Professione

Brevetto unico valido in tutti i Paesi dell’Ue

di Andrea Sirotti Gaudenzi

Due testi normativi porteranno importanti novità nel settore della proprietà industriale, già oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, tanto che l’attuale versione del codice dedicato alla materia (Dlgs n. 30/2005) è ormai assai distante dalla prima formulazione del corpo organico di disposizioni in tema di segni distintivi, invenzioni, modelli e altri diritti di privativa industriale.

L’esigenza alla base dei nuovi interventi è quella di adeguare il sistema nazionale a una serie di provvedimenti normativi dell’Ue, tra cui spiccano le norme sul titolo brevettuale unitario, che ha vissuto un percorso particolarmente travagliato.

Si tratta delle disposizioni dedicate al «brevetto europeo con effetto unitario», cioè quel titolo europeo che, in base all’articolo 3 del Regolamento Ue 1257/2012, verrà concesso con la stessa serie di rivendicazioni in tutti i Paesi membri aderenti all’iniziativa, beneficiando così di un «effetto unitario», a condizione che quest’ultimo sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria. Il titolo, rilasciato dall’European patent office (Epo), permetterà, grazie al pagamento di un’unica tassa, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 26 Paesi aderenti all’iniziativa.

Il primo testo licenziato dal Cdm in prima lettura riguarda, quindi, l’avvio della fase operativa del brevetto europeo con effetto unitario, tramite l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale al regolamento Ue 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una «cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria».

Il secondo decreto, anch’esso licenziato in prima lettura, ha ad oggetto l’attuazione della direttiva Ue 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, oltre che l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, che ha modificato il Regolamento sul marchio comunitario. Quest’ultimo testo si occupa, nel complesso, di riordinare la disciplina dei marchi e dei segni distintivi, alla luce delle indicazioni provenienti dall’Unione europea.

Una delle modifiche più interessanti è legata al fatto che non sarà più richiesto il requisito della rappresentazione grafica del marchio, permettendo così di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali. Inoltre, si estende alle altre caratteristiche del prodotto il divieto di registrare segni costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, o da quella che dia un valore sostanziale al prodotto.

Il nuovo articolo 11 bis del codice, introdotto dalla riforma, disporrà le norme dedicate ai marchi di certificazione, consentendone la registrazione a quei soggetti accreditati dalle disposizioni in materia, a condizione che non venga svolta un’attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Infine, in un contesto in cui si rafforza ulteriormente la protezione dei segni, si evidenzia che ampio spazio è dato alle norme in tema di ricorsi presentati all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

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