Imposte

Colture fuori terra da includere per legge

di Gian Paolo Tosoni

Le coltivazioni di vegetali come gli ortaggi si stanno sviluppando anche in contesti non agricoli - fuori dal terreno - come nel caso dell’idrocoltura (colture idroponiche). Si ottengono prodotti vegetali allo stato originario e quindi si tratta di un’attività che precede le attività connesse. Le produzioni crescono in insediamenti all’interno di normali fabbricati, magari già usati per attività industriali e quindi collocati anche in zone non agricole. Le produzioni si ottengono in ambienti del fabbricato, sviluppati in verticale (vertical farm) con fotobioreattori per le microalghe, strutture per idroponica per la canapa sativa e per altri vegetali. In sostanza, si tratta di vegetali che crescono all’interno di contenitori ad hoc.

Sotto il profilo civilistico, queste produzioni hanno natura agricola perché hanno a oggetto la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale (articolo 2135 del Codice civile). Per questo motivo, la costruzione che le ospita ha le caratteristiche per essere iscritta nel catasto nella categoria catastale D10 (fabbricati strumentali alle attività agricole). Così pure i dipendenti che vi lavorano vanno inquadrati nel settore agricolo e l’impresa può applicare il regime speciale Iva, perché l’articolo 34 del Dpr 633/1972 richiama l’articolo 2135 del Codice civile.

Più complesso è l’inquadramento nel reddito agrario. L’articolo 32 del Tuir prevede la tassazione catastale per le attività dirette alla produzione di vegetali con l’uso di strutture fisse e mobili, se la superfice adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste. Per i piani eccedenti, si applica una tassazione forfettaria in base al reddito agrario. Il terreno di sedime però non è iscritto nel catasto terreni e quindi non è portatore di una tariffa di reddito agrario.

In assenza di una tariffa d’estimo attribuita al terreno di sedime del fabbricato, si potrebbe forzare l’interpretazione applicando il comma 4-bis dell’articolo 28 del Tuir, in base al quale il reddito dominicale e agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato applicando la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia. Il caso della vertical farm è simile, ma l’applicazione della tassazione catastale in base a una interpretazione logico-sistematica non convince. Queste nuove realtà dovranno essere inquadrate nel reddito agrario ma con un intervento del legislatore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©