Controlli e liti

Liquidazione dichiarazioni fuori anche per legge dal ravvedimento speciale

Tra le novità del Dl Bollette slitta al 31 ottobre il termine per la sanatoria degli errori formali

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Norma di interpretazione autentica per avallare la tesi dell’Agenzia relativa all’esclusione dal ravvedimento agevolato di tutte le violazioni contestabili in sede di liquidazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Proroga al 31 ottobre dei termini per la sanatoria delle irregolarità formali e al 30 settembre per il ravvedimento speciale. Nessuna proroga invece per il termine del 31 marzo, riferito alla definizione degli atti di accertamento (commi 179, 180 e 181 della legge di Bilancio). Conferma, con norma interpretativa, della possibilità di definire con accertamento con adesione, anche oltre il 31 marzo, le pretese rivenienti da pvc consegnati entro tale data. Sono alcune delle novità del Dl bollette sulle definizioni agevolate della manovra 2023.

Sul ravvedimento speciale, la norma stabilisce che ne sono escluse le violazioni definibili con la sanatoria degli avvisi bonari e con la sanatoria delle irregolarità formali. Come si è più volte riportato su queste pagine, questo significa(va) che le comunicazioni di irregolarità relative, ad esempio, agli anni 2017 e 2018 ricevute nel 2023, non potendo in alcun modo essere definite con la disciplina dedicata agli avvisi bonari, potevano senz’altro essere oggetto di ravvedimento speciale. L’Agenzia, con le circolari 2 e 6 del 2023, ha tuttavia sempre escluso da tale forma di sanatoria tutte le violazioni riconducibili alle procedure di liquidazione di cui agli articoli 36 bis del Dpr 600/1973, e 54 bis del Dpr 633/1972, senza mai motivare tale convincimento. La modifica del decreto bollette, con una norma di interpretazione autentica, legittima ex post la lettura delle Entrate, non ricavabile affatto dal testo della norma. In sostanza, dunque, l’omesso o ritardato pagamento di imposte non può mai essere oggetto di ravvedimento speciale. Sempre a tale riguardo, la norma di interpretazione autentica stabilisce che possono essere ravvedute tutte le violazioni commesse nei periodi d’imposta fino al 2021, anche se non strettamente imputabili alla dichiarazione fiscale (ad esempio, omessa emissione di scontrini o fattura). Viene inoltre chiarito che possono essere regolarizzate anche le violazioni afferenti redditi di fonte estera nonché l’imposta sulle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e sugli immobili all’estero (Ivie). Il termine del 31 marzo, per il pagamento della prima rata e la rimozione dell’irregolarità, viene inoltre posticipato al 30 settembre prossimo. Il nuovo calendario dei versamenti rateali è dunque il seguente: 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023, e poi 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024, per un totale di 8 rate complessive. La scadenza della sanatoria delle infrazioni formali slitta invece al 31 ottobre prossimo (prima o unica rata).

Passando alla definizione degli atti di accertamento, si conferma indirettamente (il decreto nulla dice in proposito) la scadenza di legge del 31 marzo prossimo per gli atti di accertamento con adesione e l’acquiescenza agevolati. Si conferma, però, con norma di interpretazione autentica che, in caso di pvc consegnato entro la suddetta data, la definizione agevolata si applica anche relativamente all’accertamento con adesione riferito agli avvisi di accertamento notificati successivamente al 31 marzo sulla base delle risultanze degli stessi processi verbali. Anche in questo caso (qui correttamente) l’interpretazione era stata anticipata dalla circolare 6/E/2023.

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