Controlli e liti

Resta il rebus degli interessi sulle adesioni

La prevista esclusione, rispetto ad altre sanatorie, sembra frutto di un errore

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Anche dopo la circolare n. 6 delle Entrate resta il dubbio dell’applicazione degli interessi nelle adesioni e acquiescenze agevolate. Per alcune sanatorie la norma ha previsto espressamente il versamento oltre che delle imposte e delle sanzioni (se dovute) in misura agevolata, anche degli interessi. È il caso della definizione dei controlli automatizzati (comma 153 dell’articolo 1 della legge 197/2022), del ravvedimento speciale (comma 174) della definizione agevolata degli atti di recupero (comma 181).

In queste ipotesi, per espressa previsione, la regolarizzazione avviene con il pagamento di un diciottesimo delle sanzioni, dell’imposta e degli interessi. Diversamente, invece per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione (comma 179), la norma non prevede la debenza degli interessi ma solo di sanzioni «nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge».

In base alla lettera della disposizione la distinzione sembrerebbe voluta, stanti i differenti termini utilizzati dal legislatore. Anche la relazione illustrativa sembra avallare un differente trattamento sulla debenza degli interessi evidenziandoli e distinguendoli espressamente solo per gli atti di recupero («La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi»). Tale locuzione sembra rimarcare una disciplina differente dalle precedenti (accertamenti e inviti al contraddittorio per i quali gli interessi non sembrerebbero dovuti).

Va detto però che le medesime norme, che non richiamano gli interessi ma solo sanzioni (ridotte), non indicano nemmeno le somme dovute a titolo di tributo. In base allo stesso rigore interpretativo, quindi si dovrebbe concludere che non siano dovute neanche le imposte, ma solo le sanzioni a un diciottesimo. È verosimile che si tratti di un errore nella stesura della norma, restando ferma la volontà del legislatore di mantenere invariata la debenza di imposte e interessi (in misura ordinaria) e agevolare solo il trattamento sanzionatorio.

Gli Uffici, per quanto noto, stanno applicando gli interessi dovuti in misura ordinaria. Peraltro, anche a voler ritenere errato un simile comportamento (e quindi non dovuti gli interessi), il problema concreto sarebbe circoscritto alle modalità di contestazione/opposizione. Verosimilmente, dinanzi a un pagamento di sole imposte e sanzioni (senza interessi), verrebbero disconosciuti gli effetti dell’adesione/acquiescenza, con la conseguente necessità di avviare un contenzioso.

Al di là della questione di principio e dei casi in cui gli interessi in questione siano elevati, vi è da chiedersi se valga la pena intraprendere un simile contenzioso o invece, nel dubbio, accettare l’interpretazione più favorevole all’amministrazione, evitando rilevanti oneri legali, che, anche in caso di successo nel processo, verrebbero, con ogni probabilità, compensati e non addebitati all’Ufficio.

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