I temi di NT+Modulo 24

Conferimenti di partecipazioni, la strada per il realizzo controllato

Una fomula utilizzata per garantire un ordinato passaggio generazionale è il conferimento di partecipazioni da parte dei proprietari originari a favore di società holding neocostituite

di Michele Iori e Giuliano Maestranzi

Il tema della riorganizzazione aziendale in vista del passaggio generazionale di una azienda familiare da genitori a figli rappresenta un tema molto complicato e peculiare, specialmente in relazione alle modalità del passaggio ed al relativo trattamento fiscale. Formula ampiamente utilizzata per garantire un ordinato passaggio generazionale è rappresentata dal conferimento di partecipazioni da parte dei proprietari originari a favore di società holding neocostituite, conferimento poi seguito dal successivo trasferimento delle partecipazioni ora presenti nella pancia della holding a favore di terzi soggetti (nel caso di specie, a favore dei figli dei proprietari originari delle partecipazioni), la cui imposizione fiscale trova disciplina nell’articolo 177 del Tuir.

Il comma 2 dell’articolo 177 del Tuir consente, infatti, di trarre un vantaggio fiscale dal conferimento di partecipazioni, posto che vengano rispettati determinati requisiti che garantiscano un realizzo controllato, i cui dettagli verranno illustrati di seguito. Di recente, inoltre, l’articolo 177 è stato integrato con il comma 2-bis, il quale consente l’applicazione del «regime di realizzo controllato», anche nel caso in cui la società conferitaria non realizzi il controllo della società scambiata in base all’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile, ma acquisisca comunque una partecipazione che superi determinate soglie di qualificazione.

Disciplina articolo 177 del Tuir

Come precedentemente accennato nell’introduzione, l’articolo 177, comma 2, del Tuir disciplina il conferimento di partecipazioni mediante il quale una società conferitaria (società holding) acquisisce il controllo di diritto di una società conferita (società operativa).La fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2, del Tuir è soggetta al verificarsi di due requisiti:

a) i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

b) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società conferita, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Con la circolare 17 giugno 2010, n. 33/E è stato precisato che la disposizione prevista dall’articolo 177, comma 2, del Tuir, «non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento [...], bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. “regime a realizzo controllato”)».

Applicando tale criterio e diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del «valore normale» all’articolo 9 del Tuir, può non emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale, presso il socio conferente, delle partecipazioni conferite («neutralità indotta»).

La risposta a interpello 552/2021

Con la risposta all’interpello n. 552 del 25 agosto 2021, l’agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in merito ai conferimenti di partecipazioni a favore di una società (holding) neocostituita, seguiti dal trasferimento a favore dei figli, con riferimento agli articoli 175 e 177, comma 2, del Tuir.

L’Ufficio rileva che benché le due disposizioni (articolo 175 e articolo 177) richiamate nell’istanza siano parzialmente sovrapponibili, in relazione a fattispecie suscettibili di ricadere in entrambe le disposizioni, esse hanno campi di applicazione autonomi, come nel caso di conferimento di partecipazioni di collegamento inidonee a far acquisire alla conferitaria il controllo di diritto della società partecipata (applicandosi, in tal caso, solo l’articolo 175 del Tuir), o come nel caso in cui la conferitaria riceva una partecipazione non rilevante anche ai fini del collegamento, ma comunque in grado di farle acquisire, considerate le partecipazioni già detenute, il controllo di diritto (trovando applicazione il solo articolo 177, comma 2, del Tuir).

Il meccanismo di funzionamento delle due norme è diverso, sebbene entrambe si rifacciano al regime di realizzo controllato. Infatti, come sopra accennato, l’articolo 175 del Tuir attribuisce il maggiore fra il valore della partecipazione nella società conferita iscritto nelle scritture della società conferitaria (holding) e il valore delle partecipazioni della società conferitaria iscritte nelle scritture della società conferente; mentre l’articolo 177, comma 2, del Tuir assume solo l’incremento di patrimonio netto della società conferitaria conseguente all’apporto della partecipazione conferita.

Ciò posto, l’agenzia delle Entrate ritiene che, nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177 del Tuir, debba prevalere l’articolo 175 del Tuir, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del Tuir, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dalla quota di partecipazioni eventualmente già detenute dalla società conferitaria.

L’amministrazione finanziaria prosegue evidenziando che l’articolo 175, comma 2, del Tuir, contiene una disposizione antielusiva, in forza della quale il regime di neutralità viene meno nel caso in cui, in cambio del conferimento di partecipazioni non aventi i requisiti Pex (Participation Exemption) si ricevano partecipazioni che, al contrario, abbiano tali requisiti (senza considerare, in entrambi i casi, quello temporale). In tal caso, il valore di realizzo si determina in base al valore normale.

Segnatamente, l’articolo 175, comma 2, del Tuir, stabilisce inoltre che il regime di cui all’articolo 175, comma 1, del Tuir, non potrà trovare applicazione nella particolare circostanza in cui le partecipazioni oggetto di conferimento non possiedano i requisiti di cui all’articolo 87 del Tuir (senza considerare il requisito di cui alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo 87) ed a condizione che le partecipazioni ricevute in cambio non siano anch’esse prive dei requisiti di cui all’articolo 87 del Tuir (senza considerare il requisito di cui alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo 87).
In altri termini, come rilevato nella risoluzione n. 60/E del 22 febbraio 2008, il regime di cui all’articolo 175, comma 1, del Tuir, non potrà trovare applicazione qualora si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite sono prive, all’atto del conferimento, di uno dei requisiti stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 del Tuir;

b) le partecipazioni ricevute in cambio possiedono i requisiti stabiliti dalle lettere b), c) e d) dell’articolo 87, comma 1, del Tuir.

L’ambito applicativo

Come richiamato dalle Entrate nella risposta all’interpello 229/2020, per effetto del comma 2-bis, il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrino o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superino determinate soglie di qualificazione.

Il comma 2-bis, amplia dunque l’ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell’applicazione del regime a realizzo controllato, non più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria.

L’amministrazione finanziaria nella sua risposta prosegue illustrando che la norma intende consentire il sopra descritto criterio di determinazione del valore di realizzo controllato delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse sia effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio nella società “scambiata” almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.

Il riferimento al «conferente» porta a ritenere, peraltro, che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.

Nella medesima direzione si colloca la seconda ipotesi contemplata dalla lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir, avente ad oggetto il conferimento di partecipazioni detenute in una holding. Anche in questo caso la determinazione delle percentuali di partecipazioni conferite ai fini dell’ingresso nel regime ha luogo, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa, relativamente al conferente, con esclusione dei conferimenti plurimi.


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