Adempimenti

Integrativa entro il 28 novembre per la revoca della rivalutazione

Dalle Entrate le indicazioni per il dietrofront sulla scelta relativa ai beni intangibili. Con la correzione di Redditi si potrà chiedere il credito per la sostitutiva versata

di Alessandro Germani

L’Agenzia fissa le modalità per il dietrofront rispetto alle rivalutazioni e riallineamenti degli intangibles, oggetto dell’inasprimento della deduzione dagli originari 18 anni a 50 anni. Il comma 624 della legge di bilancio 2022 aveva infatti previsto che i soggetti che avevano versato la sostitutiva del 3% avevano la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale dell’articolo 110 del Dl 104/2020, secondo modalità e termini da adottare con provvedimento delle Entrate. Il provvedimento in questione (370046/2022) è stato pubblicato il 29 settembre: data da cui scattano i 60 giorni per la dichiarazione integrativa, che quindi andrà presentata entro il prossimo 28 novembre . Vediamo di seguito i principali contenuti.

Il capo I riguarda le disposizioni comuni. L’articolo 2 prevede l’ambito soggettivo della revoca, per cui i soggetti che al di là del pagamento della sostitutiva abbiano perfezionato l’opzione adesso trovano le disposizioni utili per procedere alla revoca. Ricordiamo infatti che come chiarito dalla circolare 6/E/22 l’opzione per il riallineamento si perfeziona con l’indicazione nel modello Redditi SC 2021, non importando l’eventuale omesso versamento della sostitutiva, che viene iscritta a ruolo al di là della possibilità di operare il ravvedimento. L’articolo 3 si preoccupa dei meccanismi nell’ambito delle operazioni straordinarie. Così per le fusioni la revoca è esercitata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, nella scissione parziale dalla stessa società scissa, mentre in quella totale dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione ex articolo 173, comma 12, del Tuir. Nei conferimenti d’azienda neutrali ex articolo 176 del Tuir è esercitata esclusivamente dal dante causa.

Il capo II entra nel merito della procedura di rivalutazione e riallineamento con l’ambito oggettivo (articolo 4), prevedendo che le revoche della rivalutazione e del riallineamento abbiano ad oggetto le singole attività, ma la revoca deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato di tali singole attività. Quindi viene confermato che le attività sono scelte dal contribuente, ma poi la revoca non può essere parziale. L’articolo 5 sugli effetti della revoca in primis conferma la logica di fondo, per cui la stessa cancella di fatto l’operazione originaria di rivalutazione e riallineamento in relazione alle attività per le quali la revoca è esercitata e in relazione al vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto. Pertanto le attività interessate, ai fini delle plus, delle minus e dell’ammortamento, assumono il costo fiscalmente riconosciuto che avevano ante rivalutazione/riallineamento. Per il periodo d’imposta in cui esercita la revoca il soggetto interessato nell’ambito della dichiarazione integrativa (ai fini Ires e Irap) dovrà apportare apposite variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati sui valori attribuiti alle singole attività di cui all’articolo 4 in sede di rivalutazione o di riallineamento, in relazione ai quali la revoca è esercitata, eventualmente già dedotti e non più spettanti per effetto della revoca stessa.

Il capo III riguarda la revoca dell’affrancamento (articolo 6) prevedendo come effetto che l’importo del saldo attivo di rivalutazione o dell’apposita riserva designata a fronte del riallineamento ritorni ad essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 della legge 342 del 2000. La revoca della rivalutazione e del riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime dell’affrancamento per la parte eccedente l’importo residuale dei maggiori valori oggetto del regime della rivalutazione o del regime del riallineamento, al netto dell’ammontare della relativa imposta sostitutiva prevista dal comma 4 dell’articolo 110.

Il capo IV riguarda le disposizioni comuni e prevede (articolo 7) che la revoca dei regimi previsti dall’articolo 110 è esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 è stata esercitata. Nell’integrativa andranno indicati:

• per la revoca della rivalutazione e riallineamento gli importi gli importi ante e post e la relativa differenza, anche in termini di sostitutiva (idem dicasi per la revoca dell’affrancamento);

• l’importo della sostitutiva a credito da indicare nella colonna 3 dell’apposito rigo della sezione I del quadro RX;

• nel prospetto del capitale e delle riserve l’indicazione delle riserve in sospensione all’esito della revoca;

• nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali le differenze fra valori contabili e fiscali a seguito della revoca (ciò anche se non è stata eliminata dal bilancio la rivalutazione civilistica in base al comma 624-bis della legge di Bilancio 2022).

Nell’integrativa si potrà chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione (senza limiti) del credito, che potrà essere trasferito in base al Dm 1° marzo 2018.

Infine l’articolo 8 detta la disciplina per i settori alberghiero e termale.

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