Imposte

Quote e terreni, rivalutazione più costosa

Dal 1° gennaio 2023 la legge di Bilancio ridisegna l’opzione: la sostitutiva al 16% impone un calcolo sull’effettivo vantaggio. Chance estesa anche alle azioni di quotate

di Giorgio Gavelli

Per i soggetti che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, eccetera) la possibilità di affrancarne il valore al 1° gennaio 2023 diventa più onerosa rispetto alle pregresse opportunità concesse dal legislatore. Va, comunque registrata l’estensione della facoltà alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, finora escluse dalla disciplina.

I commi da 107 a 109 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ridisegnano questa opzione, da ultimo concessa (per i beni posseduti al 1° gennaio 2022) dall’articolo 29 del Dl 17/2022, con scadenza al 15 novembre scorso.

Oltre ad aggiornare la data in cui deve sussistere il possesso dei beni al 1° gennaio di quest’anno, e a prevedere che il versamento della prima (o unica) rata di imposta sostitutiva avvenga entro il 15 novembre prossimo (termine ampliato rispetto al 30 giugno previsto dal testo del Ddl della manovra trasmesso in Parlamento per l’approvazione), la legge di Bilancio opera due scelte precise:

1 da un lato incrementa l’aliquota di imposta sostitutiva dal 14% al 16% del valore affrancato, con il risultato che sarà più frequente che si verifichi la convenienza a mantenere il regime di tassazione ordinariamente applicabile;

2 dall’altro amplia il perimetro dei beni affrancabili, includendovi per la prima volta anche i titoli negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Prima di approfondire ricordiamo, per completezza, che la stessa legge di Bilancio estende un’analoga opportunità di rideterminazione del valore anche alle seguenti fattispecie:

redditi di capitale all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir e plusvalenze potenzialmente derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio;

redditi di capitale all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir emergenti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del codice delle assicurazioni private;

cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023, ricorrendo ad una valutazione al valore normale in base all’articolo 9 Tuir.

Tornando alle aree e alle partecipazioni, appare intuitivo come l’incremento di aliquota al 16% incida, in senso negativo, sui calcoli di convenienza. Con il risultato che la plusvalenza “di equilibrio” tra imposizione ordinaria e sostitutiva per le partecipazioni raggiunge il 160% rispetto al costo fiscale “storico” (era il 117% con la sostitutiva al 14% e del 73,33% con la sostitutiva all’11%). Se, quindi, la plusvalenza insita nel valore di mercato non supera il 160% del costo, non conviene affrancare, anche in considerazione dei costi di perizia (o di determinazione del valore normale per i titoli quotati). Ragionando in termini di rapporto tra valore di mercato e costo fiscale del bene, si dimostra che c’è convenienza ad affrancarese il costo fiscale è minore del 38,5% del valore di mercato (plusvalore latente superiore al 61,5% del valore di mercato).

Invece, per i terreni edificabili (raramente, infatti, l’affrancamento è razionale per i terreni agricoli, essendo plusvalenti solo se ceduti entro cinque anni dall’acquisto e mai se ricevuti in successione) i calcoli di convenienza sono più complessi, essendo l’imposizione ordinaria influenzata dalla tassazione separata e dalla rivalutazione monetaria sui costi sostenuti.

L’estensione ai titoli negoziati in mercato regolamentati supera, invece, il problema emerso (da ultimo con la circolare 1/E/2021) relativamente alle partecipazioni possedute in società aderenti al sistema Aim Italia. In presenza di titoli, quote e diritti quotati, l’affrancamento non si basa sulla frazione del valore di perizia riferito al patrimonio netto dell’ente partecipato, ma sul valore normale determinato, in base all’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2022.

Sebbene le quotazioni non vivano un momento felice, non avendo avuto in passato opportunità di affrancamento è possibile che diversi contribuenti si trovino con un costo fiscale datato, che potrebbe originare una plusvalenza ben superiore al limite sopra riportato per la convenienza a rivalutare.

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