Imposte

Divisione ereditaria, il bonus edilizio segue la proprietà del bene

Il coniuge, che rinuncia all’eredità conserva il diritto di abitazione, non può sfruttare la detrazione perché non acquisisce la qualità di erede ma solo di legatario ex lege

In caso di divisione ereditaria, i bonus edilizi non goduti dal defunto passano all’erede assegnatario del bene? A quali condizioni?

La sentenza 130/1/2023 della Cgt Piemonte (si veda il precedente articolo «Bonus edilizi e successione, l’erede non subentra se l’immobile è affittato») ha riaffermato che la detrazione si trasmette solo all’erede che conserva la disponibilità del bene: l’articolo 16-bis del Tuir, che disciplina il bonus ordinario e il sismabonus/superbonus, e l’articolo 9 del Dm 6 agosto 2020, che disciplina l’ecobonus, prevedono infatti che la detrazione «si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

La presenza di più eredi

Quando gli eredi sono più d’uno, occorre verificare a chi è devoluto il bene e chi lo utilizza:

• se l’immobile è tenuto a disposizione, ma non abitato da nessuno coerede, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi contitolari del bene;

• se vi sono più eredi, ma uno solo abita l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo.

E se uno degli eredi abita nell’immobile, ma per effetto della devoluzione ereditaria non ne diviene proprietario? Può accadere, ad esempio, che il testamento divida dei beni, assegnando l’immobile ad un erede, ma gravandolo dell’onere di consentire l’abitazione di un altro. Oppure che assegni ad uno la nuda proprietà e all’altro l’usufrutto o l’abitazione. O, infine, che assegni ad un erede un immobile che, per contratto precedente (di locazione o comodato) era abitato da un altro coerede.

In tutti questi casi, l’erede che abita il bene parrebbe avere tutti i requisiti per subentrare detrazione, secondo la lettera della legge: le norme vigenti, infatti, prevedono solo due condizioni, ossia che il soggetto sia «erede» (condizione rispettata) e che «conservi la detenzione materiale e diretta» (condizione rispettata anch’essa). Secondo l’Agenzia, però, è necessario che sussista anche una terza condizione, non prevista dalla legge, ma evidentemente ritenuta implicita: che l’erede succeda, almeno in parte, nella proprietà del bene cui si riferiscono le detrazioni.

La divisione tra coeredi

Dopo la successione, gli eredi possono accordarsi per la divisione, assegnando il bene ad uno solo di loro.

Negli anni in cui l’immobile era tenuto a disposizione, la detrazione veniva ripartita pro quota tra coeredi; non vi è ragione per escludere la prosecuzione delle rate ulteriori per intero in capo ad uno solo di essi, divenutone proprietario e utilizzatore diretto.

E se la divisione assegna il bene ad un erede diverso da quello che lo usava, e che quindi godeva del bonus? Se il coerede assegnatario subentra nella detenzione, sono rispettate tutte le condizioni richieste: detenzione diretta, proprietà e qualità di erede. Il caso è analogo a quello dell’erede che dopo la cessazione della locazione a terzi può godere le rate residue di competenza (circolare 17/E/2015, risposta 3.3).

Il diritto di abitazione del coniuge che rinuncia all’eredità

Il coniuge che rinuncia all’eredità, ma conserva il diritto di abitazione (articolo 540 del Codice civile), non può sfruttare la detrazione, perché non acquisisce la qualità di erede, ma solo di legatario ex lege. In tal caso, neppure gli eventuali altri eredi potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, perché non hanno la detenzione materiale del bene. Prima di rinunciare all’eredità, quindi, è bene valutare questo aspetto economico di non poco conto.

L’erede dell’erede

Secondo una recente risposta a un interpello (612/2021), nel caso in cui deceda l’erede cui sono state trasmesse le quote di detrazione non ancora maturate, gli eredi di quest’ultimo non possono beneficiare dell’agevolazione residua; analogamente, l’erede fruitore delle quote residue non può trasmetterle all’acquirente o al donatario dell’immobile, anche se la cessione avviene nell’anno di accettazione dell’eredità.

Si tratta, a ben vedere, di una interpretazione restrittiva non del tutto condivisibile: la risposta dice solo che «si ritiene» sia così, ma non perché: dal punto di vista letterale, l’erede detentore che gode le rate residue ben potrebbe essere qualificato «avente diritto», alla cui morte si applica la successione. L’Agenzia ha però sempre interpretato la disposizione come se consentisse il trapasso una tantum, sia nel caso di vendita, sia nel caso di successione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©