Imposte

Eventi, così si evita la doppia imposizione

I dubbi applicativi hanno generato un dibattito e comportato risposte non sempre coincidenti

ADOBESTOCK

di Benedetto Santacroce - Direttore del Comitato scientifico di Modulo 24 Iva

Pubblichiamo un articolo sul trattamento Iva degli eventi, tratto da Modulo 24 Iva, il nuovo format digitale del Sole 24 Ore

La localizzazione dell’imposizione Iva degli eventi e delle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e fieristiche - anche dopo lo sviluppo normativo Ue - è ancora al centro di un vivace dibattito classificatorio.

Dibattito che genera inevitabilmente dubbi applicativi e che è alimentato da molteplici interventi interpretativi e giurisprudenziali che, influenzati dai singoli casi considerati, non risultano del tutto omogenei e che hanno il concreto rischio di generare, oltre che inutili oneri ai contribuenti, fenomeni di doppia imposizione con richieste incrociate da parte delle differenti autorità fiscali di imposte e sanzioni.

La normativa unionale (articoli 53 e 54 della direttiva Iva 2006/112/CE) si occupa del tema per disciplinare due particolari situazioni. La prima (articolo 53) definisce il luogo di tassazione delle prestazioni di servizio per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni quando le stesse sono rese a un soggetto passivo d’imposta. La seconda (articolo 54) si occupa, sempre della localizzazione dell’imposta, quando le prestazioni relative alle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni sono rese a dei consumatori finali. In entrambi i casi la tassazione Iva avviene nello Stato in cui le manifestazioni si svolge.

Al contrario, nel caso in cui i predetti eventi sono organizzati e realizzati per un soggetto d’imposta la regola applicabile è quella generale (articolo 44, direttiva 2006/112/CE) che vede la tassazione nello Stato in cui il committente è stabilito.

È chiaro che la normativa vigente (anche in una logica di identificare con chiarezza il luogo di consumo del servizio) ha creato due discrimini che vanno attentamente considerati: da una parte, la qualifica giuridica del soggetto che richiede il servizio e, dall’altra, la natura intrinseca del servizio prestato.

Le attività e gli eventi

Per le prestazioni di servizio legate alla realizzazione degli eventi, la norma è piuttosto lineare e nel tempo anche l’agenzia delle Entrate affrontando prevalentemente i casi legati a fiere ed esposizioni ha avuto modo di evidenziare che in tutti i casi in cui il prestatore rende al committente soggetto passivo d’imposta un servizio complesso, fornendo l’evento per così dire “chiavi in mano”, il servizio vada tassato nello Stato membro del committente secondo la regola generale dell’articolo 44 della direttiva Iva. In effetti, l’Agenzia è tornata sull’argomento di recente con la risposta 35/E/2020 ribadendo in modo chiaro il principio.

A dire il vero, però, le Entrate con alcune pronunce poco condivisibili (tra tutte il principio di diritto n 2 del 24 settembre 2018) hanno sovrapposto questa normativa con quella delle prestazioni relative agli immobili, per i quali la tassazione avviene in qualunque caso nel luogo ove è sito l’immobile. Questa scelta è legata a tutti gli eventi per i quali l’utilizzo dell’immobile costituisce, secondo l’Agenzia, anche sotto il profilo economico il servizio principale di cui gli altri diventano ancillari. L’approccio, oltre a invertire la rotta rispetto al passato non ci sembra suffragato neppure dalle note esplicative che la Commissione Ue nel 2015 ha emanato proprio in ragione dei servizi relativi agli immobili.

Accesso alle manifestazioni

A differenza dei precedenti servizi quelli relativi all’accesso alle manifestazioni implicano, come hanno sottolineato di recente la corte di Giustizia con la sentenza del 13 marzo 2019 (causa C-647/17) e l’avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni, l’acquisto del diritto di accesso fisico ad un luogo in cui la manifestazione si svolge con il diritto a partecipare all’evento in un ruolo passivo o semiattivo. L’analisi fatta era relativa all’iscrizione che alcuni soggetti passivi facevano ad un corso di formazione. In questo caso la tassazione deve avvenire nel luogo in cui la manifestazione si svolge.

Al contrario, non sembra condivisibile l’orientamento fornito di recente dall’Agenzia con la risposta 62/E/2020 in cui si affrontava il caso della quota pagata per partecipare ad un bando che, oltre a servizi online, forniva la possibilità agli artisti che presentavano le loro opere di accedere ad un concorso: se lo avessero superavato, avrebbero avuto diritto ad esporre le opere ad una mostra. È chiaro che in questo caso il pagamento non dava luogo a nessun accesso a un luogo in cui la manifestazione si svolgeva e il comportamento degli artisti rispetto alla manifestazione era del tutto attivo: la tassazione doveva avvenire nel Paese del committente e non nel Paese in cui la mostra si sarebbe svolta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©