrando «nella classificazione di “alloggi sociali” di cui all’articolo 10, comma 3, del Dl 47/2014» in base al quale «Si considera all0ggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici o privati, nonché dall’ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (...)». Quindi, facendo rientrare in questa definizione gli alloggi Iacp adibiti ad abitazione principale, purché in possesso dei requisiti dettagliati indicati dal Dm Infrastrutture del 22 aprile 2008, decine di migliaia di alloggi, soprattutto nei capoluoghi di provincia, risulterebbero esenti da Imu.

«Per definire i tanti contenziosi giudiziari in corso - spiega il responsabile delle politiche Erp del Sunia Nicola Zambetti - il Sunia invita il Parlamento ad approvare una norma interpretativa che chiarisca definitivamente che gli alloggi assegnati dai Comuni a canoni sociali sono alloggi sociali così come definiti dal Dm Infrastrutture 22 Aprile 2008. Questo consentirà agli ex Iacp di svincolare le somme impegnate per l'Imu per utilizzarle negli interventi destinati alla manutenzione degli alloggi».