Imposte

Speciale Telefisco / Crediti energia, cessioni e scelte contabili: le novità per le imprese

Le anticipazioni delle relazioni di Telefisco 2023, che saranno trasmesse giovedì 26 gennaio durante il convegno annuale dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore

Crediti energia non imponibili, ma i costi sono deducibili

di Luca Gaiani

Crediti d'imposta energetici non imponibili, ma senza limitazioni per la deduzione dei correlati costi. Il comma 7, articolo 1, della legge di Bilancio 2023 stabilisce, analogamente ai precedenti provvedimenti emanati nel corso del 2022, che i crediti d'imposta attribuiti alle imprese per compensare la crescita dei costi delle fonti energetiche non concorrono alla formazione del reddito di impresa e dell'imponibile Irap.

Si tratta dunque di contributi in conto esercizio da iscrivere come proventi del conto economico per competenza, con successiva variazione in diminuzione in dichiarazione. Ma che ne è della deducibilità dei costi correlati? La norma, pur non chiarendo se questi bonus costituiscono componenti reddituali “esenti” oppure “esclusi”, non prevede alcuna preclusione e anzi disapplica espressamente l'articolo 109, comma 5, del Tuir che limita la deduzione di oneri sostenuti a fronte di proventi esenti. Ne consegue l'integrale deducibilità delle spese pur in presenza di contributi detassati.

Effetti differenti per cessioni e assegnazioni di beni ai soci

di Primo Ceppellini

In caso di cessione agevolata dei beni ai soci valgono le medesime regole previste per l'assegnazione sia in termini di aliquote applicabili per l'imposta sostitutiva, sia ai fini della determinazione della base imponibile. Viene tuttavia previsto che il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, valutato in base all'articolo 9 del Tuir, o in alternativa, con i moltiplicatori del registro, è determinato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Nel caso di cessione non vi saranno effetti particolari in capo ai soci acquirenti: il loro costo della partecipazione resterà immutato e avranno un costo fiscale del bene oggetto di acquisto pari al corrispettivo pattuito, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell'imposta. Pertanto, nonostante le regole di base siano identiche, va ricordato che la scelta tra assegnazione o cessione agevolata potrebbe determinare «effetti fiscali differenti in capo ai soci e alla società» (circolare 37/E del 2016).

Recupero al 6% in bilancio dei fabbricati del commercio

di Roberto Lugano

La legge di Bilancio 2023 consente l'aumento al 6 % del coefficiente per la deduzione degli ammortamenti 2023-2027 dei fabbricati utilizzati dalle imprese di commercio al dettaglio. La maggiorazione della deduzione riguarda la sfera fiscale, quindi le imprese potranno redigere il conto economico del loro bilancio in totale continuità con il piano di ammortamento civilistico adottato finora, mentre la maggiore quota di ammortamento (fino a giungere alla soglia massima del 6%) può essere dedotta mediante una variazione in diminuzione dal reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi.

Il beneficio fiscale non sarà però percepito nel conto economico, poiché occorrerà comunque imputare le imposte differite sugli ammortamenti extra-contabili e accantonarle al relativo fondo. Quando il bene sarà completamente ammortizzato ai fini fiscali, al conto economico andranno le residue quote civilistiche indeducibili, ma le maggiori imposte di esercizio saranno compensate con l'utilizzo del fondo.

Scelte contabili tra deroghe e derivazione rafforzata

di Barbara Zanardi

In sede di chiusura del bilancio 2022 è bene fare attenzione alle scelte: le microimprese, ad esempio – se redigono il bilancio in forma ordinaria – ai fini della determinazione del reddito imponibile applicheranno la derivazione rafforzata, con significativa riduzione del “doppio binario” contabile-fiscale.

Sotto un diverso profilo, occorre valutare la scelta di avvalersi di alcune “deroghe” già concesse in passato: la possibilità, in sede di redazione del bilancio, di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante pur in presenza di una perdita (non durevole) di valore e di sospendere la contabilizzazione degli ammortamenti di beni materiali e immateriali. Inoltre, a valle della redazione del bilancio, va valutata la “sterilizzazione” della perdita dell'esercizio ai fini della verifica della riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti minimi stabiliti dal Codice civile, rinviando le decisioni all'approvazione del bilancio 2027.Queste possibilità vanno valutate con cautela dagli amministratori, anche alla luce del dovere di accertare la continuità aziendale.

Procedure per le aziende in difficoltà: scelta delicata

di Giulio Andreani

Di fronte a una situazione di crisi le imprese si trovano a dover decidere innanzitutto quale percorso intraprendere per superarla, alla luce del ventaglio di strumenti previsti dal Codice della crisi e i diversi effetti discendenti da ciascuno di essi.

I fattori che influenzano tale decisione sono più d'uno e fra essi devono essere certamente considerati quelli concernenti l'efficacia delle misure protettive e il trattamento dei debiti tributari e previdenziali.

Le misure protettive rappresentano, infatti, la prima difesa che l'impresa in crisi deve preparare per evitare di subire azioni esecutive e cautelari che possono compromettere il superamento della crisi; mentre il trattamento dei debiti tributari è spesso decisivo, poiché il loro peso è generalmente rilevante in capo alle imprese in crisi, le quali sono solite finanziarsi omettendo il versamento delle imposte dovute. Riguardo a questi due fattori, la disciplina varia significativamente da istituto a istituto.

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