Imposte

L’avvocato Ue avalla l’intesa tra Amazon e Lussemburgo

Secondo Juliane Kokott è sbagliato applicare al tax ruling le regole dell’Ocse

di Alessandro Galimberti

Altro capitolo nel braccio di ferro giudiziario sui tax ruling/aiuti di Stato tra la Commissione Ue e la magistratura unionale. L’avvocato generale della Corte Ue, Juliane Kokott, dopo aver bocciato il mese scorso la Commissione sul caso Lussemburgo/Engie (si veda il Sole 24 Ore del 5 maggio) torna a bacchettare i commissari sull’ errata applicazione dell’articolo 107 del Tfue. Questa volta sotto i riflettori della Corte finisce il tax ruling di uno degli Ott della rete e della logistica - Amazon - controparte della solita giurisdizione ”troppo accogliente” secondo il commissario alla concorrenza: il Lussemburgo.

La procedura di infrazione era stata innescata nel 2017, quando il ruling risalente a 14 anni prima tra il Granducato e la nascente stella dello shopping online venne censurato per alterazione delle regole competitive. In particolare, l’intesa tra il fisco del Lussemburgo e i vertici della multinazionale di Seattle era palesemente viziata dalla valutazione di alcune royalties cedute tra due società-figlie; come spesso avviene, la (presunta) sopravvalutazione dei diritti di sfruttamento permette alla società che li acquista (in Lussemburgo) di abbattere i reddito imponibile riducendo l’imposta effettiva da pagare.

La questione giuridica, come sempre nelle dinamiche cross border, si gioca sul metodo applicato al calcolo dei valori di trasferimento. La Commissione Ue nel censurare il ruling Lux/Amazon ha contestato la sensibile differenza tra i prezzi fissati nell’accordo e quelli invece ricavabili utilizzando la metodologia di riferimento (linee guida) dell’Ocse. E ancora una volta l’avvocato generale Kokott ha sottolineato che, invece, il vantaggio selettivo deve essere dimostrato solo e unicamente applicando il diritto tributario nazionale - a meno che non siano espressamente richiamati altri sistemi - e valutando se le eccezioni a quelle regole abbiano determinato un vantaggio competitivo per la società controparte nel tax ruling.

La posizione dell’avvocato generale è allineata, ma solo nelle conclusioni, alla sentenza con cui il Tribunale Ue aveva accolto due anni fa il ricorso congiunto Amazon/Lux. I giudici di primo grado, in realtà , avevano negato la supervalutazione delle royalties ma proprio applicando le linee guida Ocse. Secondo la Kokott, la Corte Ue nella sentenza Fiat Chrysler (C-885/19 e C-898/19 del novembre ’22) ha statuito che, «nell’esame dell’esistenza di un vantaggio fiscale selettivo e al fine di stabilire l’onere fiscale che deve normalmente gravare su un’impresa, non possono essere presi in considerazione parametri e regole esterni al sistema tributario nazionale di cui trattasi, a meno che quest’ultimo non vi faccia esplicito riferimento».

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