Controlli e liti

Regime per cassa, rimanenze «utili» per gli eventuali controlli

di Antonio Zappi

Le rimanenze finali al 31 dicembre 2017 delle imprese minori in regime semplificato devono essere riportate negli studi di settore anche da coloro che hanno esercitato l’opzione per il criterio delle registrazioni (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973). La risposta fornita dalle Entrate durante lo speciale L’esperto risponde ( clicca qui per leggerla ) va però letta non solo nella prospettiva della compilazione degli studi di settore ma anche in una prospettiva per così dire futura, anche se eventuale.

Nella compilazione, quindi, i dati delle esistenze iniziali andranno indicati nei righi F06, F09, F12, F38 e quelli delle rimanenze finali di magazzino nei righi F07, F10, F13, mentre il Fisco ha, altresì, affermato che sia negli studi di settore che nel rigo RG38 del modello Redditi il dato relativo alle rimanenze finali debba essere rappresentato dal valore effettivo dei beni in giacenza al 31 dicembre, a prescindere dall’intervenuto pagamento o meno delle stesse, confermando che i dati in questione vanno rilevati in via extracontabile ed indipendentemente dalla relativa manifestazione finanziaria.

Con ogni probabilità le ragioni sottese alla richiesta di informazioni vanno ricondotte anche alla possibilità di non rischiare di compromettere la possibilità di accertamento analitico-presuntivo su queste imprese (articolo 39, comma 1, lettera d del Dpr 600/1973 e articolo 54, comma 2, del Dpr 633/1972).

Se, infatti, venisse in qualche modo facilitato l’oscuramento del computo delle reali giacenze invendute a fine periodo, qualora il Fisco intendesse verificare la correttezza dei ricavi dichiarati nel periodo di imposta X e l’attività di controllo, come ordinariamente accade, fosse esperita due/tre anni dopo la chiusura del predetto esercizio, sarebbe assai più complicato per i verificatori quantificare, tramite ricostruzione indiretta, i maggiori ricavi di vendita presuntivamente incassati in ogni distinto periodo, non sfuggendo, peraltro, che una delle problematiche degli accertatori in tale tipologia di controllo riguarda sempre anche la corretta individuazione e quantificazione del paniere dei beni di periodo realmente commercializzati per desumere il ricarico medio ponderato funzionale alla ricostruzione indiretta di tutti i ricavi conseguiti dall’impresa: una rappresentazione delle rimanenze che tenesse memoria solo del “pagato” e non del realmente giacente per ricostruire il “venduto”, complicherebbe, quindi, molto la vita dei verificatori.

Forse, allora, è proprio questa la ragione per la quale, indipendentemente dall’avvenuto pagamento, viene richiesta l’effettiva consistenza del magazzino alla fine dell’esercizio ed il motivo per il quale, anche per i contribuenti minori, l’obbligo dell’inventario, con i criteri ex articoli 92 e 93 del Tuir, non può venire meno.

Le risposte delle Entrate/1

Le risposte delle Entrate/2

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