Come fare perAdempimenti

Forfettari, entro fine mese l’istanza per la riduzione contributiva

di Silvano Imbriaci

  • Quando Entro il 28 febbraio 2022

  • Cosa scade Domanda di riduzione contribuzione Inps

  • Per chi Contribuenti soggetti al regime fiscale forfettario

  • Come adempiere Telematicamente al “Cassetto Art Com” dell’Inps

1In sintesi

Una delle misure più significative dell’ultima legge di Bilancio per il 2023 ha riguardato sicuramente il regime forfettario, con l’estensione del limite ricavi/compensi da euro 65mila a euro 85mila per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La legge 190/2014, articolo 1, comma 77, stabilisce che per i contribuenti forfettari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di riduzione dei contributi Inps per i soggetti che aderiscono al regime forfettario è il 28 febbraio 2023.

2Il regime contributivo agevolato

La legge 190 citata all’articolo 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste nei commi 54 ss.

Successivamente la legge di Stabilità 2016 ha rivisto la quantificazione del contributo dovuto ed le modalità di accredito. Il nuovo regime così introdotto ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda; analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Il regime agevolato in parola, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga , come definito dall’agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile prein percentuale rispetto al reddito forfettariovisto dall’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990.

Pertanto, il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità.

Inoltre, l’Inps con la circolare 19 del 10 febbraio scorso ha pubblicato le aliquote di contribuzione dovuta per il 2023 dagli iscritti alle gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, indicando anche gli importi di massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti.

3Le categorie interessate

I destinatari del regime contributivo agevolato sono i soggetti esercenti attività d’impresa.

Più precisamente i commi 54 e seguenti della legge 190 individuano la platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir ovvero di Srl di cui all’articolo 116 del Tuir, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui alla circolare Inps 35/2016.

4I profili fiscali

Da un punto di vista fiscale, il regime forfettario, sostitutivo all’Irpef, è riservato solo ai contribuenti persone fisiche, senza limiti di età, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria.

Non sono quindi ricomprese le società.

Per quanto riguarda i limiti di reddito, l’articolo 1, comma 54, lett. a), della legge Bilancio 2023, ha innalzato da euro 65mila a euro 85mila il requisito per l’accesso al regime fiscale agevolato (sono esclusi i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi); occorre inoltre non aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 20mila lordi per dipendenti o collaboratori (esclusi i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale).

A seguito delle novità apportate dalla legge di Bilancio 2023, che ha sostituito il tetto di reddito, da quest’anno possono mantenere il regime anche coloro che nel 2022 hanno superato la soglia di 65mila euro precedentemente prevista e che sarebbero stati obbligati a transitare nel regime Iva ordinario.

Sono esclusi dal limite di 85mila i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi.

5Le esclusioni e la cessazione

I casi di esclusione dall’applicazione del regime forfettario sono indicate dal comma 57 della legge 190/2014 dove è riportata una lista di casi in base alla tipologia di attività svolta, alla residenza e nei casi di contemporanea partecipazione a società e associazioni varie.

In particolare non possono avvalersi del regime forfetario:
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
• i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
• i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del Dpr 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’ articolo 53, comma 1, del Dl 331/1993;
• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
• i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di 30mila euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La cessazione dal regime forfetario si ha:
a) nell’anno successivo se nel corso dell'anno i compensi o ricavi superano gli 85mila euro ma non i 100mila euro;
b) nell’anno stesso se i compensi o i ricavi percepiti superino i 100mila euro.

6I termini e le modalità di presentazione della domanda

I soggetti, già titolari di redditi, che abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere (si tratta di opzione facoltativa) dunque di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale cui abbiamo accennato sopra.

Ai fini dell’applicazione della riduzione contributiva del 35%, occorre distinguere (circolare Inps 19/2023):
a) i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 hanno diritto all’agevolazione ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2023, e non abbiano prodotto espressa rinuncia al regime agevolato;
b) i soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023;
c) i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

La domanda si presenta in via telematica, mediante accesso al “Cassetto Art Com”, sul sito www.inps.it, selezionando la voce «Domande Telematizzate», indicando il codice del contribuente per l'identificazione del soggetto attivo.

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