Controlli e liti

Azione revocatoria della sentenza, non basta la mancata valutazione delle controdeduzioni

La Ctr Toscana: l’atto con le controdeduzioni non può per sua natura costituire mai un documento decisivo per il giudice

di Ivan Cimmarusti

La mancata valutazione delle controdeduzioni da parte del giudice non basta per chiedere la revocazione della sentenza secondo l’articolo 395 del Codice di procedura civile. Così ha deciso la sentenza 458/6/2022 della Ctr Toscana, rigettando la richiesta di una società che ha presentato istanza di revocazione di una pronuncia varata da altra sezione della stessa Commissione.

Il caso

In particolare, la sentenza contestata riguardava l’accoglimento dell’appello dell’agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Lucca, che aveva riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca che a sua volta aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2012, con il quale, in applicazione della normativa sulle società di comodo e ritenuta la non operatività della società, erano stati rideterminati i ricavi presunti ed il reddito imponibile.

Secondo la società, l’impugnazione dell’Agenzia era stata accolta senza che la Ct avesse considerato le specifiche critiche mosse nelle controdeduzioni all’appello presentato dalle Entrate, che offrivano argomentazioni volte a dimostrare che «l’ufficio non ha assolutamente esaminato i dati emergenti dai documenti 2012 (bilancio, libro cespiti, etc.) regolarmente consegnati, ma ha solo eseguito una mera operazione di “traslazione” adattando meramente e semplicemente i dati 2011 all’anno 2012».

Per la Ct che ha valutato l’istanza di revocazione, «l’atto contenente le controdeduzioni, in quanto atto di parte contente delle mere valutazioni, non potrebbe - per sua natura - costituire mai un documento decisivo la cui conoscenza da parte del giudice avrebbe portato incontestabilmente ed inevitabilmente ad una decisione diversa. Tale decisività può essere riconosciuta solo ad un documento probatorio e non ad un atto di parte».

La nozione di revocazione

La stessa Ct aggiunge che «al fine di precisare la nozione di decisività è utile richiamare la giurisprudenza relativa all’ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell’articolo 395 Codice procedura civile, secondo cui l’errore di fatto “consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio (Cassazione Sezioni Unite 4368 del 18 febbraio 2021)”».

Il documento, ritengono i giudici tributari, è decisivo quando da esso emerge un dato obiettivo, di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, che si pone in assoluto ed insanabile contrasto con la sentenza revocanda, senza necessità di un’attività valutativa da parte del giudice.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 29385 del 28 dicembre 2011 secondo cui «per proporre l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’articolo 395, primo comma, n. 3 Codice procedura civile, deve ritenersi “decisivo” il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©