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Gruppi di protezione civile, entro settembre l’adeguamento dei regolamenti

Con la pubblicazione in Gazzetta della direttiva 22 dicembre 2022 i gruppi già esistenti dovranno uniformarsi al nuovo schema-tipo; i nuovi gruppi saranno costituiti con delibera del comune

Protezione civile: approvato lo schema tipo di regolamento per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato. Con la pubblicazione in Gazzetta della Direttiva 22 dicembre 2022, avvenuta lo scorso 3 marzo, il ministero della Protezione civile dà attuazione alle previsioni dell’articolo 35 del relativo Codice (Dlgs 1/2018). Vale a dire quella disposizione che rimette al Consiglio comunale il compito di deliberare la costituzione di un gruppo di protezione civile (Gcvpc) sulla base di un modello approvato con apposita direttiva recante i requisiti minimi dalla normativa.

Gruppi di protezione civile

Il nuovo “schema-tipo” interessa anche i Gruppi comunali già costituiti, che dovranno provvedere ad adeguare i propri regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore. Vale a dire entro settembre 2023 (e cioè 180 giorni dall’entrata in vigore), pena la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 5, Direttiva 22 dicembre 2022).

Va infatti considerato che, seppure la protezione civile sia regolata da una propria specifica disciplina, questa rientra a pieno titolo tra le attività d’interesse generale del Codice del terzo settore (articolo 5, comma 1, lettera y, Dlgs 117/2017 o “Cts”). Con la specifica che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali – previamente risultanti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile – sono iscritti anche nella sezione residuale del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 11, Dm 106/2020). In questo senso, tali enti applicano, nei limiti di compatibilità con il proprio Codice, le norme del Cts. Prova ne è quanto emerge anche dal nuovo schema-tipo di regolamento, che recepisce le indicazioni recate sia dal Codice di protezione civile sia da quello del Terzo settore.

Gli elementi da indicare

Tra gli elementi “speciali” da riportare vi sono anzitutto quelli di governance. Vale a dire quelli che prevedono in via obbligatoria:
il comune quale ente a cui è attribuita la gestione amministrativa e legale rappresentanza del Gcvpc;
un coordinatore operativo all’interno del Gruppo, eletto in via democratica come referente delle attività dei volontari.
Non mancano tuttavia i rinvii alla disciplina del Terzo settore. È la stessa direttiva che richiama espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 21 del Codice del terzo settore, in quanto applicabili ai gruppi comunali. Nello schema-tipo di regolamento sono infatti inserite le tipiche clausole aventi natura di adeguamento obbligatorio per gli enti che intendano qualificarsi del Terzo settore. È il caso, ad esempio, di quelle in tema di denominazione sociale, assenza di scopo di lucro, finalità e attività di interesse generale svolte. Per queste ultime il regolamento richiede infatti la valorizzazione, in via obbligatoria, dell’attività di protezione civile di cui all’articolo 5, lettera y) del Cts.

I volontari

Altro tema riguarda poi i volontari. I gruppi comunali sono costituiti da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente. In altri termini, in questa tipologia di enti l’associato è esclusivamente il soggetto volontario e il regolamento recepisce tale impostazione, adattando le norme del Codice del terzo settore con quelle della protezione civile. In sostanza nel regolamento dovranno essere previsti i diritti e obblighi dei volontari effettivi, nonché i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi volontari.

Aspetti operativi

Ultima peculiarità riguarda, poi, gli aspetti operativi. Spetta infatti al sindaco del comune di riferimento del Gruppo di protezionale civile presentare richiesta di iscrizione al Registro unico del Terzo settore, nonché provvedere al deposito e all’aggiornamento delle informazioni sul Registro medesimo.