Imposte

Pagamenti sostitutivi di rendimenti finanziari con clausola anti-ibridi

Inclusione nella tassazione e stop alla deduzione se c’è un disallineamento

di Valentino Tamburro

La circolare 2/E/2022 fornisce una serie di importanti chiarimenti in relazione al tema dei disallineamenti da ibridi. La disciplina in questione è stata introdotta nell’ordinamento italiano ad opera del Dlgs 142/2018, emanato per recepire la direttiva Atad.

Nel documento di prassi (composto da 115 pagine), oltre a tenere conto dei contributi inviati dagli operatori nel corso della consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 19 novembre, rispetto alla circolare in bozza è stato dedicato uno specifico paragrafo ai «pagamenti sostitutivi di rendimenti finanziari». Tale fattispecie è caratterizzata dal fatto che nell’operazione di compravendita di strumenti finanziari, il disallineamento da ibridi, ossia la deduzione di un componente negativo di reddito in uno Stato alla quale non coincide la tassazione del medesimo componente di reddito nell’altro Stato, è imputabile al diverso trattamento fiscale del corrispettivo per la cessione dello strumento finanziario e non alle differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del componente reddituale nei due Stati.

In questa ipotesi, secondo la circolare 2/E, tali operazioni rientrano nel novero dei «trasferimenti ibridi» e, in presenza di un effetto del tipo D/NI (deduzione/non inclusione) determinano l’applicazione delle disposizioni anti-ibridi previste dalla disciplina in commento. Rispetto alla bozza di circolare, nel paragrafo relativo agli ibridi importati, ossia le fattispecie in cui gli effetti di un disallineamento da ibrido originato tra due giurisdizioni e non neutralizzato, si riverberano in una terza giurisdizione, è stato ricordato che non rientrano in tale fattispecie quei disallineamenti generati all’interno di una medesima giurisdizione e che resta comunque salva la possibilità di contrastare l’aggiramento delle disposizioni anti-ibridi attraverso l’applicazione della norma generale antiabuso all’articolo 10-bis della legge 212/2000.

Da un punto di vista sistematico, invece, in linea con i chiarimenti contenuti nella bozza di circolare, l’agenzia delle Entrate ritiene che le norme anti-ibridi non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo. In caso di violazione di tali norme, gli organi di controllo dovranno valutare la sussistenza dei presupposti di legge per la comunicazione all’autorità giudiziaria per le autonome valutazioni in merito all’applicabilità delle previsioni all’articolo 4 del Dlgs 74/2000.

La circolare affronta anche il tema della duplicazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, il coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi e riporta diversi casi esemplificativi.

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