Imposte

Dividendi da società italiana a Uk, ritenuta al 5%

A chi ha partecipazioni di almeno il 10% non si applica l’aliquota ridotta all’1,2%. Fornite indicazioni fiscali per i fornitori Ue ed extra Ue che concedono in uso software

di Alessandro Germani

In caso di dividendi distribuiti da una società italiana a una società Uk che non si può considerare né Ue né appartenente allo Spazio economico europeo (See), si applica la ritenuta convenzionale del 5% se si dispone di una partecipazione nell’italiana di almeno il 10% dei diritti di voto.

Il chiarimento è contenuto nelle risposte a interpello 117 e 128 dell’agenzia delle Entrate di del 20 gennaio.

Non è infatti applicabile la ritenuta ridotta del 1,20% a titolo d’imposta ex articolo 27 comma 3 ­ter del Dpr 600/73, perché la società Uk non è residente né nell’Unione europea né in uno Stato del See. Né vale la disapplicazione ex articolo 27-bis del Dpr 600/73, vigente solo per i Paesi Ue. Questi dunque gli effetti post Brexit.

La risposta 116 fornisce indicazioni per la ritenuta da operare per la concessione in uso del software da parte di fornitori Ue ed extra Ue. La stabile organizzazione in Italia di una società estera opera nella raccolta scommesse ed ha contratti con fornitori esteri per lo sfruttamento del software e servizi annessi.

L’ambito di tassazione è quello della ritenuta del 30% ex articolo 25 del Dpr 600/73 (utilizzazione di opere dell’ingegno) e dell’articolo 12 del modello Ocse (royalties). In presenza di Convenzioni fra l’Italia e lo Stato estero, se prevedono una potestà impositiva concorrente (Uk, Svizzera) allora si applica la ritenuta italiana, nei limiti della convenzione, sui canoni corrisposti ai non residenti. Se le convenzioni invece attribuiscono potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza (Cipro), vi sarà esenzione da ritenuta. Infine nei casi di potestà impositiva sia esclusiva che concorrente (Malta), se il software è coperto dal diritto d’autore vige l’esenzione, sennò si applica il 10 per cento. In assenza di convenzione poi si applica il 30 per cento. Nessuna ritenuta per i servizi di installazione, manutenzione e aggiornamento.

Per la risposta n. 118 una società italiana si occupa dell’ammodernamento di una raffineria in Tunisia, senza stabile organizzazione e la committente le applica una ritenuta del 12%, in base all’articolo 12 (canoni) della Convenzione fra i due Paesi, che ricomprende anche gli studi tecnici.

Sulla ritenuta operata dal committente tunisino la società italiana ha diritto al credito d’imposta estero (articolo 22 della Convenzione e 165 del Tuir), in base alla circolare 9/E/15.

Per la risposta n. 129 una società cinematografica italiana si avvale di un regista statunitense che opera con una società trasparente, simile ad una società di persone. Ci si domanda se configuri reddito di lavoro autonomo (articolo 23, comma 1, lettera d del Tuir) con tassazione al 30% (articolo 25, comma 2, del Dpr 600/73) o si applichi la Convenzione (articolo 14) per cui se non c’è base fissa in Italia la tassazione è tutta negli Usa. Per le Entrate la soluzione è quest’ultima, in quanto la società di persone riconduce la tassazione sul regista.

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